INPS: indicazioni sul contributo aggiuntivo giornalisti


L’Inps fornisce istruzioni sul versamento, per il 2022, del contributo aggiuntivo dell’1% con particolare riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022 (Messaggio 19 settembre 2022, n. 3418).


 


Per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. In questa ipotesi, laddove nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00. La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti.
Per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022. In questi casi, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a € 48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Il contributo aggiuntivo va calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi.
Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere indicato nell’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> deve essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo è un di cui del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
L’importo della contribuzione aggiuntiva deve essere indicato nell’elemento <ContribAggCorrente>. Tale importo non è un di cui del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiParticolari>.
A fine anno (mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo), o al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze.
Allo scopo deve utilizzare l’elemento <Regolarizz1PerCento>, nell’elemento <ContribAggRegolarizz> indicherà la differenza da versare, nell’elemento <RecuperoAggRegolarizz> indicherà l’importo da recuperare.


Nuovo lavoro agile nelle Telecomunicazioni

Firmato il 7 settembre 2022, l’Addendum al Protocollo Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni.

A partire dal 1° settembre 2022, terminata la fase di ricorso al cd Lavoro Agile semplificato, tornano a trovare applicazione le previsioni di cui alla legge 81 del 2017 per quanto concerne l’adesione su base volontaria a tale modalità lavorativa.
Il termine del periodo emergenziale ha reso possibile dare seguito ad un modello di lavoro agile che, nell’ambito dei principi e delle Linee Guida sottoscritte tra le Parti lo scorso 30 luglio 2020 e recepite nel CCNL TLC, e di quanto previsto dal Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile del 7 dicembre 2021 sottoscritto, tra gli altri, da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, contribuisca a definire modelli organizzativi caratterizzati da maggiore elasticità, capaci di generare valore per imprese e lavoratori, contribuendo al miglioramento dei risultati aziendali e della qualità della vita delle persone.


Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore in caso di prassi scorretta


In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore, dà luogo alla responsabilità di questi per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 settembre 2022, n. 34968.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una datrice di lavoro avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata per il delitto di lesioni personali colpose, in danno di un lavoratore.


Quest’ultimo si era procurato le lesioni, dalle quali conseguiva una malattia di durata stimata in 133 giorni, cadendo da una scala ove era salito per prelevare un profilato in PVC.
Alla datrice di lavoro, in particolare, era stato contestato di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell’art. 37, D.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore un’adeguata informazione sull’utilizzo corretto della scala.


I giudici di appello, ribaltando la sentenza di primo grado, avevano affermato la penale responsabilità della datrice, sulla scorta delle seguenti evidenze: il predetto lavoratore era salito sulla scala in questione, essendo consuetudine, da parte sua, utilizzare la scala stessa, pur al di fuori delle sue mansioni; la consuetudine in questione era certamente conosciuta dalla datrice, che non aveva mai interdetto l’uso della scala; l’impiego della scala stessa era avvenuto in modo difforme dalle istruzioni d’uso, contenute in apposito manuale.


Il Collegio, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza di condanna, ha ribadito che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a vigilare per impedire l’instaurazione di prassi scorrette foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, ne determina la responsabilità per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse.
Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, hanno ritenuto infondate le doglianze della ricorrente.


A fondamento della decisione, la Corte ha, difatti, rilevato che la circostanza che il lavoratore, nel caso di specie, sia pure nell’espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l’impiego della scala utilizzata evidenziava la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa era certamente a conoscenza.

Impiegati Agricoli del Trentino: nuovo contratto


 

Firmato il 25/7/2022, presso la Confagricoltura di Trento, tra CONFAGRICOLTURA del Trentino e CONFEDERDIA, FAI-CISL, FLAI-CGIL, il Contratto territoriale per gli impiegati agricoli e quadri del Trentino.

Decorrenza
Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025

Retribuzione
L’aumento concordato è del 5% da calcolarsi sugli stipendi contrattuali in vigore alla data del 1° dicembre  2021. Tale aumento decorre dal 1° luglio 2022 per il 3% e dal 1° gennaio 2023 del 2%.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si stabilisce il riconoscimento di una specifica indennità mensile di 70 € lorde per 12 mensilità; le spese legali imputate al lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento del ruolo attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tal obbligo con copertura assicurativa.

Indennità di cassa
Per gli impiegati con responsabilità di cassa, l’indennità viene aggiornata a 100 € mensili dal 1° luglio 2022, per 12 mensilità.

Quota sindacale per delega
Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità verrà versata all’organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale quota è stabilita nella misura dello 0,7% della retribuzione lorda.

Contributo di assistenza contrattuale territoriale
Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono all’OO.SS. firmatarie del presente contratto viene confermato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura dello 0,5 % sulla retribuzione lorda. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga sarà versato per lo 0,2125 % a Confederdia e 0,2125 % a FAI CISL e 0,075 % alla FLAI CGIL sull’Iban indicato dalle organizzazioni stesse.

Premio di continuità di servizio
A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall’impiegato viene istituito un premio lordo di continuità di servizio di 13,00 € mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.

Una Tantum a settembre per i dipendenti Anas



Con la busta paga del mese di settembre, spetta, ai dipendenti del Gruppo Anas, un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021


A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato, che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio al 20/7/2022, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.































Parametri

Posizioni economiche

Importo lordo euro

240 A 619
200 A1 516
170 B 438
155 B1 400
140 B2 361
115 C 296
100 C1 258


L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Rinnovato il CCNL Terziario Avanzato Anpit-Cisal



A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL “Terziario Avanzato”, con scadenza al 31 agosto 2025.


Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.


Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.


Segue l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:









































































Livello

Dal 1/9/2022

Dal 1/9/2023

Dal 1/9/2024

Dirigente 142,03 142,03 209,43
Quadro 103,12 103,12 152,05
A1 87,94 87,94 129,67
A2 78,60 78,60 115,90
B1 69,26 69,26 102,13
B2 63,04 63,04 92,95
C1 56,42 56,42 83,20
C2 50,59 50,59 74,59
D1 44,36 44,36 65,41
D2 38,91 38,91 57,38
Operatore di Vendita di 1° Categoria 62,34 62,34 91,92
Operatore di Vendita di 2° Categoria 56,73 56,73 83,66
Operatore di Vendita di 3° Categoria 50,78 50,78 74,88
Operatore di Vendita di 4° Categoria 45,53 45,53 67,13


Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale









































































Livello

P.B.N.C.M. 1/9/2022

P.B.N.C.M. 1/9/2023

P.B.N.C.M. 1/9/2024

Dirigente 3.938,03 4.080,05 4.289,48
Quadro 2.859,12 2.962,23 3.114,28
A1 2.438,34 2.526,28 2.655,95
A2 2.179,40 2.258,00 2.373,90
B1 1.920,46 1.989,73 2.091,86
B2 1.747,84 1.810,87 1.903,82
C1 1.564,42 1.620,84 1.704,04
C2 1.402,59 1.453,17 1.527,76
D1 1.229,96 1.274,32 1.339,73
D2 1.078,91 1.117,82 1.175,20
Operatore di Vendita di 1° Categoria 1.728,42 1.790,75 1.882,67
Operatore di Vendita di 2° Categoria 1.573,05 1.629,79 1.713,44
Operatore di Vendita di 3° Categoria 1.407,98 1.458,76 1.533,64
Operatore di Vendita di 4° Categoria 1.262,33 1.307,85 1.374,98


A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.


Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
– per il livello Dirigente: € 2.600/anno
– per il livello Quadro: € 1.300/anno
– pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL “Terziario Avanzato” (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.

Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto


 



Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona


Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:


– 3% dal 1° agosto 2022;


– 2% dal 1° gennaio 2023


Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.


Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:












 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00


Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.


RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.


Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:


















Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00


Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

Inefficace il licenziamento per scarso rendimento senza previa affissione del codice disciplinare


Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722).


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.


Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica.


I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.


Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro.


Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.


La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..


L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.

Estensione della copertura al nucleo familiare per il CCNL Uneba

I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il “CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria” da gennaio 2023

Per i dipendenti a cui si applica il “CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare  della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca.


Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it


i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ).


L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare  (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare  al momento della richiesta.


I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia.


il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro.


L’uscita di un solo familiare  è contemplata solo nel caso in cui il familiare  sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo.


Un dipendente senza un proprio nucleo familiare  al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento.


In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare  inserito in copertura.


Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.


Rinnovato il CIPL Edilizia Artigianato Bergamo

Rinnovato il 12 settembre 2022, tra la CONFARTIGIANATO Imprese Bergamo, la CNA di Bergamo, la CLAAI di Bergamo e la FeNEAL-UIL Bergamo, la FILCA-CISL Bergamo, la FILLEA-CGIL Bergamo, il CIPL per i dipendenti delle imprese artigiane edili per tutto il territorio della provincia di Bergamo, con scadenza il 31/12/2023.

Contributo gestione istituzionale Edilcassa Artigiana di Bergamo


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, in base a quanto disposto dal Protocollo Enti Bilaterali del 20 maggio 2019, per la copertura degli oneri riguardanti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa, viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico degli operai.

Contributo fondo Mutualizzazione di oneri vari


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione previsto dall’art 21 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, attualmente fissato nella misura dell’1,54%, viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura dello 0,54%.

Contributo Fondo mutualizzazione oneri Prevedi operai


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, istituito con accordo sindacale provinciale del 4 giugno 2003, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese a seguito dalla adesione dell’operaio al Prevedi, viene stabilito a decorrere dal 1 ottobre 2022 nella misura dello 0,20%.

Fondo mutualizzazione oneri Prevedi impiegati


Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore a Fondo Prevedi, a decorre dal 1 ottobre 2022, è costituito presso Edilcassa Artigiana di Bergamo apposito fondo per la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’importo della percentuale a carico delle imprese (ad oggi pari all’1,00%) determinata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a seguito della adesione volontaria a “Prevedi” da parte dell’impiegato iscritto ad Edilcassa.


Il contributo a carico dei datori di lavoro da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della disciplina prevista dal Regolamento delle Assistenze a favore degli impiegati iscritti ad Edilcassa Artigiana di Bergamo viene stabilito, a decorrere dal 1 ottobre 2022, nella misura dello 0,10%, di cui 0,08% a carico dei datori di lavoro e dello 0,02% a carico degli impiegati.
Sempre per gli impiegati, il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri inerenti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura complessiva dello 0,60%, di cui 0,50 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico degli impiegati.


Assistenze Edilcassa


Si conferma che a decorrere dal 01 ottobre 2022 il contributo da versare da parte delle imprese ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori prestazioni a favore degli operai previsti dagli accordi nazionali è stato stabilito nella misura dello 0,45%, e che è parte dell’aliquota del 2,25% complessiva del contributo di gestione istituzionale di Edilcassa.
Pertanto il contributo versato ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per il Regolamento delle Assistenze stabilito a favore degli operai, fissato a decorrere dal 1 ottobre 2020, nella misura complessiva dello 0, 45%, di cui 0,36% a carico dei datori di lavoro e dello 0,09% a carico dei lavoratori, viene abrogato a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Di conseguenza gli obblighi contributivi a favore di Edilcassa correlati al Fondo Assistenze cessano di operare a decorrere dal 1 ottobre 2022.


Aliquote contributive operai Edilcassa


Si stabilisce che dal 1 ottobre 2022 le percentuali di versamento alla Edilcassa, calcolate sugli elementi della retribuzione, così come previsto dai CCNL e dal CIPL, sono definite nelle seguenti misure:

– ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE: 4,43% a carico impresa
per il trattamento A.P.E. ordinaria


-ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE: 0,20% a carico impresa


-COMITATO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO: 1,41% a carico impresa
di cui 0,76% per le attività statutarie del C.P.T.A.;
          0,05% per fornitura vestiario a titolari;
          0,20% per attività finanziamento RLS – RLST;
          0,40% per Sorveglianza Sanitaria.


-MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI: 0,60% a carico impresa
di cui 0,54% per il trattamento in caso di malattia o infortunio e malattia professionale;
          0,06% per accordi interconfederali.


-CONTRIBUTO EDILCASSA: 2,25% totale
di cui 5/6 1,875% a carico impresa;
       e 1/6 0,375% a carico lavoratore.


-QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE:1,9344% totale
di cui 0,9672% a carico impresa;
       e 0,9672% a carico lavoratore.


– FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI: 0,20% a carico impresa


– FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL: 0,60% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI: 0,20% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE: 0,10% a carico impresa


A decorrere dal 1 ottobre 2022. la contribuzione complessiva all’Ente sarà quindi pari all’11,9244% a cui va aggiunta la quota contrattualmente prevista per il trattamento per Ferie, Gratifica Natalizia e Riposi annui pari al 14,20% a carico impresa.


EVR – Elemento variabile della retribuzione


A partire dal 1 gennaio 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo integrativo, la nuova disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), quale premio variabile, da erogarsi di norma in quote mensili, tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue.
Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura massima erogabile dell’EVR è fissata nel 4,00% dei minimi di paga nazionali in vigore alla data del 1° febbraio 2020.
Fermo restando che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all’eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell’istituto, le parti sottoscritte concordano che successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l’EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale del 4,00% da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio di riferimento.


Indennità di mensa e trasporto operai


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 9,50 giornaliere.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 2,55 giornaliere.


Indennità di mensa e trasporto impiegati


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 181,00 mensili.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 48,00 mensili.