Bonus Psicologo 2022: completate le graduatorie e assegnato il codice univoco

 

L’INPS comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande, sono state elaborate le graduatorie regionali degli aventi diritto al cosiddetto Bonus Psicologo 2022 (INPS, messaggio 9 dicembre 2022, n. 4446).

Si tratta, come noto, del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022.

I soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di accoglimento, l’importo assegnato e il codice univoco, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Dalla data di pubblicazione del messaggio in commento, decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia. Il beneficiario comunica il codice in suo possesso al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute: il professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota la seduta nel servizio online.

Il Bonus Psicologo 2022, si ricorda, è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE. A tal proposito, si precisa che gli ISEE con presenza di omissioni/difformità, ove non siano stati sanati nei termini precedentemente indicati (ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande), non sono stati rilevati ai fini della redazione della graduatoria.

L’Istituto provvederà a erogare la prestazione agli aventi diritto, in base alle suddette graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Provincie autonome. In caso di mancato o parziale trasferimento delle somme dovute all’INPS, la mancanza e/o l’incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande per le quali l’erogazione della prestazione sarà sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni/Province Autonome interessate.

In allegato al messaggio in oggetto si trovano anche i tutorial sull’utilizzo del “codice univoco” sia da parte del beneficiario che da parte del professionista aderente all’iniziativa.

CCNL Metalmeccanica Anpit Cisal: sottoscritto il rinnovo


CCNL Metalmeccanica Anpit Cisal: sottoscritto il rinnovo



Firmato il rinnovo del CCNL Metalmeccanica, Installazione d’Impianti e Odontotecnica


L’accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025 e, ai Lavoratori con la prima retribuzione utile, si dovranno riconoscere le Indennità di Vacanza Contrattuale arretrate, relative ai trascorsi mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, nei valori lordi espressi in euro e nel tempo pieno indicati nella seguente Tabella


Indennità di Vacanza Contrattuale arretrata












































































































Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Livello P.B.N.C.M. fino al 31/10/22 I.V.C.09 2022 I.V.C. 10 2022 I.V.C. 11 2022 Totale I.V.C. arretrate lorde
Dirigente 3.400,00 164,22 164,22 164,22 492,66
Quadro 2.125,00 102,64 102,64 102,64 307,91
A1 1.929,50 93,19 93,19 93,19 279,58
A2 1.717,00 82,93 82,93 82,93 248,79
B1 1.547,00 74,72 74,72 74,72 224,16
B2 1.360,00 65,69 65,69 65,69 197,06
C1 1.241,00 59,94 59,94 59,94 179,82
C2 1.173,00 56,66 56,66 56,66 169,97
D1 1.020,00 49,27 49,27 49,27 147,80
D2 935,00 45,16 45,16 45,16 135,48
Op. di Vendita di 1° Cat. 1.406,36 67,93 67,93 67,93 203,78
Op. di Vendita di 2° Cat. 1.236,36 59,72 59,72 59,72 179,15
Op. di Vendita di 3° Cat. 1.128,18 54,49 54,49 54,49 163,47
Op. di Vendita di 4° Cat. 1.066,36 51,51 51,51 51,51 154,52


 


Dal 1° dicembre 2022, e pertanto dalla decorrenza del presente rinnovo contrattuale, le I.V.C. di cui alla precedente Tabella cesseranno di essere dovute, essendo le stesse integralmente assorbite dalle nuove previsioni retributive.


A partire dal 1° dicembre 2022, le Parti concordano un aumento retributivo della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 201,04 lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella





























































































Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 6

Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2022 Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2024 Totale Incrementi retributivi
Dirigente 240,98 154,91 154,91 550,80
Quadro 150,61 96,82 96,82 344,25
A1 136,75 87,91 87,91 312,58
A2 121,69 78,23 78,23 278,15
B1 109,64 70,49 70,49 250,61
B2 96,39 61,97 61,97 220,32
C1 87,96 56,54 56,54 201,04
C2 83,14 53,44 53,44 190,03
D1 72,29 46,47 46,47 165,24
D2 66,27 42,60 42,60 151,47
Op. di Vendita di 1° Cat. 98,68 63,44 63,44 225,55
Op. di Vendita di 2° Cat. 86,75 55,77 55,77 198,29
Op. di Vendita di 3° Cat. 79,16 50,89 50,89 180,94
Op. di Vendita di 4° Cat. 74,82 48,10 48,10 171,02


Gli aumenti contrattuali possano assorbire eventuali voci retributive “ad personam” o superminimi già riconosciuti al dipendente nel limite massimo dell’80% degli incrementi complessivi, salvo che tali elementi non siano stati concessi al Lavoratore come “non assorbibili”.Restano salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore verso i Lavoratori.


Si riportano i valori complessivi della P.B.N.C.M., già comprensivi degli aumenti di cui alla seguente Tabella























































































Livello

P.B.N.C.M.11/2022

P.B.N.C.M.12/2022

P.B.N.C.M.12/2023

P.B.N.C.M.12/2024

Dirigente 3.400,00 3.640,98 3.795,89 3.950,80
Quadro 2.125,00 2.275,61 2.372,43 2.469,25
A1 1.929,50 2.066,25 2.154,17 2.242,08
A2 1.717,00 1.838,69 1.916,92 1.995,15
B1 1.547,00 1.656,64 1.727,13 1.797,61
B2 1.360,00 1.456,39 1.518,36 1.580,32
C1 1.241,00 1.328,96 1.385,50 1.442,04
C2 1.173,00 1.256,14 1.309,58 1.363,03
D1 1.020,00 1.092,29 1.138,77 1.185,24
D2 935,00 1.001,27 1.043,87 1.086,47
Op. di Vendita di 1° Cat. 1.406,36 1.505,04 1.568,48 1.631,91
Op. di Vendita di 2° Cat. 1.236,36 1.323,11 1.378,88 1.434,65
Op. di Vendita di 3° Cat. 1.128,18 1.207,34 1.258,23 1.309,12
Op. di Vendita di 4° Cat. 1.066,36 1.141,18 1.189,28 1.237,38


 


A partire dal 1° dicembre 2022, le Parti concordano anche un ulteriore incremento sull’Elemento Perequativo Mensile Regionale, come riportato nella successiva Tabella





























































































Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent.A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia


R.

Friuli

Dir. 495,77 468,53 465,26 453,27 443,47 404,24 384,63
Quadro 309,45 293,10 290,92 283,30 276,76 252,79 240,80
A1 281,12 265,86 263,68 257,15 251,70 229,91 217,92
A2 250,61 236,44 235,35 228,82 223,37 204,84 193,95
B1 e OVCat* 225,55 213,56 211,38 205,93 201,58 184,14 175,43
B2 e OVCat* 198,31 187,41 186,32 180,87 177,60 162,35 153,63
C1 e OVCat* 180,87 171,07 169,98 165,62 161,26 148,19 140,56
C2 e OV Cat* 171,07 161,26 160,17 156,90 152,54 139,47 132,93
D1 148,19 140,56 139,47 136,20 132,93 120,95 115,50
D2 136,20 128,57 127,48 124,21 122,04 111,14 105,69





























































































Liv.

Umbria

Valled’A.

Piemon.

Veneto

Marche

Abruz.

Sicilia, Puglia

Campania, Sardegna


Calabria, Basilicata


Molise

Dir. 362,84 362,84 338,87 275,67 202,67 130,75 129,66
Quadro 226,64 226,64 212,47 172,16 127,48 81,72 80,63
A1 205,93 205,93 192,86 155,81 115,50 74,09 73,00
A2 183,05 183,05 171,07 139,47 102,42 66,47 65,38
B1 e OVCat* 164,53 164,53 154,72 125,30 92,62 59,93 58,84
B2 e OVCat* 144,92 144,92 135,11 110,05 81,72 52,30 51,21
C1 e OVCat* 131,84 131,84 124,21 100,24 74,09 47,94 46,85
C2 e OV Cat* 125,30 125,30 116,59 94,80 69,73 44,67 44,67
D1 108,96 108,96 101,33 82,81 61,02 39,23 39,23
D2 100,24 100,24 93,71 75,18 55,57 35,96 35,96

Licenziamento legittimo in caso di riduzione dell’attività e soppressione del posto di lavoro


5 dic 2022 In caso di riduzione dell’attività volta a conseguire un calo dei costi ed un miglioramento dei profitti, è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore, a seguito di soppressione del posto di lavoro con ripartizione delle mansioni tra il personale in servizio. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 30 novembre 2022, n. 35225.

La Corte di appello di Milano confermava la legittimità del licenziamento intimato ad un pizzaiolo dalla società datrice di lavoro, motivato dalla soppressione del posto di lavoro con ripartizione delle mansioni tra gli altri dipendenti ed i soci al fine di conseguire un calo dei costi ed un miglioramento dei profitti.


Il giudice di secondo grado riteneva che le ragioni poste a fondamento del licenziamento fossero state adeguatamente e sufficientemente esposte nella comunicazione resa al lavoratore; le stesse, in particolare, erano state provate nel corso dell’istruttoria svolta e non apparivano pretestuose.


Quanto alla esistenza di posizioni alternative nelle quali collocare il lavoratore, in adempimento dell’obbligo di repechage, la Corte territoriale riteneva che effettivamente la posizione del lavoratore in questione era unica e che nessuno era stato successivamente assunto per essere adibito alle medesime mansioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pizzaiolo, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto assolto l’onere datoriale di provare l’impossibilità di riutilizzare il lavoratore in altre mansioni, sebbene nel corso dell’istruttoria fosse emerso che lo stesso, rimasto assente per malattia per un periodo, al suo rientro era stato adibito allo svolgimento di mansioni diverse da quelle di pizzaiolo in precedenza svolte.
Pertanto, gravava sulla datrice di lavoro l’onere di dimostrare che non vi erano posizioni, neppure con riguardo a mansioni inferiori alle quali era stato in maniera promiscua comunque adibito, cui assegnare il lavoratore. Inoltre, secondo la tesi del dipendente, non essendo state soppresse le mansioni ma piuttosto ridotto il personale per una ottimizzazione dei costi, la società avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei diversi lavoratori per addivenire alla scelta di quello da licenziare.


Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, la quale ha osservato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pur non sussistendo un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repéchage”, gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata,  tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il quadro probatorio.


Ciò posto, il Collegio non ha mancato di evidenziare che se è vero che, soppressa la posizione lavorativa e redistribuite le mansioni svolte, nel caso in cui residuino altre mansioni pure assegnate al lavoratore in passato, queste possono costituire il contesto nel quale ricollocarlo, nel caso in esame, la Corte di appello aveva accertato che la posizione lavorativa del pizzaiolo ricorrente era stata soppressa e le mansioni erano state redistribuite tra i soci.
Tale accertamento, insindacabile in sede di legittimità, peraltro, era stato condotto tenendo specificatamente conto delle caratteristiche della società datrice di lavoro, un’attività produttiva estremamente semplice e gestita in ambito familiare. Condivisibili, dunque, dovevano ritenersi le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale, la quale aveva verificato che le altre mansioni indicate erano assolutamente residuali e comunque erano state affidate al ricorrente in maniera saltuaria e occasionale.
Infine, avendo verificato che non vi erano state nuove assunzioni successivamente al licenziamento del lavoratore in parola, i giudici di merito avevano ritenuto confermata la dedotta riduzione dell’attività per far fronte al calo dei costi e per conseguire un miglioramento dei profitti.


La sentenza impugnata risultava, dunque, immune da censure, in quanto, aderendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, aveva correttamente ravvisato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nell’andamento economico negativo dell’azienda che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata avevano effettivamente inciso sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore in questione, determinandone il licenziamento.

Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni “vittime amianto nei porti”

L’INAIL fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime amianto e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle annualità 2021 e 2022, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 30 settembre 2022 (INAIL – Circolare 02 dicembre 2022, n. 43).

L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti.
Il Fondo, già finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è stato esteso l’accesso al medesimo fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.
Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022, sono state adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 30 settembre 2022.

DESTINATARI DEL FONDO


Possono accedere al Fondo:
a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

DOMANDE PER L’ACCESSO AL FONDO


Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (sessanta giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2022).
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020.
Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:
a) gli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto (all.2) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00141 Roma.
Alla domanda deve essere allegata sempre la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale;
b) le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e il prospetto riepilogativo (all.3 e all.4) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it allegando copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale.
Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione.
Le autorità di sistema portuale devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nel caso di pagamento parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda può essere presentata sia dagli eredi, sia dall’autorità portuale.
Gli eredi al momento dell’invio della domanda all’Inail devono darne contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. A tal fine gli stessi devono conservare la ricevuta della comunicazione, che potrà essere richiesta in copia dall’Inail.
Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Anche in questo caso la ricevuta della comunicazione potrà essere richiesta in copia dall’Inail.

PRESTAZIONE DEL FONDO


L’importo della prestazione sarà fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, che sarà adottata entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande fissata al 16 gennaio 2023.
La predetta delibera dovrà stabilire per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL FONDO


L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.
Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione e in mancanza di rilievi ministeriali, l’Inail comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili.
L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione tramite quietanza dell’avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi. Nel caso in cui l’impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura parziale, l’lnail provvede prioritariamente al pagamento delle somme eventualmente ancora erogabili agli eredi tenuto conto del pagamento parziale già effettuato da parte dell’impresa e delle somme erogabili dal Fondo rispetto a quanto stabilito nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale.
L’impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto tramite quietanza la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura superiore alla differenza tra l’importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l’ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.
In tali casi la parte riferibile all’impresa è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile dal Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’impresa stessa.
Se la domanda è stata presentata dall’Autorità di sistema portuale, la prestazione del Fondo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero dei dati delle domande e degli altri dati all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale, sarà erogata direttamente a favore dell’Autorità di sistema portuale qualora l’Autorità stessa abbia adempiuto integralmente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale.
In caso di pagamento parziale la prestazione del Fondo a favore dell’Autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’Autorità stessa.
L’Inail eroga la prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle imprese solo dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI


Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.

Licenziamento: comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità


Al fine di applicare i criteri di scelta, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale (Ordinanza Cassazione n. 33889/2022).

Nella specie, pronunciandosi sul caso di un licenziamento, il giudice di appello ha ritenuto la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, criteri individuati dai contratti collettivi, sulla base del principio per cui in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda o a specifiche posizioni lavorative, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o posizione lavorativa solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione dell’impresa; il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto, settore o posizione lavorativa se essi siano idonei ad occupare altre posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda. Ha quindi ritenuto non condivisibile l’assunto che, pur affermando, in linea di principio, la necessità di comparazione della posizione del lavoratore con le posizioni dei lavoratori di tutte le unità organizzative e funzioni comprese nell’Area di riferimento, aveva in concreto escluso posizioni di lavoro comparabili con quella del lavortore che aveva svolto mansioni di ” tecnico gestione archivio” ed in precedenza di “addetto alla organizzazione logistica” nell’Area ” Centro Addestramento”).
Per il giudice di appello bisognava considerare la professionalità del dipendente quale formatasi anche in base alle precedenti esperienze lavorative, la quale non poteva determinare la sua esclusione dalla comparazione , << in special modo allorquando il lavoratore deduca di aver operato in tempi non remoti anche in altri settori>>; in altri termini, se poteva convenirsi sul fatto che la professionalità del lavoratore non era comparabile con le posizioni di lavoro appartenenti ad altre funzioni, ovvero a quelle appartenenti ad altre unità organizzative, stante la diversità delle mansioni di quelle posizioni di lavoro da quelle attuali e pregresse del ricorrente e se, analogamente, poteva ritenersi per le posizioni di lavoro appartenenti alla medesima unità organizzativa dello stesso dipendente, con diversa qualifica e livello di inquadramento ovvero perché – di pari inquadramento – svolgenti mansioni mai in precedenza espletate dal lavoratore, diversa valutazione andava fatta per le altre posizioni di lavoro rispetto alle quali la fungibilità doveva presumersi in base alla incontestata circostanza della pregressa adibizione del lavoratore a quelle posizioni. Il giudice di appello, premessa quindi la illegittimità della scelta aprioristica delle posizioni lavorative da sopprimere senza una valutazione comparativa del personale e senza utili allegazioni in relazione alle ragioni dell’infungibilità, ha rilevato che, in ogni caso, era mancata la prova dell’affidamento delle funzioni e dalla stessa soppresse non potendo il lavoratore essere destinatario del provvedimento di licenziamento per il solo fatto di essere stato nominativamente indicato come incaricato di dette funzioni; la società nulla aveva inoltre dedotto circa la infungibilità delle precedenti mansioni.
 

CCNL Lapidei Industria: da approvare il rinnovo

Firmata, con riserva, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria, con validità dal 1 Aprile 2022 al 31 Marzo 2025.

Con il rinnovo firmato lo scorso 24/11/2022 del CCNL Lapidei Industria, i lavoratori dovranno approvare quanto segue:
– Minimi tabellari: aumento di euro 123,00 lordi a regime a categoria C, in tre franche dei seguenti importi euro 40,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 39,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 44, 00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2025; l’individuazione delle tranche è stata fatta tenuto conto del particolare periodo storico caratterizzato da un alto tasso inflazionistico;
– Fondo Arco: aumento dello 0,40% in due tranche di pari importo da corrispondere a partire dal 1° luglio 2023 e dal 1° luglio 2024;
– EGR: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’importo dell’EGR sarà di euro 210,00 lordi annui;
– Bonus: considerato il periodo storico caratterizzato dall’aumento dei prezzi dell’energia, le Parti concordano di riconoscere nel corso del mese di dicembre 2022 un importo pari ad euro 100,00 da erogarsi tramite fringe benefits (buoni spesa/buoni carburante) di cui al DL 18 novembre 2022, n. 176, cd. Aiuti quater

CCNL Agenzie di viaggio Fievet: ultima tranche di una tantum



Spetta, con la retribuzione del mese di novembre, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL  Imprese di Viaggi e Turismo – Confcommercio, Fievet


Lo scorso marzo è stato siglato l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 del CCNL Imprese di Viaggi e Turismo vista situazione di crisi in cui si è trovato l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi.


Nello specifico, le Parti hanno convenuto di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31 ottobre 2022, la II e la III tranche di una tantum, rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.


Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 31 ottobre 2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali.


Pertanto, con la busta paga del mese di novembre, verrà erogata la seguente ultima tranche spettante.

































Livelli

Una tantum Novembre 2022

A 128,25
B 118,50
1 111,00
2 101,25
3 95,25
4 90,00
5 84,75
6S 81,00
6 80,25
7 75,00

Adempimenti e versamenti contributivi sospesi per il settore sportivo: proroga termine di ripresa

Prorogato al 22 dicembre 2022 il termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Messaggio 01 dicembre 2022, n. 4358)

Per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il termine per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, in applicazione delle previsioni di cui al richiamato comma 1-bis dell’articolo 39 del D.L. n. 50/2022, alla data del 16 dicembre 2022, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il DL Aiuti-quater ha prorogato il suddetto termine di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi.
L’Inps ha precisato, in particolare, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, precedentemente fissata al 16 dicembre 2022, è stata prorogata alla data del 22 dicembre 2022.
Entro la medesima data del 22 dicembre 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Assicurazioni Ania

Firmata con riserva il 16/11/2022, tra ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, l’Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019

La presente intesa, salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, decorre dal 16 novembre 2022 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente. Esso scadrà il 31 dicembre 2024 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede si provvederà anche a una armonizzazione del contratto collettivo, nonché a correggere eventuali errori materiali.
La sua efficacia è condizionata all’approvazione degli Organi consiliari dell’ANIA nonché delle Assemblee del lavoratori delle imprese assicuratrici.


PARTE ECONOMICA


Al personale disciplinato dal presente CCNL si applicherà il seguente trattamento economico:


un aumento retributivo a regime, pari a 205 euro lordi per la figura media del settore e da riparametrare per le altre, da corrispondere nel seguente modo:


– la prima tranche pari al 50% da erogare a gennaio 2023


– la seconda tranche pari 25% da erogare a gennaio 2024


– la terza tranche pari al 25% da erogare a dicembre 2024


Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza del CCNL di settore, in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula della presente intesa verrà corrisposto – entro il 31 dicembre 2022 – un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono correlato al periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 1.000, per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.


Al medesimo personale di cui al sopra, sarà altresì corrisposto – entro il 31 marzo 2023 – un importo, a titolo di una tantum, pari a euro 400 per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.


In via del tutto eccezionale, le Parti concordano che qualora gli andamenti dei prezzi dovessero essere caratterizzati da straordinari aumenti dell’inflazione, misurata con l’indice “IPCA al netto degli energetici importati” e il mercato del lavoro dovesse registrare pesanti contraccolpi negativi legati alla crisi economica derivante dal complesso quadro politico internazionale, le Parti potranno attivarsi per verificare la coerenza tra l’inflazione prevista per definire gli aumenti contrattuali riconosciuti in sede di rinnovo e l’inflazione effettivamente osservata. Qualora si riscontrassero significativi scostamenti, le Parti medesime si incontreranno entro il 31 dicembre 2023 per una valutazione complessiva delle eventuali criticità.

Concessione di finanziamenti a pensionati INPS


L’Inps, con messaggio 1 dicembre 2022, n. 4357, comunica l’adozione del nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”.


 


La novità di particolare rilievo è rappresentata dall’introduzione all’articolo 2, rubricato “oggetto della convenzione”, del comma 2 che prevede: “La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure. L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure”.
Il testo del Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati oltre all’articolo 1, avente a oggetto l’ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare i “Rinnovi di contratto” (art. 10), la “Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 12), il “Rimborso oneri” (art. 15) e le “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art. 16).
Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2021, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 2,04 (due/04), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 106,08 (centosei/08), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,84 (otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.