CCNL Istruzione e Ricerca: incontro all’Aran sulla sequenza contrattuale per gli Enti pubblici di ricerca

Con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale i lavoratori manterranno i medesimi livelli salariali già in godimento

Si è svolto il 14 dicembre 2023 l’incontro di contrattazione all’Aran sulla sequenza contrattuale relativa alla riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca (articolo 178, lettera f) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. La riunione in oggetto ha consentito la prosecuzione della trattativa sull’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo, con la presentazione di un nuovo documento dell’Aran che accoglie alcune proposte qualificanti che erano state avanzate nel corso dei precedenti incontri.
In particolare, le OO.SS. hanno richiesto ed ottenuto la conservazione per tutti i lavoratori, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, dei medesimi livelli salariali in godimento, senza dover ricorrere ad assegni ad personam riassorbibili e ciò anche nel caso di progressioni verticali, compresa quelle della fase di prima applicazione, dove non si perderà nulla del maturato economico, compresi gli eventuali gradoni acquisiti tramite procedure ex articolo 53, anche nel caso di successivi passaggi economici all’interno della nuova area.
Durante la riunione sono state avanzate ulteriori proposte con l’obiettivo di rendere le condizioni relative al nuovo ordinamento maggiormente vantaggiose rispetto a quelle attuali e, dopo ampia discussione, la riunione è stata aggiornata al 9 gennaio 2024. L’obiettivo, affermano i Sindacati, è la reale valorizzazione di tutto il personale, sia attraverso le progressioni all’area superiore che attraverso le progressioni economiche all’interno dell’area, che dovranno garantire, in ogni caso, una prospettiva di crescita salariale superiore a quella attuale.
In conclusione, è stata resa la nota la possibilità che in questa tornata contrattuale non si proceda alla modifica dell’ordinamento professionale per i ricercatori e tecnologi. A tal fine le OO.SS. hanno affermato che firmeranno modifiche all’ordinamento professionale attuale solo ed esclusivamente se presenteranno dei miglioramenti rispetto al vigente. 

CCNL Terziario (Confcommercio): mancato accordo sul rinnovo

Nonostante i numerosi incontri, le Parti Sociali non hanno raggiunto l’intesa per questioni legate a fattori economici

A seguito deIl’incontro del 7 dicembre, finalizzato all’espletamento del tentativo preventivo di conciliazione, Confcommercio si è dichiarata disponibile a riprendere il negoziato per il rinnovo del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, scaduto a dicembre 2019 e ha convocato, insieme a Confesercenti, le Segreterie Generali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuc-Uil per un “incontro unitario” il 14 dicembre.
A tal proposito, le Segreterie Generali hanno inviato a Confcommercio e Confesercenti una nota unitaria, con la quale hanno espresso la volontà di riprendere il negoziato, a condizione di un aumento salariale, così come previsto dagli indici relativi all’inflazione.
Confcommercio, invece, ha richiesto interventi, in cambio di un incremento salariale, su istituti importanti quali permessi retribuiti, quattordicesima mensilità, scatti di anzianità e flessibilità oraria. Secondo i sindacati, la richiesta delle Confederazioni  viene ritenuta come volontà di non procedere ad un reale e compiuto confronto sul rinnovo, invece secondo Confcommercio non vengono sacrificati alcuni diritti per avere in cambio un incremento retributivo dovuto.
A seguito di tali contrasti, i sindacati ritengono che sia necessario procedere con lo sciopero del 22 dicembre in quanto viene ritenuto inammissibile non rinnovare da quattro anni un contratto di un settore così rilevante e applicato ad una cerchia così ampia di lavoratori.

Decreto Anticipi dopo la conversione in Legge: le novità fiscali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto Anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In data 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha apportato in sede di conversione alcune modifiche al decreto-legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi).

 

Tra gli interventi in ambito fiscale, si segnalano:

  • all’articolo 2, la proroga al 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020;

  • all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, la modifica del criterio di calcolo per i prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione dell’imponibile;

  • all’articolo 4, il rinvio al 16 gennaio del 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, della seconda rata di acconto IRPEF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000, specificando che per i titolari sia di reddito agrario che d’impresa il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari;

  • all’articolo 4-bis, la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023;

  • all’articolo 4-ter e all’articolo 4-quater, novità in materia di regime IVA per integratori alimentari e prestazioni di chirurgia estetica;

  • all’articolo 5, lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

  • all’articolo 8-bis, la modifica dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, con la previsione che vengano sempre applicate l’assistenza e la  rappresentanza del contribuente in caso di verifiche fiscali.

L’articolo 13, comma 1, prevede poi il rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) per 50 milioni di euro per il 2023.

 

L’articolo 13-bis innalza da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro, nei tre anni d’imposta, l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

 

In merito al Fondo di garanzia per le PMI, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, l’articolo 15-bis stabilisce:

– l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;

– modifiche alle percentuali di copertura;

– l’esclusione delle imprese valutate come rischiose;

– l’ammissione degli Enti del Terzo settore alla garanzia del Fondo.

 

Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi, l’articolo 21-bis prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 17 dicembre 2023, vengano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023

Assegno di inclusione: requisiti e modalità di richiesta

Pubblicato sulla G.U. del 16 dicembre 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare (D.M. 13 dicembre 2023).

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto in oggetto, riepiloga quali sono i soggetti destinatari del beneficio e i requisiti per accedervi, per poi illustrare le modalità per richiederlo.

 

Soggetti beneficiari

 

L’assegno di inclusione (Adi) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

 

1) con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;

2) minorenne;

3) con almeno sessanta anni di età;

4) in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

Con riferimento a quest’ultima categoria, l’art. 3, comma 5 del decreto definisce “in condizione di svantaggio” le seguenti persone:

 

a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del DPCM 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;

 

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;

 

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;

 

d. persone vittime di tratta, di cui al D.Lgs. n. 24/2014, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;

 

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

 

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della Legge n. 381/1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del D.L. n. 48/2023;

 

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g) della Legge n. 328/2000, in carico ai servizi sociali;

 

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della Legge n. 1228/1954, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;

 

i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.

 

Requisiti

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di precisi requisiti reddituali e patrimoniali, tra cui un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro.

 

In caso di accertamento dei requisiti dei richiedenti l’Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà, l’INPS sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi (articolo 3, comma 3).

 

Richiesta del beneficio economico

 

L’Adi viene richiesto all’INPS – a partire dal 18 dicembre 2023 – con modalità telematiche attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL.

 

La richiesta può essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale. 

 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: l’amministrazione che l’ha rilasciata; il numero identificativo, ove disponibile; la data di rilascio; l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

 

All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresì, autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

 

I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’indennità Adi sarà erogata attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane.

 

Ebret Toscana: stanziato il contributo per l’alluvione

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano ha stanziato 1,5 milioni di euro in favore di dipendenti ed aziende colpiti dall’alluvione

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano ha stanziato dei fondi dell’importo di 1,5 milioni di euro che, a partire da dicembre, le aziende, le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dai fenomeni alluvionali del 2/3/4 novembre 2023, possono richiedere. Per poter accedere al contributo, gli aventi diritto possono fare domanda entro il 30 aprile 2024, direttamente dal sito dell’Ebret.
Nella fattispecie, le aziende che hanno ricevuto danni tali da provocare la sospensione, anche parziale, del proprio ciclo lavorativo o una riduzione della capacità produttiva aziendale, possono richiedere la prestazione straordinaria A9. Il contributo Ebret copre il 35% dei costi sostenuti fino a massimo 8.000 euro.
Per i dipendenti, invece, la misura è duplice. Infatti, la D4 può essere richiesta dai dipendenti delle aziende artigiane che presentano domanda di cassa integrazione FSBA con causale “eventi climatici”, per le mensilità comprese tra novembre 2023 e aprile 2024. Relativamente a questo caso, l’Ente eroga un 20% aggiuntivo rispetto all’importo lordo riconosciuto dalla cassa integrazione artigiana. Questa prestazione può essere richiesta a partire dal 15 dicembre 2023. La misura D5 può essere richiesta, invece, dal 21 dicembre 2023 dai dipendenti che hanno subito danni ai propri elettrodomestici e/o autoveicoli/motoveicoli. Il contributo copre il 35% delle spese sostenute per la sostituzione e/o riparazione dei suddetti, per un importo massimo di 1.000 euro.  

Consorzi di bonifica: l’assetto delle contribuzioni minori

Effettuata una ricognizione degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali (INPS, circolare 14 dicembre 2023, n. 104).

L’INPS ha fornito un’analisi relativa all’assetto delle coperture assicurative dei lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia.

In particolare. l’Istituto ha riepilogato le contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL): disoccupazione, malattia, maternità, ecc.

Malattia

Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia. In particolare, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008 ha previsto che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Inoltre, l’INPS rileva che con il D.L. n. 98/2011 è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del citato D.L. n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro sono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della Legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori cui la l’assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (ad esempio, operai per l’industria, ecc.).

Pertanto, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della citata indennità.

Maternità

In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del decreto legislativo in questione, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Come già visto, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), con quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, l’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica.

NASpI

I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Ne consegue che per questo personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina dettata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È anche dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4 della Legge n. 845/1978.

La circolare in commento include anche l’esposizione dei casi relativi al CUAF, al Fondo di garanzia, al Fondo di tesoreria, al Fondo di integrazione salariale, alla CIGS, una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi e una classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.

 

CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): entro il 31 dicembre prevista una prestazione welfare



Stabiliti gli importi da destinare al welfare per tutti i lavoratori del settore 


Il CCNL sottoscritto il 17 gennaio 2023 da Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario ed applicabile ai dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione ha previsto che, in aggiunta ad eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, venga erogato tramite accordi aziendali di secondo livello o tramite regolamento aziendale il “ welfare contrattuale “, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale.
A partire dal 2023, le aziende devono erogare al lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, i seguenti importi:











Livello Importo dal 2023
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 Operatori di Vendita 400,00/anno (in quote mensili maturate di 33,33 euro)

Destinatari sono tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il patto di prova nel momento dell’accredito, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto sottoscritto; in caso di cessazione del lavoratore la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori di welfare contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali  poste a carico dell’azienda. Il Welfare Contrattuale deve essere utilizzati entro dodici mesi dalla messa a disposizione e possono essere destinati anche ai familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
I valori possono essere utilizzati per i servizi e le prestazioni indicate di seguito:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;
– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);
-previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

Invalidità civile, estensione del servizio allegazione documentazione sanitaria

Gli operatori appositamente abilitati delle Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità possono allegare la necessaria documentazione sanitaria su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020 (INPS, messaggio 14 dicembre 2023, n. 4454).

L’INPS comunica di aver esteso il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” a tutte le associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS. Il servizio in questione – che già è utilizzato dai cittadini, dai medici certificatori e dagli Istituti di patronato – consente ora anche alle suddette associazioni di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento.

 

Per poter fruire del servizio di allegazione occorre che l’operatore sia preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come “Operatore funzione di allegazione sanitaria” – Invalidità civile – Invio Documentazione Sanitaria (Id 3169) e che acceda all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS, autenticandosi con le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione della documentazione.

 

Il servizio attualmente interessa:

–       le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni. È possibile allegare la documentazione sanitaria su domande di prima istanza e di aggravamento solo se la domanda è stata presentata dall’associazione;

–       tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (D.L. n. 90/2014). In questo caso l’INPS invia, 4 mesi prima della scadenza di revisione, una comunicazione mediante lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui all’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

 

La trasmissione della documentazione sanitaria è consentita finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

 

La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato .PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

 

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore dell’associazione tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.

 

Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

 

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, l’operatore abilitato dell’associazione di categoria deve accertarsi che:

 

1) alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;

 

2) non venga realizzata e successivamente conservata copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino.

Indennità di esproprio: ambito applicativo ai fini del regime di tassazione

L’indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio, deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2023, n. 476).

L’articolo 35, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (TUEPU) dispone che si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b) del TUIR qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta.

Inoltre, con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.

L’articolo 33 del TUEPU prevede, poi, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Oltre a ciò, l’Agenzia osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, nel caso di espropriazione parziale l’indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. 
Pertanto, tale indennità corrisposta per il deprezzamento dell’area non espropriata, costituendo parte integrante dell’indennità di esproprio deve essere assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

Dunque, conclude l’Agenzia, nel caso di specie in cui l’istante è interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale, anche l’indennità per il deprezzamento residuo dell’area non espropriata va tassata ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi



I nuovi minimi retributivi vengono erogati con il mese di dicembre 


Con la retribuzione del mese di dicembre 2023 vengono erogati nuovi minimi retributivi per il personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati. Il CCNL si applica anche alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.
Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2023. Inoltre, le Parti hanno comunicato che il giorno 11 gennaio 2024 presso la sede di Fruitimprese, iniziano le trattative per il rinnovo del CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari. 
































Livello Minimo
Quadri 2.239,26
2.136,72
1.888,05
1.805,39
1.635,13
1.564,72
6°Super 1.531,31
1.494,53
1.437,29