Ebav Veneto: erogati contributi per spese funerarie

Per decesso di titolare di Azienda artigiana iscritta ad Ebav, corrisposti massimali di euro 1.500,00 e di euro 3.000,00 a titolo di spese funerarie

Ebav, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, mette a disposizione delle Aziende sue aderenti, un contributo per il sostentamento delle spese funerarie in caso di decesso del titolare, socio o collaboratore familiare di un’Azienda artigiana iscritta presso di esso.
La domanda può essere inoltrata da uno dei familiari del deceduto che abbia sopportato tali spese, essendo quindi considerato come beneficiario del contributo stesso.
Alla data del decesso, l’Azienda deve risultare in regola con i versamenti all’Ebav, mentre la persona deceduta deve essere presente nella Visura Camerale aziendale, servizio messo a disposizione solo ed esclusivamente per le imprese della categoria “Trasporto merci”. Si specifica che, l’anno di competenza corrisponde a quello del decesso.
Il contributo equivale al 100% dei costi sostenuti.
Le quote erogabili corrispondono ad un massimo di:
euro 1.500,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da meno di 5 anni;
euro 3.000,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da più di 5 anni.
La documentazione necessaria per l’accesso al rimborso Ebav è:
– copia delle fatture quietanzate inerenti alle spese sostenute;
– la visura camerale.
Per quanto concerne la tempistica e le modalità di pagamento dei contributi, questi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza del servizio mediante accredito su C/C intestato o co-intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su C/C intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo. La mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente può altresì stanziare il contributo richiesto, esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda.
Circa il trattamento fiscale riservato al contributo, questo costituisce rimborso di un onere che determina una detrazione dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del Tuir.
Pertanto:
– diminuisce l’importo della detrazione se questo viene incassato nel medesimo anno di sostenimento della spesa;
– è soggetto ad Irpef se viene incassato negli anni successivi a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n. bis) del Tuir.

Fondo Sanimoda: entro il 20 luglio il versamento della terza tranche

Il 20 luglio scade il termine per versare la rata contributiva al Fondo Sanimoda 

Il 20 luglio 2023 è fissata la data per il versamento della terza tranche relativa alla scadenza contributiva per il Fondo Sanimoda. La contribuzione è anticipata e spetta ai dipendenti in forza e non in prova nel 1° giorno lavorativo del trimestre. Il contributo da parte del dipendente è di 51,00 o 36,00 euro a seconda del CCNL applicato e determina la copertura sanitaria definita dai Piani Sanitari riguardanti:

– Tessile Abbigliamento Industria: 51,00 euro con accesso al Piano Sanitario Premium+LTC;

– Calzature; Occhialeria; Pelle, Cuoio, Ombrelli e Ombrelloni; Penne; Spazzole, pennelli e scope; Concerie industriali; Giocattoli: 36,00 euro con accesso al Piano sanitario PLUS.
Viene precisato anche che le aziende che prevedono il versamento di 36,00 euro possono optare per un Piano Sanitario migliore per i dipendenti. Al fine di garantire una continuità di copertura sanitaria agli iscritti, e dal momento che le scadenze contributive ricadono nel trimestre, Sanimoda conferma in anticipo la copertura relativa al trimestre successivo a quello in corso tramite alcune tempiste e modalità, quali:

– alla metà dell’ultimo mese del trimestre corrente viene confermata la copertura per chi risultano nello stato “Attivo” e che hanno ricevuto la contribuzione per il trimestre corrente;

– a chi risulta nello stato di “Cessato o sospeso” nell’ultimo giorno del trimestre in corso, non vengono proposti per la copertura del trimestre successivo. Diventa quindi indispensabile che l’azienda aggiorni lo stato del dipendente nell’apposita Area Riservata.
Inoltre, la cessazione del lavoratore deve essere indicata entro la fine del trimestre nel caso in cui sia venuto meno il rapporto di lavoro o l’obbligo di contribuzione. Nel caso in cui l’azienda si mostrasse insolvente, Sanimoda può chiedere il versamento del contributo omesso per i dipendenti il cui stato non risulta aggiornato per tempo.

Detrazioni investimenti in start-up e PMI innovative e ipotesi di decadenza

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di detrazioni per investimenti in start-up e PMI innovative, fornendo chiarimenti sulle ipotesi che possono portare alla decadenze delle agevolazioni fiscali (Agenzia delle entrate, risposta 13 luglio 2023, n. 390)

L’articolo 29, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, disciplina una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative.

A decorrere dall’anno 2017 è stato, poi, disposto l’aumento al 30% dell’aliquota della detrazione.

Tale detrazione si applica anche agli investimenti in PMI, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Successivamente è stata introdotta una detrazione maggiorata per le persone fisiche, pari al 50% dell’importo investito in start-up e Pmi innovative, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

La suddetta detrazione può essere fruita a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

 

I decreti del MEF del 7 maggio 2019 e e del 28 dicembre 2020 disciplinano la decadenza dal diritto alla fruizione dell’agevolazione, che interviene al verificarsi di specifici eventi prima di un periodo minimo di detenzione dell’investimento effettuato, c.d. holding period.

In particolare, l’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2019 e l’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020 stabiliscono al comma 1, che il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:

 

– la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

 

– la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

 

– il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1.

 

Non rientrano tra le cause di decadenza dall’agevolazione, invece, i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.

 

Chiarisce l’Agenzia delle entrate che, nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo che ha beneficiato dell’incentivo deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali.

 

In generale, dunque, la decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell’investitore, l’investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in cui il rispetto della condizione relativa all’holding period non è richiesto, come in caso di trasferimento mortis causa, oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell’investitore ha effettuato l’investimento.

 

Nel caso di specie, l’istante ha partecipato a due aumenti di capitale della società, accettandone i termini e le condizioni, in particolare una clausola espressiva del diritto di trascinamento riconosciuto in capo ai soci di maggioranza da esercitare nei riguardi dei soci di minoranza. A seguito dell’attivazione di tale diritto, con conseguente decisione da parte di soci di maggioranza di vendere l’intero capitale sociale, l’istante, non avendo sottoscritto l’atto di vendita delle azioni, ha ricevuto dalla società la comunicazione relativa all’estinzione delle proprie azioni, con effetto dalla data della vendita dell’intero capitale sociale, e ha conseguito la liquidazione delle azioni a un valore per azione corrispondente a quello pattuito in occasione della vendita.

 

Al riguardo, il MEF ha osservato che la stessa relazione illustrativa al citato D.L. n. 179/2012 evidenzia il vincolo al mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni, sottolineando che qualora l’investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il MIMIT, inoltre, ha rilevato che l’estinzione delle azioni dei soci di minoranza, conseguentemente all’attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza, può essere ricondotta tra le ipotesi di recesso o esclusione.

 

In conclusione, sulla base dei pareri resi dai citati Ministeri e in considerazione delle specifiche clausole statutarie, l’Agenzia ritiene che per l’istante si sia verificata, prima del decorso dell’holding period di 3 anni, un’ipotesi di recesso o esclusione dalla società, con conseguente decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati. Pertanto, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, l’istante dovrà incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite, aumentata degli interessi legali.

CCNL Autoferrotranvieri: pubblicate le Linee Guida di Piattaforma Sindacale per il rinnovo

Classificazione del personale, orario di lavoro, welfare contrattuale e retribuzione tra i temi principali delle linee guida

Le Segreterie Nazionali di Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno inviato alle Associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav le Linee guida di piattaforma per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/TPL) approvate dall’Esecutivo. L’invio alle controparti ha rappresentato l’avvio formale delle procedure relative al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.
Sulla base di quanto previsto nelle linee approvate il nuovo contratto avrà durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. In materia di classificazione del personale e di inquadramento, il sistema di classificazione, affermano le OO.SS., dovrà essere rivisto e adeguato alle complesse professionalità, alle figure professionali che nel tempo hanno subito profonde trasformazioni, nonché soprattutto a quelle derivanti dalle nuove tecnologie, necessarie a dare risposte all’organizzazione del lavoro e dei cicli produttivi presenti nei vari settori rientranti nel campo d’applicazione. Le nuove figure professionali, relative ad ogni specificità del settore autofiloferrotranviario, metropolitano, degli internavigatori e lacuali, dovranno essere recepite, adeguate ed inquadrate rispetto allo schema classificatorio esistente.
In tema di svolgimento del rapporto di lavoro, si rende necessaria l’estensione delle tutele e delle garanzie a tutte le lavoratrici ed i lavoratori delle diverse aree rientranti nel campo di applicazione del contratto degli Autoferrotranvieri-lnternavigatori (Mobilità Tpl). Dovranno essere armonizzate le tutele necessarie a coniugare la posizione di lavoratore dipendente con le esigenze/necessità legate alla vita sociale e relazionale, alla salute e alla dignità della persona, nonché alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con i conseguenti obblighi di solidarietà e cura. Si rende opportuno, altresì, implementare a livello contrattuale ulteriori strumenti idonei a prevenire e gestire il fenomeno delle aggressioni al personale front-line ed ai viaggiatori, in una prospettiva di maggior assistenza, tutela e protezione del personale coinvolto in tali eventi.
In materia di orario di lavoro, in considerazione della necessità di conciliare i tempi di vita-lavoro, per il benessere psicofisico occorrerà rivedere l’insieme della prestazione lavorativa, rimodulando e mitigando i carichi eccessivi, intervenendo sul divario eccessivo tra impegno e lavoro, migliorando l’articolato contrattuale relativo all’orario di lavoro in modo tale da generare anche una positiva ricaduta sull’occupazione.
Dal punto di vista del welfare contrattuale, viene richiesto lo sviluppo degli strumenti di welfare per promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che operano all’interno del settore (cd. Benessere organizzativo) richiamando la responsabilità sociale delle imprese. 
In tema di retribuzione, al fine di tutelare il reddito di tutte le lavoratrici ed i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del contratto, la richiesta economica è di un incremento della retribuzione che recuperi pienamente il potere d’acquisto fortemente intaccato dall’inflazione e che punti ad una crescita del valore reale dei salari. Con la presentazione della piattaforma, affermano inoltre, si supera il riferimento all’IPCA depurato dai beni energetici importati al fine di giungere ad un trattamento economico complessivo che recuperi pienamente il potere d’acquisto dei lavoratori in questi anni di inflazione crescente. Sarà richiesto, inoltre, un adeguamento anche delle competenze accessorie e delle voci variabili della retribuzione, attraverso anche l’adeguamento e aggiornamento di alcune indennità che necessitano una rivisitazione. 

L’INAIL apre i servizi telematici per i contributi associativi

Dal 18 luglio al 16 ottobre 2023 sono attivi i canali per l’invio delle adesioni/revoche delle ditte aderenti per il 2024 (INAIL, comunicato 13 luglio 2023).

L’INAIL ha comunicato che le associazioni, titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono inviare, attraverso l’apposito servizio online, i file relativi alle adesioni/revoche degli aderenti dal 18 luglio al 16 ottobre 2023.

In caso di difficoltà nell’accesso o nell’utilizzo del servizio, le associazioni di categoria dovranno chiedere assistenza unicamente tramite il canale telematico “Inail Risponde”. In particolare, per eventuali aggiornamenti delle abilitazioni in seguito alla modifica del legale rappresentante occorre allegare l’apposito modulo “Subentro legale rappresentante servizi telematici”, corredato da un documento di identità in corso di validità, selezionando come categoria “Gestione del rapporto assicurativo”, sottocategoria “Assistenza ai servizi online” e oggetto “Associazioni per contributi associativi”.

Nel caso, invece, di problemi nella predisposizione o nell’invio dei file di adesioni/revoche, le associazioni potranno ricevere assistenza tecnica diretta inviando una mail all’indirizzo dcod-sviluppoesercizio@inail.it, che deve riportare nell’oggetto “Contributi Associativi – Adesioni e revoche” e nel corpo sia il codice fiscale dell’Associazione, sia il codice progressivo F24 abbinato alla convenzione.

Infine, eventuali variazioni dell’anagrafica dell’associazione o delle basi di calcolo del contributo per l’anno 2024 devono essere inviate all’indirizzo pec dcra@postacert.inail.it entro il 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti> Moduli e modelli> Altri moduli > Contributi associativi.

CCNL Chimica – Piccola Industria: mancato accordo tra le Parti

Durante il tavolo delle trattative le Parti risultano in disaccordo sia per quanto riguarda la parte normativa che per quella retributiva 

Il 5 luglio sono iniziate le trattative tra le associazioni sindacali  Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Unionchimica-Confapi per il rinnovo del CCNL scaduto lo scorso 31 dicembre ed applicabile ai lavoratori delle piccole e medie industrie operanti nei settori di chimica-concia, lavorazione in conto terzi, plastica -gomma e settori accorpati, abrasivi, ceramica (escluso il settore delle piastrelle) e vetro.
Durante l’incontro l’associazione datoriale ha proposto un incremento economico, relativamente al triennio 2023/2025 per il settore plastica-gomma, che ha il maggior numero di lavoratori,  pari a 120,00 euro al V livello.
Le organizzazioni sindacali hanno, però, rigettato tale proposta e richiesto una nuova.
Anche dal punto di vista normativo, secondo questi ultimi, è necessaria una maggiore valorizzazione degli aspetti normativi.
Sono in programma, altresì, campagne assembleari nei luoghi di lavoro a partire dal mese di settembre.

Intelligenza artificiale di tipo generativo nel motore di ricerca del portale INPS

L’INPS illustra la nuova iniziativa basata sull’Intelligenza Artificiale di tipo generativo che rappresenta un passo avanti significativo nell’adottare tecnologie innovative per semplificare i servizi offerti ai cittadini (INPS, messaggio 14 luglio 2023, n. 2659).

Al fine di facilitare l’accesso e l’orientamento alle prestazioni offerte dall’Istituto, fornendo risposte più immediate, puntuali e di valore per il cittadino, l’INPS ha avviato, nel quadro del PNRR, una sperimentazione basata sull’Intelligenza Artificiale di tipo generativo della durata di 4 settimane.

 

La novità consiste – una volta entrati nel portale istituzionale e interrogato il motore di ricerca – nella possibilità di “conversare” con un Assistente virtuale che è in grado di “dialogare”, in quanto mantiene la memoria delle domande poste e delle risposte date all’utente nel corso dell’interlocuzione.

 

Tra gli aspetti più innovativi, è prevista la possibilità di effettuare domande di tipo logico-comparativo come, ad esempio, sottoporre quesiti sulle differenze tra una prestazione e un’altra, comprendere se si hanno i requisiti per accedere a una prestazione fornendo informazioni puntuali come l’età o il numero di figli a carico. 

 

L’Assistente virtuale, tra l’altro, supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richiesta di disambiguazione: prima di rispondere alla domanda dell’utente l’Assistente chiede di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica e il concetto è trasversale su molte prestazioni, tanto più la disambiguazione diventa determinante per consentire all’Assistente di dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.

 

L’intelligenza artificiale di tipo generativo è stata applicata anche per offrire in via sperimentale un secondo tipo di servizio che riguarda la prestazione “opzione donna” e che permette di sottoporre all’Assistente virtuale domande più approfondite sulla prestazione in questione, anche su aspetti attinenti alle relative procedure operative. Il servizio è disponibile nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” del sito istituzionale.

 

Tutte le interazioni con il modello di intelligenza artificiale sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti durante la comunicazione con il sistema.

Ebinter Lecce: stanziati i contributi per i lavoratori del settore

Erogati buoni da euro 150,00 per attività sportive e benessere e libri e materiale scolastico

L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Lecce, ha pubblicato due bandi indirizzati ai dipendenti delle Aziende del settore terziario (commercio, distribuzione e servizi).
Per l’acquisto di libri e materiale scolastico, per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori e Università per l’anno scolastico 2023-2024, il primo bando offre l’opportunità alle famiglie, di far fruire loro di un buono pari ad euro 150,00.
Il secondo bando riferito ad attività sportive e benessere consente di ottenere invece, un contributo di euro 150,00 per il pagamento dell’iscrizione o della retta mensile presso piscine, palestre, spa ed altre spese escluse dal Welfare Contrattuale del CCNL Terziario-Confcommercio e dalle agevolazioni fiscali.
Le domande devono essere presentate entro l’8 settembre 2023.
A tal proposito, l’Ente Bilaterale del Terziario Lecce annuncia di aver stanziato 50.000,00 euro per dare un segnale di vicinanza alle imprese e ai lavoratori del settore che quotidianamente contribuiscono alla crescita economica del territorio, potendo così sostenere oltre 300 famiglie che cercano di far condurre ai propri figli, una vita dignitosa e di intraprendere gli studi desiderati.

Bonus energia imprese: fruizione del credito nel caso di riaddebito dei costi

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni sulle  modalità di fruizione del credito d’imposta per imprese non energivore, nel caso di costi riaddebitati analiticamente (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2023, n. 389).

L’articolo 3 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, al comma 1 stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore.

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondete prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Viene riconosciuto, inoltre, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

L’articolo 6 del D.L. n. 115/2022, al comma 3, ha previsto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 1 del D.L. n. 144/2022 ha invece previsto, al comma 3, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tale credito d’imposta è stato esteso in relazione alla spesa sostenuta per il primo trimestre 2023, nella misura del 35%. Da ultimo il Decreto Bollette, ha ulteriormente prorogato tale misura con riferimento al secondo trimestre 2023.

 

L’Agenzia ha chiarito che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata, nonché dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale.

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto, delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dall’intestatario del POD, di un atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

 

Nel caso di specie, l’istante riferisce di sostenere inizialmente l’integrale costo delle spese per l’acquisto di energia elettrica e di provvedere successivamente a riaddebitare analiticamente i costi sostenuti.

Pertanto, l’Agenzia chiarisce che in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d’imposta.

 

Riguardo al soggetto tenuto all’invio della comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022, è previsto che entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, inoltrino all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Afferma, in conclusione, l’Agenzia che dal provvedimento del 16 febbraio 2023 di approvazione del modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici si evince che obbligato all’invio della comunicazione è il beneficiario del credito, ossia il soggetto legittimato ad operare la compensazione, con la conseguenza che la Società è tenuta all’adempimento in esame esclusivamente per i crediti d’imposta di cui lei stessa è beneficiaria.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: primo incontro per la presentazione della piattaforma rivendicativa

Nell’incontro è stata espressa la necessità di condurre un negoziato in tempi brevi al fine di dare risposte concrete ai lavoratori del settore

Il giorno 11 luglio 2023, presso la sede di CNA Nazionale a Roma, si è tenuto l’incontro di presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica per il quadriennio 2023/2026, con la presenza dei segretari generali di Fim-Fiom-Uilm. La consultazione referendaria nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici sulla piattaforma si è conclusa nel mese di maggio, con l’approvazione delle richieste delle OO.SS. per la parte normativa ed economica da parte del 99% dei lavoratori del settore. La parola è poi passata alle Associazioni Artigiane per sollecitare la rapida apertura del tavolo negoziale. 
Nell’incontro dei giorni scorsi, nell’illustrare le richieste per la parte economica e normativa la delegazione sindacale unitaria ha sottolineato, vista la particolare contingenza economica, la necessità di condurre un negoziato in tempi serrati al fine di raggiungere rapidamente un’intesa per un comparto particolarmente rilevante per la manifattura italiana che coinvolge circa 123.000 imprese e 505.000 lavoratori.
Gli adeguamenti dei minimi salariali, hanno affermato le Parti Sociali, sono urgenti, soprattutto alla luce degli aumenti avvenuti in tutti in tutti i contratti del settore metalmeccanico. 
Nel corso dell’incontro i Segretari Generali delle OO.SS. hanno dichiarato che è necessario dare risposte concrete ai bisogni dei lavoratori, recuperare il potere di acquisto dei salari, creare competenze e percorsi di valorizzazione dei giovani e di attrazione delle professionalità. 
Al termine dell’incontro si è convenuta la prosecuzione del negoziato per il 21 settembre 2023.