Mediatore familiare: requisiti, formazione, regole deontologiche, compenso

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, ha fissato le regole sulla disciplina professionale del mediatore familiare, il quale interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo.

Il Decreto MIMIT, che entrerà in vigore dal 15 novembre 2023, è composto da 10 articoli in cui viene illustrata l’attività del mediatore, la sua formazione, i requisiti per l’esercizio dell’attività, le regole deontologiche, le tariffe applicabili e il trattamento dei dati.

Tale figura professionale opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale.

 

I requisiti di onorabilità, indicati agli articoli 3, 4 e 5, che devono essere posseduti dal mediatore sono:

  • non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

  • non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

  • non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

  • non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

  • non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;

  • non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi 5 anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

La professione può essere esercitata da coloro che sono in possesso, alternativamente, di un’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte nell’elenco del MIMIT o di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento o del diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale.

 

Al fine di migliorare, perfezionare e accrescere le conoscenze l’interessato deve frequentare un corso di formazione iniziale e deve curare il proprio aggiornamento professionale continuo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.

Il corso di formazione iniziale, in particolare, deve prevedere non meno di 250 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare e non meno di 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno 40 in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare.

 

L’attività professionale del mediatore è legata al rispetto delle regole deontologiche, esercitando con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

 

Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

 

Infine, riguardo al compenso per le prestazioni professionali, il Decreto MIMIT stabilisce che esso venga pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, che sia adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non sia condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

 

Alluvioni 2023 e ammortizzatore sociale unico: gestione esiti domande

L’INPS esamina alcuni dei possibili esiti dell’istruttoria delle domande di ammortizzatore sociale unico, indicando le corrette operazioni da compiere nel caso specifico (INPS, messaggio 31 ottobre 2023, n. 3825).

Facendo seguito ai precedenti messaggi e alla circolare in cui già erano state date indicazioni in proposito, l’INPS interviene nuovamente sulle domande di ammortizzatore sociale unico introdotto a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023 con il D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 100/2023.

 

In particolare, nel nuovo messaggio in oggetto, l’Istituto concentra la propria attenzione sulla gestione degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, illustrando nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo altresì indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza. 

 

Nella parte finale del messaggio, poi, l’INPS chiarisce alcune istruzioni operative per le domande di ammortizzatore sociale unico presentate dalla aziende agricole.

 

Gestione esiti soggetti irreperibili

 

Uno dei casi che si può verificare è quello dell’irreperibilità del lavoratore all’indirizzo di residenza indicato nella domanda.

 

In generale, l’irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.

 

Nel caso di specie, la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

 

Conseguentemente, qualora il lavoratore dovesse risultare irreperibile all’indirizzo di residenza, per evitare il rigetto automatico dell’istanza, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che, in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

 

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, la prestazione viene messa in pagamento, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato. In tale ipotesi, la domanda viene respinta con apposito messaggio fornito al datore di lavoro tramite “Comunicazione bidirezionale” e lo stesso dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido sul quale effettuare il pagamento.

 

Gestione delle domande di rettifica

 

Nel caso in cui il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, lo stesso potrà farlo a partire dal 6 novembre 2023, dovendo però necessariamente prima annullare la precedente domanda.

 

Pertanto, dovrà essere inviato un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inoltrata la nuova domanda con i dati rettificati.

 

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

 

Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

 

Qualora dovesse emergere un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

 

Cripto-attività: chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale introdotto dalla Legge di bilancio 2023

Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2023 sul regime fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, con la quale si ripercorre il quadro normativo europeo, viene fissato il perimetro della norma e vengono fornite le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni.

La Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%: i redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Secondo la nuova disciplina sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.

 

La circolare chiarisce che per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

Tali plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Vi rientrano, dunque, anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.

 

Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, restando ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

La Legge di bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1 gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%.

Per beneficiare di tale regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle 3 rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.

 

Il documento di prassi ricorda, infine, le regole da seguire per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione, nel Quadro RW, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.

Le istruzioni INAIL per l’assicurazione dei lavoratori sportivi

Sono state riassunte le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto a partire dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 30 ottobre 2023, n. 46).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riepilogato le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori subordinati e sportivi (sia del settore professionistico, sia di quello dilettantistico) e di alcuni altre figure quali: i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale. Tutti questi soggetti sono tutelati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023.

La circolare, inoltre, fornisce anche un elenco delle figure che invece non sono tutelate dall’INAIL:

– i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015;

– gli sportivi dilettanti;

– i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari la propria attività nell’ambito sopra citato; il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc.;

– i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile.

Adempimenti ai fini dell’obbligo assicurativo

L’INAIL segnala che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Istituto dal 16 marzo 2000. 

Pertanto, i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le
retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024

Peraltro, dato che l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’INAIL è stato chiarita soltanto
a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, le denunce di iscrizione saranno considerate dall’INAIL nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023, termine entro il quale devono essere presentate le
denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

L’INAIL comunica anche che i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, insieme alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Infine, nella circolare in commento sono riportate ulteriori disposizioni riguardanti specificamente l’area del dilettantismo.

 

CCNL Riscossione Tributi: sottoscritto l’accordo sul telelavoro

 

 Dal 1°gennaio 2024 potranno avvalersi del telelavoro 140 lavoratori tra quadri direttivi e personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il 25 ottobre è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca-Uil il Protocollo di Intesa in materia di Telelavoro per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A.
E’ stato, inoltre, incrementato di ulteriori 140 unità il numero di postazioni per un totale di 185.
Al telelavoro può accedere il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ad esclusione del personale con incarico di responsabile.
Il personale interessato può presentare istanza per lo svolgimento in telelavoro della prestazione lavorativa, entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Al telelavoratore è garantito lo stesso trattamento normativo ed economico dei dipendenti che prestano la loro attività nella sede di lavoro, fatte salve le specificità
conseguenti alla modalità di esecuzione della prestazione.
|l telelavoratore è tenuto ad osservare il medesimo regime orario applicato al personale operante presso le sedi aziendali. Nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro il dipendente deve essere regolarmente reperibile e comunicare tempestivamente al proprio responsabile eventuali assenze.
E’, inoltre, riconosciuta una cifra di 15,00 euro al mese, a titolo di rimborso delle spese sostenute e connesse all’effettuazione della prestazione presso il proprio domicilio/residenza.
L’ accordo decorre dal 1°gennaio 2024, con durata triennale, con possibilità di proroga in caso di mancata disdetta delle Parti.
Entro il 30 giugno 2024 le Parti si dovranno incontrare, al fine di valutare l’efficacia dell’istituto.

Esonero quote di accantonamento TFR e ticket di licenziamento: indicazioni per le domande del 2023

L’INPS fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento da parte delle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, del trattamento di CIGS (INPS, messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779).

L’esonero in questione è quello previsto dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018, e riguarda il pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e il pagamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (cosiddetto ticket di licenziamento). 

 

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, destinatarie dell’esonero erano le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali avevano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Per effetto della Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 126, Legge n. 234/2021), l’applicazione temporale della suddetta disposizione normativa è stata estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale  o in amministrazione straordinaria che sono state destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e, conseguentemente, l’esonero in argomento si applica anche per gli anni 2023 e 2024.

 

L’INPS ricorda, innanzitutto, che l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero de lavoro e delle politiche sociali unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 e gli stessi devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari di tale trattamento.

 

I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS domanda di ammissione all’esonero attraverso l’apposito modulo di istanza on-line disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito istituzionale.

 

In presenza dei presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” viene assegnato con le seguenti decorrenze

 

      dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, sia al ticket di licenziamento;

      dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

 

Per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si deve verificare che la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.

Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la struttura territoriale competente INPS contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.

 

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto.

 

Infine, l’INPS raccomanda di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.

CCNL Enti di Ricerca: confronto sull’ordinamento del personale tecnico amministrativo

Affrontato il tema relativo alla revisione dell’ordinamento professionale 

Lo scorso 24 ottobre, si è tenuto l’incontro sulla sequenza contrattuale circa la riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca.
In merito, è stato previsto lo stanziamento delle risorse per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal Mur e, relativamente allo svolgimento della sequenza contrattuale, è stato proposto di affrontare inizialmente la tematica relativa all’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo e, una volta definito, di trattare quello del personale ricercatore e tecnologo. Tale proposta è stata concordata dalle OO.SS.
A tal proposito, l’Aran ha ribadito la proposta dell’ordinamento professionale contenuta nella bozza di CCNL siglato il 12 luglio 2023, che prevede due distinti ruoli, quello dei Tecnici di ricerca comprendente collaboratori tecnici di ricerca e funzionari tecnici di ricerca, e quello Amministrativo e tecnico, che comprende operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità, precisando che, una volta stabilita la tabella di corrispondenza con gli attuali profili, non risulta più possibile prevedere passaggi automatici ad un inquadramento superiore ma, in base alle risorse a disposizione, si può accedere all’area superiore mediante una procedura comparativa. Nel primo periodo di applicazione è possibile effettuare il passaggio all’area superiore anche in assenza del titolo di studio richiesto ad eccezione di quella delle elevate professionalità, dove vi è un divieto normativo.
Circa il personale tecnico-amministrativo, si necessita di operare una modifica che permetta di definalizzare queste risorse, in quanto la Legge che le elargisce, prevede la loro assegnazione in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti.
Ciò a cui si auspica è che i soldi stanziati, debbano essere messi a completa disposizione della contrattazione nazionale ed in subordine, che almeno il 50% di queste risorse, venga utilizzato per aumentare le voci fisse del salario, così come già previsto per il personale dell’Università.
Sempre relativamente alla necessità di non stravolgere l’equilibrio tra le figure professionali, si ritiene di prevedere un’area superiore rispetto all’attuale ordinamento sia per il ruolo di Tecnici di ricerca che per l’Amministrativo ed il Tecnico, come previsto dall’Aran, mentre si resta contrari alla previsione dell’istituzione di un’ulteriore area (Elevate Professionalità) per il ruolo Tecnici di ricerca, in quanto si prevede che, le due aree professionali tra gli attuali Cter e i Ricercatori e Tecnologi, possono determinare una svalorizzazione degli attuali Cter piuttosto che un loro sviluppo professionale, vista l’impossibilità di accesso diretto senza aver prima fatto il passaggio all’area dei Funzionari Tecnici di ricerca, nonché considerando anche l’inderogabilità del possesso del titolo di studio della laurea magistrale.
Dopo un’ampia discussione la riunione è stata aggiornata al 14 novembre, con l’impegno dell’Aran a produrre ulteriore documento sull’ordinamento professionale approfondendo anche il tema delle progressioni economiche all’interno delle aeree.

CCNL Autostrade: sottoscritto protocollo di contrasto alla violenza sul luogo di lavoro

Sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, tra le nuove misure previste nel protocollo siglato tra Aspi ed i sindacati di settore

Il giorno 12 ottobre 2023, nell’ambito della riunione del Comitato Bilaterale di tutela ed inclusione delle diversità, è stato sottoscritto tra Aspi ed i Sindacati il protocollo per il contrasto della violenza per la prevenzione o l’intervento contro qualsiasi comportamento che pregiudichi la dignità della persona sul luogo di lavoro. Detto protocollo stabilisce un codice di comportamento e misure concrete per promuovere sul lavoro la cultura del rispetto della persona e sarà applicato anche dalle aziende controllate di Aspi.
Tra le varie misure ivi previste si segnala l’istituzione dello sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, il riconoscimento di un periodo di congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, rispetto a quanto già previsto dal CCNL per le donne vittime di violenza di genere. Per la corretta attuazione delle misure introdotte verranno previsti dei piani di formazione e sarà poi effettuato un monitoraggio sistematico sull’efficacia del protocollo, che include anche la valutazione del rischio di violenza e molestia sul lavoro e della sua correlazione con la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Le OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl viabilità e Logistica) hanno infine dichiarato che attraverso la sottoscrizione del protocollo in oggetto si è inteso lanciare un messaggio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento offensivo, lesivo o indesiderato. Rappresenta un primo passo per l’avvio di prassi concrete di tutela e inclusione, a favore della parità di genere e per contrastare violenze e discriminazioni sui luoghi di lavoro, con politiche di integrazione e di sviluppo di tutto quanto possa incrementare e migliorare il sistema di welfare aziendale. 

Sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Nella G.U. del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che adegua alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo di solidarietà bilaterale del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 29 settembre 2023).

Il D.M. n. 103594/2019 ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Il nuovo decreto in oggetto ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, estendendola ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, sempre compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

 

Riguardo alle prestazioni fornite dal Fondo, viene sostituito l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. n. 103594/2019, prevedendosi che il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo.

 

La durata massima della prestazione in argomento è pari:

 

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

 

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

c) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, viene anche assicurato, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario posto a carico esclusivo del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea, il Fondo finanzia specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.

CCNL Scuole Materne Fism: adesione al Fondo Espero dei lavoratori del comparto

Possibilità di aderire al Fondo pensionistico Fondo Espero anche per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL

Dal 23 ottobre 2023 possono aderire al Fondo Nazionale Pensione Complementare, Fondo Espero, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL Scuole Materne Fism. Tale Fondo risulta pertanto lo stesso a cui sono iscritti i dipendenti della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.
Si è difatti portato a compimento tutto l’iter per approvare le modifiche allo Statuto del Fondo necessarie per realizzare l’Accordo Sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale 2021-2023.
A tal proposito, Flc-Cgil comunica di voler realizzare una campagna informativa per tutti gli aderenti, ed al tempo stesso, Fondo Espero mette a disposizione il materiale di cui questi ultimi potrebbero necessitare, ossia:
– opuscolo informativo;
– brochure;
– i vantaggi.
Altresì, sono stati realizzati link e video informativi circa:
– l’adesione dipendenti privati;
– i vantaggi;
– il confronto iscritto/non iscritto;
– Fism.
La previdenza complementare di natura contrattuale offre opportunità sia gestionali che economiche. Difatti, il Fondo non ha scopi di lucro ma l’uso corretto di capitali accantonati oltre a tenere le spese di gestione bassissime.
Inoltre gli investimenti hanno un’attenzione importante rispetto alla loro eticità: c’è un’attenta cura ad evitare fondi che investono in armi.
Il datore di lavoro poi, oltre a mettere a disposizione del lavoratore presso il Fondo Espero, il Tfr, verserà l’1% come contributo contrattuale.
Da ultimo, si ritiene di non sottovalutare e di tenere in considerazione la defiscalizzazione di quanto il lavoratore versa ad Espero.