Rimpatriati: la disapplicazione della disoccupazione

Dal 1° gennaio è stata inibita la possibilità di presentare le domande da parte del cittadino e degli istituti di patronato (INPS, messaggio 17 gennaio 2025, n. 184).

In considerazione dell’articolo 1, comma 187 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha disposto la disapplicazione della Legge n. 402/1975, l’INPS ha inibito la possibilità di presentare le domande di disoccupazione, nella relativa procedura, da parte del cittadino e degli istituti di patronato, riguardanti le cessazioni di lavoro dei lavoratori rimpatriati  intervenute dal 1° gennaio 2025.

La Legge n. 402/1975 è, infatti, la normativa che ha istituito la prestazione di disoccupazione per questa tipologia di lavoratori.

Peraltro, le strutture territoriali dell’INPS non dovranno porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

Invece, per quanto riguarda le domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 106/2015 e con il messaggio n. 1328/2024.

CCNL Gas: approvata la piattaforma

I sindacati chiedono un aumento sui salari di 315,00 euro complessivi

Il 16 gennaio è stata approvata da  Filctem-Cigil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del settore Gas e Acqua, scaduto il 31 dicembre scorso, che interessa 45mila addetti in circa 600 aziende.
La richiesta economica avanzata dalle tre organizzazioni sindacali è di 315,00 euro complessivi sul parametro di riferimento per il triennio 2025-2027.
Dal punto di vista normativo, invece, i sindacati chiedono la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, al fine di garantire al lavoratore una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti nel settore i sindacati puntano su un consolidamento delle attività interne ed una riduzione delle esternalizzazioni.
La piattaforma verrà inviata alle associazioni datoriali di categoria Utilitalia, Proxigas, Assogas, Anfida, al fine di iniziare quanto prima la trattativa di rinnovo, alla luce anche dell’intesa raggiunta sull’aggiornamento del sistema classificatorio.

CIPL Agricoltura Operai Cosenza: sottoscritto in rinnovo con aumenti retributivi del 6%




Il rinnovo prevede aumenti dal 1° gennaio 2025 per gli operai agricoli e florovivaisti


Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le Parti datoriali di Confagricoltura, Cia e Coldiretti provinciali hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2024 e ha scadenza al 31 dicembre 2027; mentre, gli effetti economici si riferiscono al primo biennio di validità, demandando al rinnovo contrattuale di categoria gli effetti economici relativi al secondo biennio di validità. 
Tra le novità si segnalano aumenti retributivi provinciali a partire dal 1° gennaio 2025, riportati nella tabella di seguito. 






































OTI Enti ed istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
Area Livello Qualifica Retribuzione in vigore Aumento CPL 6% Totale
1 7 Spec. Super 1.772,43 euro 106,35 euro 1.878,78 euro
6 Specializzato 1.675,57 euro 100,53 euro 1.776,10 euro
2 5 Qualificato 1.453,06 euro 87,18 euro 1.540,24 euro
3 4 Comune 1.375,49 euro 82,53 euro 1.458,02 euro

 







































































OTD Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 6 Spec. Super 9,48 0,57 10,05 3,06 13,11 0,87
5 Specializzato 8,96 0,54 9,50 2,89 12,39 0,82
2 4 Qualificato 7,97 0,48 8,45 2,57 11,02 0,73
3 3 Ex comune 7,38 0,44 7,82 2,38 10,20 0,67
2 Comune 6,74 0,40 7,14 2,17 9,31 0,62
1 Op. raccolta 5,70 0,34 6,04 1,84 7,88 0,52

















































OTI Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione giugno 2023 Aumento CPL 6% Retribuzione 1.1.2025
1 6 Spec. Super 1.603,04 96,18 1.699,22
5 Specializzato 1.514,08 90,84 1.604,92
2 4 Qualificato 1.349,30 80,96 1.430,26
3 3 Ex comune 1.245,52 74,73 1.320,25
2 Comune 1.137,41 68,24 1.205,65
1 Op. raccolta 964,40 57,86 1.022,26





























































OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14 3,09 13,23 0,88
B Specializzato 8,77 0,53 9,30 2,83 12,13 0,80
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91 2,71 11,62 0,77
D Qualificato 8,21 0,49 8,70 2,65 11,35 0,75
3 E Comune 7,25 0,44 7,69 2,34 10,03 0,67











































OTI Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione  Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 1.635,94 98,16 1.734,10
B Specializzato 1.497,09 89,83 1.586,91
2 C Qualificato Super 1.437,84 86,27 1.524,11
D Qualificato 1.363,49 81,81 1.445,30
3 E Comune 1.239,36 74,36 1.313,72











































OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14
B Specializzato 8,77 0,53 9,30
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91
D Qualificato 8,21 0,49 8,70
3 E Comune 7,25 0,44 7,69

 

Adempimenti fiscali per credito d’imposta su somme restituite per emolumenti pensionistici indebiti

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla restituzione di emolumenti pensionistici indebitamente corrisposti e alla corretta gestione fiscale delle somme restituite (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2025, n. 7).

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere basato sull’articolo 150, comma 2, del D.L. n. 34/2020, il quale stabilisce ai sostituti d’imposta di ottenere un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali. La circolare n. 8/E/2021 ha, inoltre, chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione.

 

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

Tuttavia, l’Agenzia ritiene che qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

 

Della restituzione delle somme, nonché dell’emersione del credito d’imposta, si dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770).

 

Nel caso di specie, in assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell’Amministrazione istante, il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta in parola sorge con riferimento al periodo d’imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

A tal fine, appare irrilevante che la restituzione delle somme sia eseguita da un soggetto che ne abbia comunque la disponibilità, diverso dal beneficiario degli emolumenti pensionistici o dal suo erede alla cui posizione tali somme restano imputabili.

Sicché, nelle more della definitività della pretesa accertata con pronuncia allo stato ancora appellabile, l’istante ha diritto di fruire del credito d’imposta, limitatamente alle somme effettivamente restituite dall’istituto di credito. Al fine di godere del beneficio in parola, l’istante dovrà:

  • rilasciare all’erede la Certificazione Unica 2025, indicando nella parte ”dati anagrafici” i dati relativi al defunto ed esponendo, al punto 477, l’importo delle somme indebitamente corrisposte, al netto della ritenuta operata;

  • esporre nel campo 5 del quadro SX del modello 770/2025 l’importo del credito maturato, pari al 30% delle somme indicate al punto 477 della Certificazione Unica.

 

Autoliquidazione 2024-2025: il tasso per il pagamento in rate



Indicati anche i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare (INAIL, nota 14 gennaio 2025, n. 370).


In considerazione del fatto che il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso
medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41%, da utilizzare ai sensi dell’articolo 44, comma 3 del D.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione, l’INAIL ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025.


Tali coefficienti, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di
pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, sono:


























Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2025 17 febbraio 2025 0
16 maggio 2025 16 maggio 2025 0,00822137
16 agosto 2025 20 agosto 2025 0,01681644
16 novembre 2025 17 novembre 2025 0,02541151

CCNL Gas: sottoscritta intesa per la revisione del sistema di classificazione del personale

Le Parti Sociali hanno definito l’inserimento di 40 nuovi profili professionali e la revisione di quelli già esistenti

Il 14 gennaio 2025 è stata sottoscritta un’intesa fra la Commissione Classificazioni con le Segreterie nazionali e le controparti di settore in materia di classificazione del personale. Le Parti Sociali, prima dell’inizio della trattativa per il rinnovo del contratto gas-acqua per il triennio 2025-2027, hanno ritenuto necessario portare a termine un percorso intrapreso da tempo. 
L’accordo prevede l’inserimento di circa 40 nuovi profili professionali, oltre alla revisione degli altri già esistenti, che integrano l’attuale declaratoria ormai da ritenersi obsoleta. Attraverso un meccanismo di flessibilità i profili ad oggi contenuti nel contratto avranno la possibilità di crescere al livello superiore, in tempi definiti di almeno due delle competenze qualificanti che verranno individuate nel completamento dell’accordo. Il primo livello avrà carattere di transitorietà: dopo 12 mesi avverrà il passaggio automatico al secondo livello. Resta fermo che saranno garantiti tutti gli accordi e le prassi di miglior favore laddove presenti nelle aziende del settore. 
Il prossimo incontro è previsto per il prossimo 30 gennaio.

CIPL Edilizia Industria Frosinone: rinnovato il contratto provinciale per il settore

Tra le novità compaiono le indennità di mensa, trasporto e trasferta e l’introduzione di un premio al merito del lavoro

Il 21 dicembre 2024 le parti sociali del settore edile della provincia di Frosinone, Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno rinnovato il contratto provinciale, stabilendo che le disposizioni introdotte entrassero in vigore dalla data stessa della sottoscrizione. Il contratto ha durata triennale. 
Tra le novità dell’accordo viene stabilito che, dal 21 dicembre 2024, viene corrisposta agli operai un’indennità sostitutiva di mensa di 7,20 euro al giorno pari a 0,90 euro per ogni ora di lavoro ordinario prestata. Per gli impiegati, l’indennità giornaliera è la medesima. L’indennità di trasferta riconosciuta all’operaio in servizio presso un cantiere diverso da quello per il quale è assunto, oltre il limite di 45km, è pari al 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. Mentre, per quel che riguarda l’indennità di trasporto, questa è pari a 0,25 euro per il trasporto urbano ed extraurbano. Al lavoratore alla guida di un veicolo che trasporta altri lavoratori sul posto di lavoro, nelle tratte superiori a 60km, è riconosciuta un’indennità conducente dell’importo pari a 10,00 euro giornalieri. 
Nell’accordo viene precisato anche che entro il 30 giugno 2025 sarà introdotto il badge aziendale per il personale dipendente. A partire dal 2025, invece, agli imprenditori ed ai lavoratori che raggiungono precisi requisiti di anzianità contributiva e lavorativa viene assegnato un premio al merito del lavoro, le cui modalità verranno approfondite entro il 30 giugno 2025. 

Erogazione di fringe benefit tramite carta di debito assegnata ai dipendenti, chiarimenti AdE

Una società intende affidare la gestione del proprio piano welfare a un provider che prevede l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se la suddetta carta possa essere qualificata come un documento di legittimazione e possa costituire un voucher cumulativo e, in caso di risposta favorevole, se possa considerarsi esentato dall’obbligo di applicazione della ritenuta sul valore dei beni e dei servizi (Agenzia delle entrate, risposta 15 gennaio 2025, n. 5).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta al limite di euro 258,23, superato il quale lo stesso importo concorre interamente a formare il reddito.

Il successivo comma 3bis dell’articolo 51, stabilisce che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

 

Negli ultimi periodi d’imposta varie disposizioni hanno modificato il predetto limite di euro 258,23 previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.

Da ultimo, il comma 16 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024 che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. 

 

Come già chiarito nella circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia, la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall’articolo 6 del decreto del MLPS di concerto con il MEF del 25 marzo  2016, il quale al comma 1 stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Pertanto, nel citato documento di prassi, i voucher di cui al citato comma 1:

  • non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili;

  • non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir.

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto prevede che i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

Nella citata circolare n. 28/E/2016 è stato, inoltre, chiarito che mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ”carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro

 

La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

Nel caso di specie, dunque, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, l’Agenzia chiarisce che è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3bis dell’articolo 51 del Tuir. Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto.

CCNL Studi Prof. Revisori e Tributaristi: siglato il rinnovo



Previsti incrementi della Componente Parametrica dal 1° gennaio 2025


Lo scorso 17 dicembre è stato siglato da Inrl, Lapet, Unrl e Cisal  con l’assistenza della Cisal il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi dei revisori legali e dei tributaristi e delle società di revisione.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027.
Previsti incrementi della Componente Parametrica a partire dal 1° Gennaio 2025.















































Livello 1° Gennaio 2025 1° Gennaio 2026 1° Gennaio 2027
Quadro  170,52 85,26  85,26 
A1 150,50 75,25 75,25
A2  137,16  68,58  68,58 
B1 120,10 60,05  60,05 
B2  109,72 54,86 54,86
C1 97,86 48,93 48,93
C2  90,45 45,22 45,22
D1 83,03 41,52 41,52

Le Parti hanno anche predisposto le nuove tabelle per le retribuzioni territoriali minime contrattuali mensili.
Viene, inoltre, stabilita un‘indennità di vacanza contrattuale per il periodo settembre 2024 – dicembre 2024, così ripartita:
1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2025;
– 1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025;
– 1/3 dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2025.




















































Livello  IVC Febbraio 2025 IVC Luglio2025 IVC Novembre 2025
Quadro  318,30 318,30 318,30
A1 280,93 280,93 280,93
A2  256,02 256,02 256,02
B1 224,19 224,19 224,19
 B2  204,82 204,82 204,82
C1  182,68 182,68 182,68
C2 168,84 168,84 168,84
D1 155,00 155,00 155,00
D2  138,39 138,39 138,39

Ulteriori novità sono l’integrazione di ulteriori 32 ore oltre ai permessi già monetizzati, con l’obiettivo di agevolare i tempi vita-lavoro e l’aumento dell’importo a titolo di welfare contrattuale:
– Quadro: 1.200 euro /anno (anziché 600 euro/anno);
– per tutti gli altri livelli di inquadramento: 600 euro/anno (anziché 300 euro/anno). 

CCNL Assicurazioni Anapa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevede un aumento pari a 99,00 euro e l’erogazione dell’Una Tantum di 950,00 euro

La First-Cisl ha comunicato, mediante nota stampa, la firma del rinnovo contrattuale delle agenzie assicurative in gestione libera. La sottoscrizione, avvenuta insieme alle altre sigle di categoria, ribadisce quanto indicato nell’intesa raggiunta a dicembre.
Nella fattispecie, il rinnovo prevede un aumento contrattuale per la figura di riferimento (terzo livello) pari a 99,00 euro e l’erogazione dell’Una Tantum di importo pari a 950,00 euro. Inoltre, insieme al sistema già previsto, viene introdotta la possibilità di fruire del premio di produzione in termini di welfare.