Pensioni minime INPS: incremento e criteri applicativi

Ai titolari delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto un incremento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 calcolato secondo i criteri illustrati dall’Istituto (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2329). 

Si tratta, come noto, dell’incremento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

 

Il beneficio spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS e non su quelle gestite da Enti diversi ed è riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024: in particolare, l’INPS comunica che, sulla mensilità di luglio 2023, l’aumento in questione verrà corrisposto d’ufficio, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

 

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS. In particolare:

 

– nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;

 

– nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;

 

– per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

 

L’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento (cosiddetto “montante per l’incremento”) viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l’inclusione delle tipologie di seguito elencate:

 

– pensioni del fondo clero (cat. 066);

 

– pensioni ex ENPAO (cat. 076);

 

– pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

 

L’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Riguardo alla rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell’incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

 

L’INPS ricorda che, per l’anno 2023, la misura dell’aumento è pari all’1,5% per i soggetti infra75enni e al 6,4% per i soggetti ultra75enni, mentre, per il 2024, non si fa distinzione in base all’età e l’incremento è pari al 2,7%. Si precisa che, se i 75 anni di età sono compiuti nel corso dell’anno, l’incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

 

L’incremento viene riconosciuto, come detto, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS: qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

 

L’INPS riporta poi le informazioni per l’elaborazione centrale dell’incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nel sistema della Gestione pubblica e nei sistemi ex INPGI, fornendo le istruzioni di calcolo.

 

Infine, l’istituto rende noto che, per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell’incremento, è in corso di rilascio un’apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato”

 

Digitando il codice fiscale dell’interessato, l’applicazione mostra:

 

– le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il “cumulo incrementale”;

 

– la spettanza o meno del beneficio;

 

– la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.

CCNL Poste: previsto a luglio incremento dei minimi e del buono pasto



A decorrere dal 1° luglio saranno applicabili a tutti i dipendenti di Poste Italiane i nuovi minimi e l’aumento fino a 5,84 euro per i buoni pasto


Il CCNL del 23 giugno 2021sottoscritto tra Poste Italiane S.p.a. anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A., Sgr, Egi S.p.A., PostePay S.p.A., e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, UGL-Com.ni ed applicabile ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. ha previsto a decorrere da luglio aumenti sui minimi tabellari.
Di seguito i nuovi importi.


























Livello Minimo
A 1 1.914,79
A 2 1.695,77
B 1.448,75
C 1.330,56
D 1.266,79
E 1.117,64
F 997,73

Per quanto riguarda il buono pasto, invece, è previsto un aumento a decorrere da luglio 2023, fino a 5,84 euro:
– per tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00;
–  per tutti i lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l’orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti;
– per i  lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del 27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.
Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, verrà riconosciuto un buono pasto fino a 4,34 euro, a decorrere da luglio 2023.


 

Nuovo bonus per adeguamento registratori di cassa telematici: i criteri d’accesso

L’Agenzia delle entrate ha comunicato la disponibilità di un nuovo bonus fiscale per l’aggiornamento dei registratori di cassa telematici e le regole per la fruizione (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 giugno 2023, n. 231943).

 A partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 18, comma 4-bis, del D.L. n. 36/2022, ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini perciò, con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad adeguare il processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e ha approvato le specifiche tecniche per l’adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Allo scopo di favorire tale adeguamento, l’articolo 8 del D.L. n. 176/2022 ha previsto la concessione di un credito di imposta agli esercenti che aggiornano i registratori telematici alle nuove disposizioni stabilite dal D.L. n. 36/2022.

 

L’importo dell’agevolazione è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico, e può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

 

L’Agenzia ha chiarito che all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388/2000. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi fino al termine dell’utilizzo. Il relativo modello F24, tuttavia, potrebbe essere scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento risultasse incapiente rispetto all’importo del credito stesso. In tal caso, l’eventuale scarto verrebbe comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

 

In tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per l’adeguamento, vengono considerati tracciabili i pagamenti che avvengono tramite gli strumenti individuati con il provvedimento n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

 

Infine, per quanto riguarda le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora si ritenga prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito.

 

 

Esonero assunzioni giovani dal 1° luglio 2022 a tutto il 2023 

Le indicazioni dell’INPS sull’applicazione dell’agevolazione a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea alla concedibilità per il nuovo periodo (INPS, circolare 22 giugno 2023, n. 57).

A seguito della decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023 della Commissione europea che ha autorizzato la concedibilità degli esoneri per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative agli under 36 effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, sono arrivate anche le indicazioni dell’INPS per l’applicazione dell’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro.

In particolare, la misura, da ultimo prevista dalla Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, comma 297, ha stabilito che alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, effettuate nel periodo sopra citato, il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui (prima era di 6.000).

Alla misura in questione non possono accedere le amministrazioni pubbliche e i settori esclusi dal Temporary Crisis and Transition Framework, ovvero: le imprese del comparto finanziario, domestico e quelle sanzionate dall’UE. 

I rapporti di lavoro incentivati

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della disciplina generale da quella prevista per l’esonero strutturale giovanile (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, Legge di Bilancio 2018), pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui. Peraltro, quest’ultimo esonero, considerata la sua natura autonoma, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023. Al riguardo, va altresì considerato che l’esonero strutturale giovanile non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l’applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata e la cui disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La misura

Per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Invece, l’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, come detto è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nella circolare in commento, infine, sono riassunte le condizioni generali e specifiche di spettanza degli incentivi con esemplificazioni relative ai casi particolari, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il coordinamento con altre tipologie di incentivi e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso Uniemens.

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): nuovo incontro tra le Parti Sociali per il rinnovo

Maggiori risorse economiche e definizione della classificazione del personale tra i punti principali dell’incontro

Si è svolto il 16 giugno presso la sede Fipe di Roma l’incontro in seduta tecnica per il rinnovo del contratto dei pubblici esercizi ristorazione commerciale, ristorazione collettiva e turismo. Oltre alle segreterie nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, erano presenti i rappresentanti di tutte le associazioni datoriali firmatarie il CCNL.
Nel precedente confronto del mese scorso le Associazioni datoriali avevano chiesto un intervento ministeriale volto ad aumentare le maggiori risorse economiche per fronteggiare la situazione di difficoltà creata dalla pandemia, dall’inflazione e dal conseguente aumento dei costi delle materie prime. I sindacati, invece, avevano reclamato interventi volti ad evitare la precarietà, il lavoro irregolare e l’uso sproporzionato del part-time verticale.
A tal proposito era stata proposta l’erogazione di un bonus di 550,00 euro e l’individuazione di soluzioni strutturali di sostegno economico. Il Ministero del Lavoro aveva invitato le parti a formalizzare le loro richieste, fermo restando la necessità soprattutto per le risorse economiche, di un intervento del Ministero dell’Economia.
Nell’ultimo incontro, come convenuto, si è affrontato sia il tema della classificazione del personale che della definizione di un documento congiunto “Agenda di Governo” da inviare ai Ministeri competenti, unitamente alla richiesta di incontro. In relazione al documento congiunto le controparti non hanno ancora presentato una proposta, mentre in relazione al tema della classificazione è in corso una valutazione circa l’opportunità di definire un testo condiviso.
I rappresentanti di Angem e LegaCoop hanno poi riproposto la loro richiesta di procedere con confronti specifici per la ristorazione collettiva, mentre Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno invece ribadito l’unicità del contratto e della trattativa.
Le OO.SS. si sono impegnate, infine, ad inviare alla controparte i testi riguardanti i congedi per le donne vittime di violenza e per il contrasto alla violenza di genere e le molestie nei luoghi di lavoro.
Al termine del confronto sono state calendarizzate le successive date del 27 giugno, per la riunione, sollecitata dai segretari generali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, per la verifica dello stato del negoziato, ed il 19 luglio, per un incontro in sede tecnica con le segreterie nazionali e una delegazione ristretta con la partecipazione di alcuni territori.

Fondimpresa: investimenti in formazione per i lavoratori con trattamenti di integrazione salariale 

Il Fondo mette a disposizione 65,5 milioni di euro per la formazione DEI i lavoratori in cassa integrazione 

Fondimpresa ha reso noto, tramite l’Avviso del 3/2023, il finanziamento dei percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale nei casi indicati dal Decreto Legislativo n.148 del 2015, dellla Legge n.234 del 2021 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.142 del 2022.
I fondi messi a disposizione sono pari a 65,5 milioni di euro ed i Piani formativi sono finalizzati ad interventi di formazione volti ad incrementare e potenziale le competenze dei lavoratori dipendenti dalle aziende aderenti e per quel che riguarda i percorsi di upskilling e/o reskilling. Ciascun piano formativo prevede almeno il 50% del totale delle ore del corso per i lavoratori interessati da trattamenti di integrazione salariale. Inoltre, il piano raccoglie al proprio interno l’insieme delle attività connesse all’aumento delle professionalità dei destinatari che ha come finalità il rilascio di un’attestazione degli apprendimenti acquisiti. Le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa e gli Enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi. Le richieste devono pervenire a partire dalle ore 9:00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13:00 del 1° febbraio 2024 e la valutazione avviene in ordine cronologico. 

Le disposizioni in materia di lavoro nel D.L. n. 75/2023

È entrato in vigore il 23 giugno 2023 il nuovo decreto legge contenente misure urgenti, tra l’altro, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di lavoro e di sport (D.L. 22 giugno 2023, n. 75).

Il nuovo decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023 e adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Infatti, l’articolo 3 del D.L. n. 75/2023, stabilisce che, al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito DPCM recante il regolamento di organizzazione del Ministero che dovrà essere adottato, l’ANPAL è soppressa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo all’ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero.

 

Sono definite le aree funzionali in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, ovvero nell’ambito di:

 

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

b) politiche del lavoro e per l’occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

 

Sul fronte del lavoro, in particolare, l’articolo 42 del Capo IV è dedicato alla cassa integrazione straordinaria in deroga. La misura riguarda le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

 

Le predette imprese potranno, in via eccezionale e su presentazione di apposita domanda, essere autorizzate a un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda, ciò in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 e in continuità con le tutele già autorizzate.

 

Misure urgenti sono poi previste in ambito sportivo, a cui fa riferimento il Capo III del decreto. L’articolo 33, in materia di plusvalenze, stabilisce che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti alle condizioni indicate nell’articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito (DPR n. 917/1986) nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro mentre, la residua parte della plusvalenza, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

 

L’articolo 41 del decreto in commento contiene un’eccezione all’abolizione del vincolo sportivo prevista dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Infatti, la predetta disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni.

 

Ulteriori disposizioni riguardano poi la razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi, il credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo e i controlli finanziari sulle società sportive professionistiche.

 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il verbale di adeguamento dei minimi retributivi



I nuovi importi sostituiscono dal 1° giugno 2023 gli importi definiti con il CCNL 31 maggio 2021 


In data 23 giugno 2023 si sono incontrate Legacoop Produzione e Servizi, Cefla, Sacmi, Bilanciai, Italcables, Confcoperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fim, Fiom e Uilm per definire le novità riguardanti il CCNL Metalmeccanica Cooperative in tema di minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità. Le Parti hanno preso atto della dinamica consultiva dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati comunicata il 7 giugno scorso dall’Istat e hanno verificato l’importo relativo all’adeguamento IPCA, risultato superiore agli incrementi retributivi complessivi di giugno 2023, in base a quello che è stato stabilito nelle tabelle dei minimi contrattuali del CCNL 31 maggio 2021. Preso atto di questi elementi, le Part hanno adeguato l’importo dei minimi tabellari per livello che decorrono dal 1° giugno 2023.


Minimi retributivi
































Livello Minimi dal 1° giugno 2023 
D1 1.608,67
D2 1.783,90
C1 1.822,43
C2 1.860,97 
C3 1.993,04 
B1 2.136,25
B2 2.291,85
B3 2.491,93
A1 2.746,41

Sulla base dei valori IPCA 2022, al netto degli energetici importati, sono stati definiti i nuovi importi sull’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, spetta il seguente trattamento economico.














Misura dell’indennità  Dal 1° giugno 2023 
Trasferta Intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
Quota per il pernottamento  21,65

Indennità di reperibilità
Dal 1° giugno 2023 per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro.





































Livello b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale 
16 ore 

 (giorno lavorato)

24 ore 

(giorno libero)

24 ore 

 festive 

6 giorni  6 giorni con festivo  6 giorni con 

festivo e giorno libero 

D1-D2-C1 5,32 8,01  8,65  34,60  35,24  37,93 
C2 – C3 6,34 9,95 10,67  41,66  42,38  45,99
B1 o Superiore  7,28 11,98  12,61  48,39  49,01  53,72 

Credito d’imposta non energivore e riaddebito dei costi

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Credito d’imposta per imprese non energivore fornendo chiarimenti sul Riaddebito dei costi sostenuti per l’energia (Agenzia delle entrate, risposta 23 giugno 2023, n. 358).

Nel caso trattato la società istante ha chiesto chiarimenti all’Agenzia in ordine alla spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l’utenza della fornitura risulta in capo al concessionario dell’infrastruttura, la quale ha riaddebitato, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del servizio.

 

Preliminarmente l’Agenzia ricapitola i provvedimenti con i quali sono state introdotte misure agevolative per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina:

  • Decreto Sostegni-ter

  • Decreto Energia

  • Decreto Ucraina

  • Decreto Aiuti-­bis

  • Decreto  Aiuti-­ter

  • Decreto Aiuti-quater

  • Legge di bilancio 2023

  • Decreto Bollette

Riguardo al caso in esame, l’Agenzia richiama l’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022, il quale dispone che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022. Acquisto che deve essere comprovato mediante le relative fatture, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’Agenzia prosegue affermando che nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo a essa un effettivo onere economico connesso dell’incremento del costo dell’energia elettrica.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia afferma che il riaddebito avviene in modo analitico, isolando dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica i costi riferibili ai consumi dell’impresa, considerando esclusivamente i POD relativi all’attività svolta, senza l’applicazione di mark-up in favore del concessionario dell’infrastruttura. Sussiste, quindi, una correlazione diretta tra l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e l’incremento del costo attribuito all’istante, tale da individuare in quest’ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto, l’onere economico della spesa per l’energia elettrica e al quale, quindi, spetta il credito d’imposta in questione.

CCNL Riscossione Tributi: erogazione del Premio aziendale con la mensilità di giugno



Per l’anno corrente verrà erogato il Premio aziendale ai dipendenti, in forza al 1° gennaio 2023, delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione


In virtù dell’accordo siglato il 28 luglio 2022 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, ai dipendenti delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza al 1° gennaio 2023, verrà erogato il Premio Aziendale per l’anno corrente.
Il premio è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il TFR, e non rientra nel computo di nessuno dei sopracitati istituti. Gli importi relativi al premio aziendale sono riportati nella successiva tabella.








































Livelli Agenzia delle Entrate-Riscossione
QD4 4.040,00
QD3 3.422,00
QD2 3.050,00
QD1 2.870,00
3A4L 2.520,00
3A3L 2.345,00
3A2L 2.215,00
3A1L 2.100,00
2A3L 1.970,00
2A2L 1.895,00
2A1L 1.845,00
Livello Unico 1.720,00