Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto rende noto la migrazione progressiva dei piani di ammortamento delle gestioni pubblica e privata in procedura “Quote Quinto” (INPS, messaggio 13 gennaio 2023, n. 244).

Il tema della della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio è al centro del messaggio in commento dell’INPS. L’Istituto parte dal presupposto che qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato,  si risolva prima dell’estinzione del finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto.

Di conseguenza, per il 2023 sono stati quantificati gli oneri di gestione a ristoro del servizio prestato in ragione del vincolo contrattuale che si instaura con l’Istituto e delle relative clausole contemplate e accettate in sede di accreditamento o di convenzionamento dagli intermediari finanziari (per le annualità 2024 e 2025 tali oneri saranno rideterminati sulla base delle risultanze della contabilità analitica).

I nuovi applicativi INPS per la procedura “Quote Quinto”

L’INPS rende noto che l’attuazione della traslazione della cessione stipendiale sulla pensione è demandata al progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto”, attualmente dedicata alla gestione dei recuperi su pensioni esclusivamente correlati ai finanziamenti stipulati dal cedente nello status di pensionato.

L’obiettivo è, quindi, quello di estendere ai piani di ammortamento delle traslazioni di cessioni stipendiali tutte le funzionalità della procedura “Quote Quinto” quali, a titolo esemplificativo, rilascio quota cedibile, rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, accodamento rate (disponibile esclusivamente per la Gestione privata), ecc.

Parallelamente all’avvio dell’attività progettuale, è stato attivato un piano di migrazione progressiva nella procedura “Quote Quinto” sia dei piani di ammortamento in corso, sia di quelli di futura acquisizione.

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione pubblica

Finora la migrazione in “Quote Quinto”, effettuata a livello centrale, ha interessato circa 36.000 posizioni rispetto alla totalità dei piani di cessione da stipendio (circa 38.000) presenti nei sistemi della Gestione pubblica GPP/SIN. L’INPS chiarisce che ai piani migrati in “Quote Quinto” si applicano le stesse modalità previste dalla procedura per i piani di cessione del quinto della pensione della Gestione pubblica (pertanto, non potrà essere attivata la funzione “accodamento” in quanto non disponibile per i piani di tale gestione).

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione privata

La migrazione in “Quote Quinto” ha interessato anche circa 5.000 piani di cessione da stipendio presenti in procedura “Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata” ed è stata completata il 3 gennaio 2023, sempre a livello centrale.

In questo caso, i piani migrati sono contrassegnati sul portale “Quote Quinto” con il prefisso CQS anteposto al “Numero riferimento pratica”. Per ciascun piano è stato generato, a livello centrale, il rispettivo codice “ID PIANO” e si è proceduto a calcolare il rispettivo piano di ammortamento con il “numero delle rate” che corrisponde al quoziente importo da recuperare/importo rata.

Infine, l’INPS comunica che sui nuovi piani di cessione da stipendio delle gestioni pubblica e privata gli oneri saranno applicati, a decorrere dal mese successivo a quello della migrazione in procedura “Quote Quinto”, in base al profilo (convenzionato/non convenzionato) posseduto dall’intermediario finanziario all’atto della migrazione.

Fondo Previndai: recepite anche per l’anno 2023, le modifiche della contribuzione 2022



Versamenti contributivi 2023 al Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti-Aziende industriali


Per i Dirigenti a cui viene applicato il CCNL Dirigenti-Aziende industriali, vengono confermate anche per quest’anno, le modifiche dei contributi versati al Fondo di Previdenza complementare Previndai, che sono state applicate sino all’anno 2022, ossia:
– l’aumento del massimale contributivo erogato annualmente fino ad euro 180.000,00;
– la
possibilità, da parte delle Imprese, di sopportare il versamento annuale della contribuzione dovuta al Fondo, fino ad un massimo del 7%, rimanendo a carico del dirigente solo l’1% della medesima, previo accordo tra quest’ultimo e l’Impresa stessa.


Rinnovata altresì l’estensione a tutti gli iscritti al Fondo, del contributo minimo annuo a carico dell’Azienda, pari ad un ammontare di euro 4.800,00.


Nella tabella sottostante, viene riassunto schematicamente quanto sopra specificato relativamente alla contribuzione 2023.


 





















Contribuzione 2023
Anzianità dirigenziale Classe di contribuzione Massimale contributivo Aliquote
Fino a 6 anni Cl. 1, 2, 3 e 4 Sino ad euro 180.000,00 4% Azienda

e


4% Dirigente

Oltre 6 anni

In relazione al limite contributivo minimo, è previsto inoltre: un adeguamento, confrontando i soli contributi aziendali di importo pari ad euro 4.800,00; in caso di cessazione in corso dell’anno, il limite della somma poc’anzi citata, va riproporzionato in base ai mesi di servizio prestati nell’anno d’interruzione del rapporto di lavoro considerando altresì il preavviso, e, qualora fosse, anche la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni ritenuta mese intero; nessun adeguamento deve esser apportato nei casi in cui l’Impresa non debba versare la contribuzione a proprio carico. A tal proposito, è bene ricordare che, l’azienda, è tenuta a destinare il 4% della retribuzione utile, al TFR, nella circostanza in cui, il dirigente, versi la contribuzione minima, pari sempre al 4% della retribuzione utile, al TFR, come previsto dal Contratto Collettivo.
Difatti, qualora egli non dovesse versare alcun contributo al Fondo, ed al tempo stesso volesse conferire il proprio TFR per intero sempre al Fondo, l’azienda non sarà tenuta ad erogare alcunché.


Nella tabella sottostante, è riassunta la situazione prevista per l’anno 2023.


 





















Accantonamento TFR Contribuzione Dirigente Contribuzione Azienda
Integrale sì volontaria (min. 4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

no nessuna contribuzione
Parziale obbligatoria (4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

Nessuna modifica è stata poi rinvenuta per quel che riguarda la quota di TFR da versare al Fondo Previndai. Per l’anno 2023, infatti, le quote TFR sono quelle di seguito riportate:


 

















Classi di Contribuzione Quota TFR
Cl. 1 3% della retribuzione utile al TFR
Cl. 2 4% della retribuzione utile al TFR
Cl. 3, 4 e 8 Integrale accantonamento

 


 

CCNL Anas: aumento dei minimi retributivi dal mese di febbraio 2023



Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del gruppo Anas


Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Anas, applicato a tutti i dipendenti del gruppo ANAS, e sottoscritto in data 14 dicembre 2022 tra ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, UGL Viabilità e logistica, SADA FAST CONFSAL, SNALA CISAL, ha previsto all’art. 98, in coerenza con l’art. 97, co. 4, i nuovi minimi retributivi, in vigore dal 1° febbraio 2023, come riportati nella tabella sottostante.


 


























Livello Minimo
A 2.957,21
A1 2.464,34
B 2.094,72
B1 1.909,84
B2 1.724,98
C 1.416,97
C1 1.232,22

Fondo EBM Salute: apertura campagna di adesione per i familiari NON fiscalmente a carico

Dal 16 gennaio al 28 febbraio 2023 sarà possibile aderire alla campagna promossa dal Fondo EBM Salute per estendere la copertura sanitaria integrativa anche al proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico

A partire dal 16 gennaio è stata prevista la possibilità, anche per il 2023, di estendere la copertura sanitaria integrativa anche al proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico, come previsto dal Regolamento di EBM Salute.
A tal fine sono considerati membri del nucleo familiare NON fiscalmente a carico unicamente:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016 (Art.1, co. 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, co. 36-65);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
I premi per la copertura sono pari a:
146,00 euro per il/la coniuge/convivente, e
146,00 euro per ogni figlio/a.
La Polizza, con il medesimo Piano Sanitario della lavoratrice o del lavoratore Titolare, sarà valida retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 ottobre 2023.
Sarà possibile estendere la Polizza direttamente dall’Area Riservata EBM Salute nell’apposita sezione “Familiari a Pagamento” seguendo la procedura che genererà il MAV per il pagamento della quota di adesione, come indicato nel Manuale Gestione Familiari NON Fiscalmente a Carico.
La Campagna di Adesione terminerà il 28 febbraio 2023.

Nuova domanda mutui ipotecari, l’INPS rilascia il servizio

L’INPS comunica il rilascio del nuovo servizio di domanda per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (INPS, messaggio 13 gennaio 2023, n. 247).

Gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a decorrere dal 15 gennaio scorso, hanno a disposizione un nuovo iter di presentazione della domanda per ottenere l’erogazione di mutui ipotecari. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio in oggetto in cui si precisano anche le modalità di accesso per l’utenza al nuovo servizio di domanda appositamente rilasciato.

 

I soggetti interessati potranno inoltrare la domanda dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno digitando nel campo di ricerca testuale della home page del sito istituzionale le parole “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”. Dalla pagina che riepiloga le informazioni principali per l’ottenimento della prestazione sarà possibile per l’utente, autenticandosi tramite SPID almeno di II livello, CIE o CNS, cliccare sul pulsante “Accedi al servizio” e, quindi, selezionare la procedura relativa alla “Nuova domanda mutui ipotecari”.

 

Diverse sono le funzionalità che presenta il nuovo iter di presentazione della domanda, tra cui: l’avvio diretto della domanda da parte del cittadino; l’attivazione in parallelo dei controlli applicativi in real-time; la scrittura a sistema dell’esito dei controlli e lo sblocco della funzione di completamento della domanda; il completamento della domanda da parte del cittadino che attiva la funzione di protocollazione e di invio a istruttoria. 

 

E’ consentita la possibilità di proseguire nell’iter di inserimento della domanda anche nell’eventualità di ritardi nella response in esito ai controlli automatici: in attesa del completamento dei controlli, eventualmente rimarrà bloccato il completamento della domanda, ma non l’iter di inserimento della stessa che potrà proseguire.

 

L’utente può consultare, dalla home page del servizio e in qualsiasi fase di compilazione della domanda, la sezione informativa relativa alla prestazione e quella sulla privacy, le FAQ, il video tutorial e il manuale guida.

 

E’ possibile accedere al riepilogo dei campi compilati e procedere in qualsiasi momento alla simulazione del piano di ammortamento.

 

Attraverso la ricezione di notifiche all’interno della propria area riservata, è consentito monitorare l’iter istruttorio della domanda.  

Fondo Sani.In.Veneto: cambiamenti per le tutele volontarie dei lavoratori e familiari iscritti al Fondo

Importanti novità per le nuove sottoscrizioni al Fondo di assistenza sanitaria integrativa della Regione Veneto

A partire da oggi 13 gennaio 2023, si introducono cambiamenti rilevanti circa le tutele volontarie a pagamento, per i dipendenti delle aziende artigiane iscritti a Sani in Azienda e per i loro familiari a Sani in Famiglia.
Il primo riguarda la modalità di iscrizione, al fine di fidelizzare tutti gli aderenti. Difatti, se prima la sottoscrizione della tutela aveva una durata di 12 mesi a partire dal mese di acquisto, ora l’adesione diventa di lunga durata, attuabile in ogni periodo dell’anno, comportando un tacito rinnovo una volta scaduti i 12 mesi e con possibilità di interruzione qualora le condizioni iniziali non dovessero risultare più idonee per esser iscritti, o se venisse esercitata la disdetta prevista (possibile per coloro che hanno già raggiunto o raggiungeranno i 3 anni di anzianità nella tutela).
Altra importante novità introdotta è l’eliminazione del periodo di carenza, ragion per cui, la copertura delle tutele, partirà immediatamente dal 1° giorno del mese di sottoscrizione. La stessa, riferita al titolare artigiano, comprenderà al suo interno, con massimali in condivisione, anche il coniuge a carico ed i figli fino a 2 anni di età, senza versare in aggiunta alcunché.
Per quel che riguarda le protesi, che per le tutele volontarie avevano prestazioni e massimale inferiori, vi sarà una copertura fino a 1000,00 euro annui.
Grazie al nuovo sistema di adesione, si avrà dunque la possibilità di fruire delle nuove prestazioni introdotte per Sani In Veneto, con possibilità di incrementarle attraverso 2 livelli di coperture aggiuntive. Sarà pertanto possibile, avere dei livelli di tutela, maggiori per Sani In Famiglia e Sani In Azienda come di seguito riportato.
Livello Basic, che comprende le stesse prestazioni degli anni scorsi, quindi, visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici, sezioni di fisioterapia, pacchetto prevenzione odontoiatrica comprendente 2 visite e 2 ablazioni, lenti, protesi, invalidità, prestazioni esenti, sostegno psicologico e le nuove introdotte nel 2023. Il costo del servizio prestato risulta essere di 125,00 euro per i titolari, e di 90,00 euro per i familiari (figli sopra i 2 anni e coniugi o conviventi non a carico) dei dipendenti e dei titolari.
Livello Dental, concernente tutte le coperture del livello Basic più la categoria “Cure Odontoiatriche” già presente per i dipendenti, avente un massimale pari ad euro 500,00 annui con rimborsi singoli di 40,00 euro o 50,00 euro per le cure dentistiche più frequenti, quali, otturazioni, estrazioni, capsule, curettage gengivale, bite notturno ecc. Il costo per utilizzare questo servizio è di 165,00 euro per i titolari, e di 130,00 euro per i familiari.
Livello Dentalplus, che contempla tutte le coperture dei livelli Basic e Dental, più le categorie “Ortodonzia” per tutte le spese legate all’apparecchio ortodontico avente un massimale triennale di 600,00 euro, ed “Impiantologia” e “Protesi”, per le spese di impianti dentali, rimborsabili al 50% dell’importo in fattura, con un massimale di 1000,00 euro. Il costo di tale servizio ammonta a 225,00 euro per i titolari, ed a 190,00 euro per i familiari.
Inoltre, per chi raggiunge nell’anno 2023 un’anzianità della tutela pari ad almeno 3 anni, ed effettua la sottoscrizione al Fondo per il prossimo anno, è prevista un’ulteriore agevolazione con una tariffa scontata del 50% del costo dei livelli Dental e Dentalplus, ossia 145,00 euro e 110,00 euro per il Dental, mentre 175,00 euro e 140,00 euro per il Dentalplus.
Tutti i termini e le condizioni di acquisto verranno poi riportate nella sezione documenti del sito e sul portale dove si effettuano pagamenti elettronici.
Da ultimo è bene specificare altresì che, le tutele esistenti scadranno mano a mano nel 2023 e potranno essere rinnovate solo alle nuove condizioni di adesione.

CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): siglato l’accordo integrativo



Previsti l’una tantum e un’anticipazione sui futuri aumenti contrattuali 


In data 29 dicembre 2022 è stato siglato tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa e la Federazione Italiana Sindacati Industria – Commercio Artigianato Fesica – Confsal, assistita dalla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi che ha previsto le seguenti novità a livello retributivo, considerata la situazione di crisi che sta affrontando il settore dovuti al perdurare della pandemia, la situazione di guerra in Ucraina, l’emergenza energetica e il forte incremento del costo della vita.
Un tantum 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum pari a 350,00 euro (al 4° livello e riparametrato sugli altri livelli di inquadramento). Tale importo verrà erogato in due tranches: 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023, nei seguenti importi riparametrati per ogni livello.














































Livello I Tranche  II Tranche
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita 1°categoria  188,79 141,60
Operatori di vendita 2°categoria  158,50 118,88

Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022 e non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata erogata una retribuzione a norma di legge e di contratto; saranno computati invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.


Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.


Anticipazione sui futuri aumenti contrattuali
A decorrere dal 1°aprile 2023 verrà erogata una somma pari a 30,00 euro mensili (al 4° livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento) da intendersi come incremento dei minimi a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali.



































Livello Importo
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83
Operatori di vendita 1°categoria  28,32
Operatori di vendita 2°categoria  23,78

 





 


 

CCNL Anas: Una Tantum a febbraio e aprile



Al personale dipendente del gruppo ANAS verrà corrisposto l’importo di 450,00 euro a titolo di Una Tantum 


Con il CCNL siglato il 14 dicembre 2022, Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal hanno definito gli importi dell’indennità Una Tantum da corrispondere, a copertura del periodo pregresso, al personale dipendente del Gruppo Anas.
L’Una Tantum, relativa all’esercizio 2022, è pari a 450,00 euro (riferita convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1) e verrà erogata in due tranche:
– la prima pari a 250,00 euro da corrispondersi nella mensilità di febbraio 2023;
– la seconda pari a 200,00 euro da corrispondersi nella mensilità di aprile 2023.


 


Febbraio 2023 


 


































Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 387,10
200 A1 322,58
170 B 274,19
155 B1 250,00
140 B2 225,81
115 C 185,48
100 C1 161,29

 


Aprile 2023 


 


































Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Decreto carburanti,  il governo approva modifiche su buoni benzina ed eventuali interventi su prezzi

Passa la proroga dei buoni benzina fino alla fine dell’anno in corso e la possibilità di intervento in caso di aumento eventuale del prezzo del greggio (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 12 gennaio 2023).

Il decreto legge in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, approvato da Palazzo Chigi il 10 gennaio 2023, è stato modificato nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 gennaio. I punti sottoposti a cambiamento riguardano i buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti e la possibilità che il governo si riserva di intervenire nel caso si verifichi un aumento del prezzo del greggio.

In particolare, per quel che riguarda il primo punto, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In precedenza era il periodo citato era fissato al solo primo trimestre dell’anno.

Inoltre, si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

Rimangono pertanto invariate le norme relative alla trasparenza del prezzo dei carburanti che dettano agli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile l’obbligo giornaliero di comunicare il prezzo di vendita praticato.

Infatti, il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Il decreto emanato il 10 gennaio prevedeva che tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. Laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, sono rafforzate le sanzioni amministrative che, in caso di recidiva, possono giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni. Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Prevista anche l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi.

CCNL Studi Professionali (Lapet): incremento delle retribuzioni territoriali



In vigore dal 1° gennaio 2023 le nuove retribuzioni territoriali suddivise per Regione


Con il CCNL siglato il 21 maggio 2021 tra Inrl, Lapet, Unrl e Cisal per i dipendenti degli Studi dei Revisori Legali e dei Tributaristi e delle Società di Revisione sono stati stabiliti i nuovi incrementi delle retribuzioni territoriali, applicabili dal 1° gennaio 2023.
In generale la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile da riconoscere ai lavoratori in unico importo lordo onnicomprensivo mensile, è composta dalle seguenti voci:
– Componente Parametrica;
– Elemento Perequativo Regionale;
– Indennità Contrattuale;
– Indennità Sostitutiva di Mensa.
Essa rappresenta, quindi, il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro CCNL. In assenza di trattamenti retributivi ad personam, la R.T.M.C.M. coinciderà con la Retribuzione Individuale Mensile del Lavoratore.


Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lombardia
































Livello Minimo
Quadro 2.856,93
A1 (1°) 2.526,13
A2 (2°) 2.305,27
B1 (3°) 2.044,14
B2 (4°) 1.873,95
C1 (5°) 1.704,58
C2 (6°) 1.586,06
D1 (7°) 1.474,21
D2 (8°) 1.344,86

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Liguria e Trentino Alto Adige
































Livello Minimo
Quadro 2.846,50
A1 (1°) 2.517,20
A2 (2°) 2.297,22
B1 (3°) 2.036,80
B2 (4°) 1.867,71
C1 (5°) 1.698,84
C2 (6°) 1.580,63
D1 (7°) 1.469,42
D2 (8°) 1.340,44

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Lazio
































Livello Minimo
Quadro 2.841,18
A1 (1°) 2.512,68
A2 (2°) 2.293,01
B1 (3°) 2.033,33
B2 (4°) 1.864,48
C1 (5°) 1.695,89
C2 (6°) 1.578,18
D1 (7°) 1.467,48
D2 (8°) 1.338,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Toscana
































Livello Minimo
Quadro 2.837,53
A1 (1°) 2.509,34
A2 (2°) 2.290,21
B1 (3°) 2.030,79
B2 (4°) 1.862,10
C1 (5°) 1.694,03
C2 (6°) 1.576,44
D1 (7°) 1.465,85
D2 (8°) 1.336,88

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Emilia Romagna
































Livello Minimo
Quadro 2.822,66
A1 (1°) 2.496,34
A2 (2°) 2.278,35
B1 (3°) 2.020,61
B2 (4°) 1.852,88
C1 (5°) 1.685,85
C2 (6°) 1.568,70
D1 (7°) 1.458,56
D2 (8°) 1.330,45

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Friuli Venezia Giulia
































Livello Minimo
Quadro 2.815,01
A1 (1°) 2.489,64
A2 (2°) 2.272,40
B1 (3°) 2.015,20
B2 (4°) 1.848,12
C1 (5°) 1.681,46
C2 (6°) 1.564,88
D1 (7°) 1.455,30
D2 (8°) 1.327,47

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Umbria e Valle d’Aosta
































Livello Minimo
Quadro 2.806,58
A1 (1°) 2.482,22
A2 (2°) 2.265,76
B1 (3°) 2.009,47
B2 (4°) 1.842,74
C1 (5°) 1.676,82
C2 (6°) 1.560,82
D1 (7°) 1.451,49
D2 (8°) 1.323,96

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Piemonte
































Livello Minimo
Quadro 2.798,04
A1 (1°) 2.474,74
A2 (2°) 2.259,10
B1 (3°) 2.003,76
B2 (4°) 1.837,41
C1 (5°) 1.672,25
C2 (6°) 1.556,53
D1 (7°) 1.447,47
D2 (8°) 1.320,60

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Veneto
































Livello Minimo
Quadro 2.772,87
A1 (1°) 2.452,88
A2 (2°) 2.239,23
B1 (3°) 1.986,24
B2 (4°) 1.821,91
C1 (5°) 1.658,26
C2 (6°) 1.543,60
D1 (7°) 1.442,27
D2 (8°) 1.309,61

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Marche
































Livello Minimo
Quadro 2.744,47
A1 (1°) 2.428,06
A2 (2°) 2.216,90
B1 (3°) 1.966,48
B2 (4°) 1.803,98
C1 (5°) 1.642,32
C2 (6°) 1.528,82
D1 (7°) 1.422,32
D2 (8°) 1.297,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Abruzzo
































Livello Minimo
Quadro 2.716,08
A1 (1°) 2.403,24
A2 (2°) 2.194,23
B1 (3°) 1.946,72
B2 (4°) 1.786,05
C1 (5°) 1.626,38
C2 (6°) 1.514,38
D1 (7°) 1.408,71
D2 (8°) 1.285,37

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sicilia
































Livello Minimo
Quadro 2.715,97
A1 (1°) 2.402,85
A2 (2°) 2.194,21
B1 (3°) 1.946,41
B2 (4°) 1.786,10
C1 (5°) 1.626,46
C2 (6°) 1.514,14
D1 (7°) 1.408,82
D2 (8°) 1.285,51

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Puglia
































Livello Minimo
Quadro 2.710,76
A1 (1°) 2.398,72
A2 (2°) 2.190,36
B1 (3°) 1.943,25
B2 (4°) 1.782,82
C1 (5°) 1.623,76
C2 (6°) 1.511,93
D1 (7°) 1.406,43
D2 (8°) 1.283,30

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Campania
































Livello Minimo
Quadro 2.706,65
A1 (1°) 2.394,64
A2 (2°) 2.186,85
B1 (3°) 1.940,06
B2 (4°) 1.780,15
C1 (5°) 1.621,31
C2 (6°) 1.509,61
D1 (7°) 1.404,58
D2 (8°) 1.281,62

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per la Regione Sardegna
































Livello Minimo
Quadro 2.703,44
A1 (1°) 2.392,36
A2 (2°) 2.184,75
B1 (3°) 1.938,17
B2 (4°) 1.778,40
C1 (5°) 1.619,70
C2 (6°) 1.508,11
D1 (7°) 1.403,51
D2 (8°) 1.280,66

Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile per le Regioni Calabria, Basilicata e Molise
































Livello Minimo
Quadro 2.667,17
A1 (1°) 2.360,39
A2 (2°) 2.155,75
B1 (3°) 1.913,04
B2 (4°) 1.755,80
C1 (5°) 1.599,54
C2 (6°) 1.489,70
D1 (7°) 1.386,54
D2 (8°) 1.265,00