Le disposizioni in materia di lavoro nel D.L. n. 75/2023

È entrato in vigore il 23 giugno 2023 il nuovo decreto legge contenente misure urgenti, tra l’altro, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di lavoro e di sport (D.L. 22 giugno 2023, n. 75).

Il nuovo decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023 e adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Infatti, l’articolo 3 del D.L. n. 75/2023, stabilisce che, al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito DPCM recante il regolamento di organizzazione del Ministero che dovrà essere adottato, l’ANPAL è soppressa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo all’ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero.

 

Sono definite le aree funzionali in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, ovvero nell’ambito di:

 

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

b) politiche del lavoro e per l’occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

 

Sul fronte del lavoro, in particolare, l’articolo 42 del Capo IV è dedicato alla cassa integrazione straordinaria in deroga. La misura riguarda le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

 

Le predette imprese potranno, in via eccezionale e su presentazione di apposita domanda, essere autorizzate a un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda, ciò in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 e in continuità con le tutele già autorizzate.

 

Misure urgenti sono poi previste in ambito sportivo, a cui fa riferimento il Capo III del decreto. L’articolo 33, in materia di plusvalenze, stabilisce che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti alle condizioni indicate nell’articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito (DPR n. 917/1986) nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro mentre, la residua parte della plusvalenza, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

 

L’articolo 41 del decreto in commento contiene un’eccezione all’abolizione del vincolo sportivo prevista dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Infatti, la predetta disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni.

 

Ulteriori disposizioni riguardano poi la razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi, il credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo e i controlli finanziari sulle società sportive professionistiche.

 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il verbale di adeguamento dei minimi retributivi



I nuovi importi sostituiscono dal 1° giugno 2023 gli importi definiti con il CCNL 31 maggio 2021 


In data 23 giugno 2023 si sono incontrate Legacoop Produzione e Servizi, Cefla, Sacmi, Bilanciai, Italcables, Confcoperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fim, Fiom e Uilm per definire le novità riguardanti il CCNL Metalmeccanica Cooperative in tema di minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità. Le Parti hanno preso atto della dinamica consultiva dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati comunicata il 7 giugno scorso dall’Istat e hanno verificato l’importo relativo all’adeguamento IPCA, risultato superiore agli incrementi retributivi complessivi di giugno 2023, in base a quello che è stato stabilito nelle tabelle dei minimi contrattuali del CCNL 31 maggio 2021. Preso atto di questi elementi, le Part hanno adeguato l’importo dei minimi tabellari per livello che decorrono dal 1° giugno 2023.


Minimi retributivi
































Livello Minimi dal 1° giugno 2023 
D1 1.608,67
D2 1.783,90
C1 1.822,43
C2 1.860,97 
C3 1.993,04 
B1 2.136,25
B2 2.291,85
B3 2.491,93
A1 2.746,41

Sulla base dei valori IPCA 2022, al netto degli energetici importati, sono stati definiti i nuovi importi sull’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, spetta il seguente trattamento economico.














Misura dell’indennità  Dal 1° giugno 2023 
Trasferta Intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
Quota per il pernottamento  21,65

Indennità di reperibilità
Dal 1° giugno 2023 per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro.





































Livello b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale 
16 ore 

 (giorno lavorato)

24 ore 

(giorno libero)

24 ore 

 festive 

6 giorni  6 giorni con festivo  6 giorni con 

festivo e giorno libero 

D1-D2-C1 5,32 8,01  8,65  34,60  35,24  37,93 
C2 – C3 6,34 9,95 10,67  41,66  42,38  45,99
B1 o Superiore  7,28 11,98  12,61  48,39  49,01  53,72 

Credito d’imposta non energivore e riaddebito dei costi

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Credito d’imposta per imprese non energivore fornendo chiarimenti sul Riaddebito dei costi sostenuti per l’energia (Agenzia delle entrate, risposta 23 giugno 2023, n. 358).

Nel caso trattato la società istante ha chiesto chiarimenti all’Agenzia in ordine alla spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l’utenza della fornitura risulta in capo al concessionario dell’infrastruttura, la quale ha riaddebitato, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del servizio.

 

Preliminarmente l’Agenzia ricapitola i provvedimenti con i quali sono state introdotte misure agevolative per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina:

  • Decreto Sostegni-ter

  • Decreto Energia

  • Decreto Ucraina

  • Decreto Aiuti-­bis

  • Decreto  Aiuti-­ter

  • Decreto Aiuti-quater

  • Legge di bilancio 2023

  • Decreto Bollette

Riguardo al caso in esame, l’Agenzia richiama l’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022, il quale dispone che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022. Acquisto che deve essere comprovato mediante le relative fatture, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’Agenzia prosegue affermando che nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo a essa un effettivo onere economico connesso dell’incremento del costo dell’energia elettrica.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia afferma che il riaddebito avviene in modo analitico, isolando dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica i costi riferibili ai consumi dell’impresa, considerando esclusivamente i POD relativi all’attività svolta, senza l’applicazione di mark-up in favore del concessionario dell’infrastruttura. Sussiste, quindi, una correlazione diretta tra l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e l’incremento del costo attribuito all’istante, tale da individuare in quest’ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto, l’onere economico della spesa per l’energia elettrica e al quale, quindi, spetta il credito d’imposta in questione.

CCNL Riscossione Tributi: erogazione del Premio aziendale con la mensilità di giugno



Per l’anno corrente verrà erogato il Premio aziendale ai dipendenti, in forza al 1° gennaio 2023, delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione


In virtù dell’accordo siglato il 28 luglio 2022 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, ai dipendenti delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza al 1° gennaio 2023, verrà erogato il Premio Aziendale per l’anno corrente.
Il premio è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il TFR, e non rientra nel computo di nessuno dei sopracitati istituti. Gli importi relativi al premio aziendale sono riportati nella successiva tabella.








































Livelli Agenzia delle Entrate-Riscossione
QD4 4.040,00
QD3 3.422,00
QD2 3.050,00
QD1 2.870,00
3A4L 2.520,00
3A3L 2.345,00
3A2L 2.215,00
3A1L 2.100,00
2A3L 1.970,00
2A2L 1.895,00
2A1L 1.845,00
Livello Unico 1.720,00

 

CCNL Legno e Arredo – Industria: sottoscritta l’ipotesi



Previsti un aumento sulle retribuzioni di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 per il quinto livello e un importo di 600,00 euro a titolo di una tantum per tutti in due tranche


Il 20 giugno è stata sottoscritta tra Federlegno Arredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Al momento, le parti,  vista la situazione economica che ha comportato un incremento dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, hanno stabilito di rinnovare gli istituti di natura economica e di non intervenire sulla parte normativa, destinando le le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori.
Innanzitutto viene stabilito un incremento salariale a partire dal 1°luglio di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 euro per il quinto livello. 
Viene, altresì, confermata la possibilità di ulteriori aumenti a gennaio 2024, a seguito di verifica dell’inflazione con Ipca non depurato, calcolato sul valore punto (paga base, contingenza, ex edr e 3 aumenti periodici di anzianità).
Inoltre, viene attribuita ai lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di  600,00 euro lordi, a copertura del periodo dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023. 
La suddetta somma verrà erogata in due tranche, rispettivamente di 300,00 euro lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024.
Gli importi saranno riparametrati in caso di lavoratori part- time, sulla base dell’orario effettivo in essere e in caso di lavoratori assunti dal 1°gennaio al 30 giugno 2023, sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta).
Di seguito gli importi.






















































Livello Categorie Minimi dal 1°luglio2023
12° AD3 (Quadri) 2.872,45 euro
11° AD2 2.818,22 euro
10° AD1  2.704,78 euro
AC5 2.592,29 euro
AC4 2.423,62 euro
AC3/AC2/AS4 2.254,82 euro
AS3 2.170,96 euro
AC1/AS2 2.084,81 euro 
AE4/AS1 2.017,57 euro 
AE3 1.933,34 euro 
AE2 1.848,59 euro
AE1 1.635,92 euro

 

Lavoratori agricoli, stabilite le retribuzioni 2023 ai fini contributivi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato i salari medi giornalieri con un apposito decreto direttoriale (D.M. 21 giugno 2023).

Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni medie giornaliere per il 2023 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale. I valori in oggetto vengono così determinati ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato, nella tabella allegata al citato decreto.

In particolare, per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 28, Legge  n. 88/1989 il reddito medio convenzionale giornaliero per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario (tabella allegata alla Legge n. 233/1990) è determinato nella misura di 61,98 euro.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il 2023, è parificato a quello determinato, per lo stesso anno, nella già citata tabella allegata al decreto per la categoria dei salariati fissi. Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. 

Ammortizzatore sociale unico: dall’INPS le istruzioni operative e contabili

L’INPS istituisce i codici evento in relazione al nuovo ammortizzatore sociale unico e fornisce le istruzioni relative alle modalità di esposizione degli stessi nei flussi di denuncia per le diverse gestioni previdenziali (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2325).

Nell’ambito degli interventi urgenti messi in campo per fronteggiare i gravi eventi alluvionali verificatisi in alcune Regioni del paese a partire dal 1° maggio 2023, si colloca anche il nuovo “ammortizzatore sociale unico” introdotto dal Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023, art. 7) a sostegno di  datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici.

 

La nuova misura di sostegno al reddito è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, contribuzione figurativa che sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali all’esito della verifica della congruenza dei dati trasmessi in fase di pagamento della relativa misura a sostegno.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS indica le modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la predetta contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’ammortizzatore sociale unico.

 

I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, ai fini della compilazione delle denunce individuali, dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

 

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto, ovvero:

 

–    Elemento <Lavorato> = N;

 

–    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

 

–    Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

 

Il valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito> deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

 

Riguardo ai datori di lavoro che assumono manodopera agricola (sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato) e che operano nel flusso UNIEMENSPosAgri, gli stessi dovranno indicare in <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando, tra l’altro, i seguenti codici di nuova istituzione:

 

codice “J”, avente il significato di “Evento figurativo atipico” (in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>);

 

codice “AL”, avente il significato di “Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023” (in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>).

 

Inoltre, dovrà essere indicato il periodo di sospensione, il numero complessivo di giornate di sospensione e la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infine, vengono date le indicazioni per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica (flusso UNIEMENSListaPosPA) e le istruzioni contabili.

 

CCNL Turismo-Catene alberghiere: ancora riflessioni sul rinnovo contrattuale

Welfare contrattuale, relazioni sindacali, bilateralità, internalizzazione dei servizi ed articolato contrattuale tra le principali tematiche dibattute

Lo scorso 19 giugno è proseguita la trattativa di approfondimento tecnico con Aica-Federturismo Confindustria per il rinnovo del CCNL Turismo-Catene alberghiere.
Le Parti hanno ulteriormente esaminato le tematiche relative alle terziarizzazioni ed altresì un possibile percorso avente lo scopo di favorire processi di internalizzazione di servizi già esternalizzati in precedenza dalle aziende. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno pensato di presentare una proposta unitaria che modifichi l’art. 61-terziarizzazioni e un nuovo testo per l’introduzione di un apposito articolo per la reinternalizzazione dei servizi.
Durante il confronto, le Parti Datoriali hanno altresì suggerito delle modifiche circa la governance del settore, con particolare riferimento alla sfera di applicazione contrattuale, alle relazioni sindacali e alla bilateralità.
Riguardo il welfare contrattuale è stato esposta dai datori di lavoro, l’idea di voler modificare l’articolato contrattuale alla luce degli aggiornamenti in materia fiscale avvenuti nel tempo quali, ad esempio, buoni vacanza ed alloggio.
Circa le relazioni sindacali sono state proposte ipotesi concernenti la contrattazione di secondo livello (ad esempio il premio di risultato).
A tal proposito, le OO.SS. si sono riservate di voler approfondire la suddetta tematica con lo scopo di arrivare alla stesura di una proposta unitaria di quanto trattato.
Ed inoltre, le Parti Datoriali hanno evidenziato la necessità di lavorare ad una possibile soluzione sulla bilateralità e sulla sua articolazione territoriale, favorendo una ripartizione ragionata delle risorse da utilizzare.
Queste tematiche, a seguito delle riflessioni che Filcams, Fisascat e Uiltucs vorranno effettuare, saranno oggetto anche del prossimo incontro previsto per il 12 luglio, in occasione del quale, verrà affrontata anche la tematica dei diritti individuali.

Violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti: ravvedimento speciale inapplicabile

L’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicabilità del ravvedimento speciale in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti (Agenzia delle entrate, risoluzione 19 giugno 2023, n. 28).

Tra le altre misure della “tregua fiscale” figura anche la peculiare forma di ravvedimento ”speciale’‘, prevista dall’articolo 1, commi da 174 a 178.

Riguardo a tale istituto, l’Agenzia ricorda i chiarimenti forniti con le circolari n. 2/2023 e n. 6/2023 e il D.L. n. 34/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023, dal quale in particolare risulta:

 

– da un lato, confermato quanto già indicato in via di prassi, ossia che sono escluse dall’istituto in esame le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 1, commi da 153 a 159, della Legge n. 197/ 2022) e con la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173 del medesimo articolo);

– dall’altro, meglio delineato l’ambito applicativo che ora non concerne più le sole violazioni ”sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali ”prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, ma tutte quelle che possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e che riguardano tributi/imposte con una dichiarazione di riferimento, regolarmente presentata, per il periodo d’imposta in cui sono state commesse. 

 

Restano quindi esclusi dalla possibilità di essere definiti con il ravvedimento speciale tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti (”ISI”), privi di una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario, in base all’articolo 13 del  D.Lgs. n. 472/1997.

 

Con specifico riguardo alle attività di intrattenimento e al regime IVA ad esse applicabile, in base alla previsione dell’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, risulta:

– l’applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;

– la forfetizzazione della detrazione;

– l’esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;

– l’obbligo di adozione della contabilità separata, ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento;

– il versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. n. 544/1999 i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa. Tali soggetti certificano, invece, mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

L’articolo 74, sesto comma, esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario, da cui deriva limitatamente alle predette operazioni:

  •  la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;

  •  la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;

  •  l’osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

L’Agenzia chiarisce, dunque, che la disciplina del regime forfetario IVA dettata dall’articolo 74, sesto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

 

Pertanto, in merito al caso di specie, rilevato che, per gli anni dal 2017 al 2019, l’istante ha presentato la relativa dichiarazione IVA, in riferimento a tale imposta e alle connesse violazioni, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 1, commi 174 e ss. della Legge n. 197/2022, non può negarsi l’accesso all’istituto del ravvedimento speciale dallo stesso disciplinato.

 

CCNL Anas: siglato l’accordo sulla riorganizzazione delle sale operative

A partire dal 1° gennaio 2024 previsto il riassetto organizzativo delle sale operative e l’introduzione della figura di Specialista di sala operativa

Il 15 giugno è stato sottoscritto tra Anas e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa, Ugli Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal il  verbale di incontro sul riassetto organizzativo delle Sale Operative Compartimentali (SOC) e sulle attività attribuite alle stesse.
Con l’accordo del 14 novembre 2012 le Parti avevano già definito l’assetto delle strutture delle Sale Operative Comportamentali e previsto in funzione del carico di lavoro svolto da ciascuna sala, in relazione alle esigenze della rete stradale territoriale, alternativamente turnazioni in H24, con articolazioni orarie 7 giorni su 7 e turnazioni in H12, 6 giorni su 7.
Al fine di assicurare il presidio del territorio e la massima assistenza all’utenza si è ritenuto  di avviare un processo di ottimizzazione dell’assetto organizzativo delle stesse, anche alla luce del percorso di aggiornamento e miglioramento tecnologico che negli ultimi anni ha caratterizzato, attraverso il potenziamento degli organici, l’utilizzo delle nuove tecnologie implementate e la razionalizzazione dei processi assicurando un miglioramento dei servizi.
A partire dal 1° gennaio 2024, le Sale Operative Territoriali (SOT) sostituiranno le attuali SOC prevedendone anche un incremento della dotazione tecnologica con particolare riferimento al Road Management Tools (RMT), ovvero al sistema in uso presso tutte le sale ed attraverso il quale vengono gestite tutte le attività connesse alla circolazione stradale ed alla gestione degli eventi.
Pertanto, il progetto prevede, relativamente all’assetto organizzativo:
– una Sala operativa nazionale, nella sede della Direzione generale;
– una sala operativa territoriale con turnazione in h.24, per ciascuna delle 16 Sedi territoriali;
– l’integrazione di un ulteriore sala operativa, con turnazione in h.12, nelle sedi territoriali che gestiscono una rete particolarmente estesa e complessa, allocate a Catania e Catanzaro;
– la confluenza delle sale operative allocate nelle regioni aggregate, nelle rispettive sedi territoriali, e precisamente Campobasso a L’Aquila, Aosta a Torino, Venezia a Trieste, nonché Milano a Bellano.
Relativamente all’organizzazione del personale, invece:
–  è stata confermata la figura del Responsabile della sala operativa, inquadrato in posizione economica ed organizzativa A;
–  è stata introdotta la figura di Specialista di sala operativa, in posizione economica ed organizzativa B;
– vi saranno un responsabile e 15 specialisti per la Sala nazionale;
– vi saranno un responsabile e 12 specialisti per le sale operative in h.24;
– vi saranno un responsabile e 6 specialisti per le rimanenti sale in h.12.
L’accordo è volto ad assicurare tutte le necessarie tutele, al personale che sarà ricollocato, nell’ambito delle sale disponibili, e successivamente nella sede di appartenenza, a seguito della confluenza delle sale di riferimento e sono previsti adeguati percorsi di riqualificazione professionale, in relazione alle competenze possedute e all’esperienza maturata.
Fissata al prossimo 13 luglio un incontro per discutere l’erogazione del premio di risultato.