Contributo ai genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità – Indicazioni operative

L’INPS, con circolare 10 marzo 2022, n. 39, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, introdotto dall’art. 1, commi 365 e 366, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

Con il decreto interministeriale del 12/10/2021, sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 1, commi 365 e 366, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Con la presente circolare, l’Inps fornisce  le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle relative domande.


Ambito di applicazione
La legge ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Ai fini che qui interessano, si intende per:
“nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
“genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
“genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
 “figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).


Requisiti del soggetto richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sia residente in Italia;
b) disponga di un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, si calcola l’ISEE minorenni;
c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Relativamente a quanto previsto al punto d):
– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro;
– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano


Presentazione della domanda
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio on line sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.


Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.


Gestione delle domande e verifica dei requisiti
Acquisita la domanda, l’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.


Misura del beneficio e modalità di erogazione
In caso di accoglimento della domanda, il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
– 300 euro mensili, nel caso di due figli;
– 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.
L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.
Il pagamento del beneficio decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda fino al 31 marzo 2022.


Decadenza e sospensione del beneficio
L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti richiesti, e in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:
– decesso del figlio;
– decesso del richiedente;
– decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del  contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Contributo straordinario a impianti di riciclo di rifiuti di alluminio


Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato le modalità e i criteri per il riconoscimento del contributo straordinario in conto esercizio alle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti di alluminio che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare riportando un calo dei ricavi. Il Decreto di attuazione datato 31 dicembre 2021 è stato pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2022.

SOGGETTI BENEFICIARI


Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta, l’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
c) abbiano registrato una riduzione dell’ammontare dei ricavi nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019;
d) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata INPS;
e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive illeciti amministrativi dipendenti da reato e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione della disciplina antimafia;
f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, che possono accedere al contributo anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera f), e purché le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

DETERMINAZIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Il contributo straordinario è concesso in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino al 20 per cento della riduzione dell’ammontare dei ricavi registrata nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019; in ogni caso è riconosciuto nei limiti della disciplina in materia di aiuti «de minimis».
Qualora l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, le risorse disponibili sono ripartite in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto richiedente. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Ai fini dell’accesso al contributo straordinario, deve essere presentata apposita istanza al Ministero della Transizione Ecologica, esclusivamente tramite la procedura informatica gestita dal soggetto attuatore (Invitalia Spa).
I termini, le modalità di presentazione della domanda e l’eventuale documentazione da allegare saranno definiti con successivo provvedimento.
La presentazione dell’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale sia stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Al termine della fase istruttoria, per le domande accolte, il contributo è erogato dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC, e dell’assenza di inadempimenti relativi all’obbligo di versamento di somme iscritte a ruolo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

REVOCA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Il contributo concesso è revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi informativi;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo;
e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni.
Al ricorrere dei suddetti casi il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e procede al recupero, anche con l’iscrizione a ruolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA


Il contributo straordinario è soggetto agli obblighi di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese


Ammissibilità delle richieste di garanzia in favore delle imprese agricole (MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 08 marzo 2022, n. 3)

A partire dal 16 marzo 2022, sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore dei soggetti beneficiari finali del settore agricolo a valere sul Regolamento UE n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014.
Per quanto riguarda, invece, le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore di soggetti beneficiari finali del settore della pesca e dell’acquacoltura, quest’ultime potranno essere presentate a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014 a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite successiva apposita Circolare.
Si comunica, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del DL Energia, il Consiglio di gestione ha deliberato che, nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, la commissione una tantum prevista ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, non è dovuta per tutte le richieste di ammissione riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.
Si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento.

Proroga Inps della Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021

Con messaggio INPS n. 1083/2022 sono stati prorogati al 21 marzo 2022, i termini di conclusione delle Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021, Solleciti 2020 e Dichiarazioni di Responsabilità 2021.

Per facilitare l’adempimento dichiarativo di cui trattasi, anche in considerazione del perdurante periodo di emergenza, il termine di conclusione delle Campagne RED ITALIA ordinaria 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinaria 2020, inizialmente previsto per il 28 febbraio 2022 in base all’articolo 4, comma 3, dello schema di convenzione allegato al messaggio n. 3557 del 6 ottobre 2020, è prorogato al 21 marzo 2022.
Pertanto, fino alla data del 21 marzo 2022, per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagna ordinaria 2021 e Solleciti 2020) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagna INV CIV ordinaria 2020 – Modelli ACC.AS/PS) continueranno a essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto.


Come specificato nel messaggio n. 2658 dell’11 luglio 2019, tenuto conto delle specifiche convenzioni stipulate per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenute nell’anno 2020. Il cittadino potrà comunque rendere direttamente tale comunicazione accedendo con le sue credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità”.


CIRL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba) Piemonte: firmato il rinnovo

Siglata il 25/2/2022, tra l’UNEBA Federazione Piemonte, la FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, l’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA 1/1/2022 – 31/12/2024.

L’Organizzazione sindacale CISL FP PIEMONTE ha sottoscritto la presente ipotesi con riserva.
La sottoscrizione definitiva sarà subordinata alle consultazioni nelle assemblee con lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi sull’ipotesi.
La Federazione ha espresso perplessità in merito ad alcuni punti dell’ipotesi di accordo.
In merito ai tempi di vestizione e svestizione riteniamo che la definizione anche delle modalità applicative e di fruizione non debba essere demandata ad un terzo livello di Contrattazione, bensì definita a livello Regionale per una reale esigibilità dell’istituto.
Inoltre alla luce degli Accordi sottoscritti in altre Regioni, che prevedono 15 minuti per la vestizione e la svestizione, non è comprensibile la ragione per cui in Piemonte si debba prevedere un tempo inferiore.
In merito all’elemento di garanzia, è stato ritenuto penalizzante nei confronti di alcune professionalità, che lo stesso non venga riparametrato in base all’inquadramento contrattuale del singolo lavoratore conferendo una quota forfaittaria uguale per tutti considerando che tale elemento nasce come condizione di migliore favore rispetto una tranche di aumento contrattuale prevista dal CCNL.
Inoltre con questa stesura il premio conferito non potrà essere sottoposto a detassazione determinando una reale penalizzazione economica a lavoratrici e lavoratori.


TEMPI DI VESTIZIONE


Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.


ELEMENTO DI GARANZIA


Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.


Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.


WELFARE


A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.


Interruzione misure straordinarie per Covid 19 del Fondo Est

Interrotta la copertura sanitaria ai  dipendenti in sospensione per causale Covid 19 iscritti al -Fondo Est

In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il  Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa “Commercio, Turismo, Servizi e Settori affini”, aveva deciso di prorogare la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Tuttavia, si porta a conoscenza dei Consulenti del Lavoro e Centri servizi che gestiscono le aziende iscritte al Fondo che, essendo decadute le disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Codiv19, sono decadute anche le iniziative del Fondo, che hanno permesso negli ultimi due anni di garantire le prestazioni sanitarie, dirette ed indirette, ai lavoratori sospesi dal lavoro, per un intero mese, con causale Covid.
Pertanto, nel caso in cui dovessero essere inviati per errore file Xml dipendenti relativi a periodi contributivi del 2022 con il campo sospensione caratterizzato dalla “C”, attribuito ad uno o più nominativi, saranno considerati come una normale sospensione e pertanto i lavoratori non verranno posti in copertura sanitaria.


Uneba Puglia – Elemento di Garanzia dal 1 gennaio 2022

Uneba Puglia comunica che per gli enti della regione devono procedere all’erogazione della Quota A di cui all’art. 43 del CCNL di settore

Uneba, con comunicato del 2/3/2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Puglia, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assitenziali Uneba, del 20/1/2020, tutte le organizzazioni della Puglia che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della “quota A” (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.

Licenziamento: recesso operato in frode alla legge


9 mar 2022 Non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.


La Corte di appello territoriale ha rigettato il reclamo proposto dall’azienda avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in frode alla legge, perché fondato sulle medesime ragioni che avevano dato luogo in precedenza ad un licenziamento collettivo e senza, tuttavia, che ne fossero stati rispettati gli adempimenti previsti ed in particolare senza alcuna comparazione con gli altri dipendenti.
Per la cassazione della sentenza l’azienda ha proposto ricorso, sostenendo che nello specifico non fosse ravvisabile alcun intento elusivo o fraudolento, evidenziando che al lavoratore non sarebbe stata preclusa l’adesione alla fase di risoluzione volontaria concordata in sede sindacale e che dunque questi non avrebbe potuto lamentare la mancata comparazione con gli altri lavoratori, caratteristica della procedura di licenziamento collettivo che, di fatto, non era stata mai attivata.
La Corte ha rigettato il ricorso, riconoscendo l’identità delle ragioni poste a fondamento della procedura collettiva e di quelle invocate per giustificare il recesso dal rapporto di lavoro con il dipendente in questione e ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di licenziamento collettivo, la gestione procedimentalizzata è volta a realizzare l’effettivo coinvolgimento del sindacato nelle scelte organizzative dell’impresa, vincolando l’imprenditore al loro rispetto anche dopo la chiusura della procedura; pertanto realizza uno schema fraudolento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7400).

Agevolazioni “prima casa” su immobili in costruzione


In caso di immobile in costruzione acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca dei benefici. (Corte di Cassazione – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5180).

La controversia riguarda la revoca delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto di un immobile in costruzione, in seguito al parziale accatastamento con sdoppiamento in due unità immobiliari di cui una ad uso abitativo e l’altra risultante ancora in costruzione.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, affermando l’illegittimità della pretesa tributaria in ragione del fatto che tutto l’immobile costituiva un’unica abitazione e lo “sdoppiamento” catastale, avvenuto successivamente all’acquisto, aveva natura “tecnica” e non sostanziale.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito la legittimità della revoca dei benefici “prima casa” in considerazione della mancata ultimazione dei lavori entro il termine di decadenza imposto all’Amministrazione per i dovuti controlli sul rispetto dei requisiti di spettanza (tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita).


La Corte Suprema ha affermato che non vi è dubbio che i cd. benefici “prima casa” debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione; la norma agevolativa intende promuovere e favorire l’acquisto della casa da adibire a prima abitazione, sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l’acquirente con l’atto di trasferimento, purché l’immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso. Da ciò consegue che richiedere la presenza degli elementi “distintivi” già al momento della cessione dell’immobile, finirebbe per escludere dalla procedura agevolativa proprio l’acquisto di appartamenti di nuova abitazione che di solito avviene prima che la costruzione sia ultimata.
Oltre a ciò rileva la stessa natura giuridica dell’imposta di registro che, in quanto imposta d’atto, va applicata mediante una valutazione della clausole negoziali, quali si desumono dal documento sottoposto registrazione; di talché, se nell’atto il contribuente dichiara di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di residenza, di voler adibire l’immobile acquistato a propria abitazione e che si tratta di fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso, l’agevolazione deve essere riconosciuta, in quanto ciò che la legge chiede è che oggetto del trasferimento sia un fabbricato destinato ad abitazione, cioè che sia strutturalmente adeguato ad essere destinato all’uso e non occorre che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto.
Sulla base di tali principi, dunque, si è affermato in giurisprudenza l’orientamento che riconosce i benefici della “prima casa” all’acquirente di immobile “in corso di costruzione” da destinare ad abitazione “non di lusso”.
Considerato che la norma agevolativa non prevede un termine per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile, deve ritenersi applicabile il principio generale secondo il quale, quando la legge non ha fissato in modo specifico un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipenda la concessione di un beneficio, tale termine non potrà essere mai più ampio di quello previsto per i controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso.
Pertanto, nel caso di agevolazioni “prima casa” fruite per un immobile in costruzione, il contribuente deve realizzare la finalità dichiarata di destinare a “prima casa” l’immobile acquistato entro tre anni dalla richiesta di registrazione dell’atto di compravendita; ne consegue che entro detto termine devono essere ultimati i lavori, pena la revoca dei benefici.
Una diversa interpretazione che posticipi i controlli alla data di ultimazione dei lavori, comporterebbe un differimento sine die dell’attività di verifica, privandola di significato.
Nel caso di specie, il contribuente ha provveduto entro il termine triennale ad attribuire a parte dell’immobile la categoria A/2, e ad altra parte la categoria F/3 (fabbricati in corso di costruzione) avente carattere provvisorio, legittimando la revoca dell’agevolazione, in considerazione della mancata realizzazione della finalità dichiarata nell’atto di acquisto.

Istruzioni Inps sulla pensione anticipata


Si forniscono indicazioni sul diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.


La legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 87, lett. a), L. n. 234/2021), nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” prevede che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.
Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra. Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Le disposizioni della legge di bilancio in esame coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:
– alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS;
– al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui;
– alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
– all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
– tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Dunque, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.


Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.
La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.
Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (Circolare Inps 8 marzo 2022, n. 38).