Contenzioso amministrativo INPS: le disposizioni del nuovo Regolamento

L’INPS illustra le disposizioni in materia di ricorsi amministrativi che ricadono nella competenza dei propri Comitati contenute nel nuovo Regolamento approvato il 18 gennaio 2023 dal Consiglio di Amministrazione (INPS, circolare 17 maggio 2023, n. 48).

Il “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS” sostituisce il previgente del 2013 e disciplina in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’INPS, a supporto dell’attività dei Comitati e nell’ottica di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale.

 

Il nuovo Regolamento dispone sulle procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome. L’ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso, nei limiti della compatibilità, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.

 

Vengono indicati, tra l’altro, termini e modalità di presentazione dei ricorsi, cause di inammissibilità, improcedibilità e di cessata materia del contendere, tempistiche per la definizione degli stessi.

 

Modalità di presentazione del ricorso

 

Il ricorso deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, o direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati.

 

Nel caso di presentazione diretta da parte del soggetto interessato che si avvale degli strumenti previsti per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto, è proprio l’utilizzo di tali strumenti informatici che costituisce garanzia di riferibilità del ricorso al ricorrente, per cui non è richiesta la sottoscrizione.

 

Nell’ipotesi diversa di presentazione attraverso intermediari o Patronati, invece, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell’Istituto di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato – in fase di ricorso ovvero anche in una fase precedente – regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.

 

L’utilizzo di altre forme di comunicazione telematica certificata (quali, la Posta Elettronica Certificata), utilizzabile da parte del ricorrente o dell’intermediario abilitato, nella sola eventualità di mancanza della procedura telematica dedicata, garantisce la riferibilità al ricorrente solamente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso e la scansione del documento d’identità.

 

Termini di impugnazione

 

Il Regolamento prevede diversi termini per la presentazione del ricorso che si calcolano, prevalentemente, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da impugnare, non computandosi il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e prorogandosi al giorno seguente non festivo il termine che scade in giorno festivo.

 

Costituisce eccezione, ad esempio, la proposizione dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, relativamente ai provvedimenti di pensione, allorquando la decorrenza parte dalla data di ricezione del primo pagamento della prestazione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l’utilizzo di posta raccomandata.

 

Nello specifico i termini fissati sono i seguenti:

 

90 giorni per i ricorsi dinanzi ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati avverso il provvedimento emesso dall’Istituto;

 

30 giorni per i ricorsi amministrativi dinanzi ai Comitati di vigilanza avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, nonché per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria. In questo ultimo caso specifico, atteso che i ricorsi sono considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria (60 giorni dalla notifica o conoscenza del provvedimento), al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, l’INPS precisa che la nuova tempistica troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare in commento. 

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, il termine entro il quale è possibile presentare ricorso amministrativo decorre dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto.

 

Inammissibilità, improcedibilità e cessazione della materia del contendere

 

Il ricorso è inammissibile: qualora sia presentato in forma cartacea; sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto; sia carente di uno o più elementi essenziali; tratti di materia non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto; sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l’emissione del provvedimento; sia presentato da persona non legittimata ad agire o in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato o qualora sia presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

 

Costituiscono causa di improcedibilità del ricorso il sopraggiungere di fatti successivi alla sua presentazione che facciano venire meno l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato, o l’intervento di una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.

 

La cessazione della materia del contendere si configura nel caso in cui l’Istituto adotti un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente e la stessa è rilevabile in qualsiasi fase del procedimento, anche qualora la fase istruttoria sia effettuata dalla Direzione centrale competente.

 

Decisione del ricorso

 

Conclusasi la fase istruttoria del ricorso amministrativo, a cui provvedono le Strutture territoriali competenti o le Direzioni centrali nelle materie di propria competenza, il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione dello stesso, tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine.