Rilascio del servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori


L’Inps, con il messaggio del 22 novembre 2022, n. 4212, ha reso noto il rilascio del servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori.


 


Il servizio è disponibile per il cittadino munito di identità digitale – SPID di livello 2 o superiore, CNS o Carta di Identità Elettronica 3.0  – secondo le specifiche successivamente riportate e integra le semplificazioni riguardanti la presentazione delle domande di invalidità civile.
Lo stesso servizio è in fase di rilascio anche per gli Enti di Patronato e per le associazioni di categoria abilitate, per i quali si darà comunicazione con successivo messaggio.
L’accesso avviene attraverso il portale Internet www.inps.it, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, utilizzando le credenziali del minore (CIE oppure CNS); in alternativa è possibile l’accesso tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore.
La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa selezionando “Invio domanda”.
La selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato con i consueti modi previsti dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.
Nell’ipotesi di richiesta di pagamento dell’eventuale prestazione economica conseguente all’accertamento sanitario con la modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante prima dell’invio della domanda.
L’autorizzazione può essere fornita allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori. In alternativa, l’altro genitore che sia in possesso di SPID, CIE o CNS potrà effettuare l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
 


Accordi per l’innovazione: presentazione domande secondo sportello


Definiti le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione e definiti le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione nonché di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte Europa» (Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Decreto 14 novembre 2022).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
Sono finanziati i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:
– Tecnologie di fabbricazione;
– Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
– Tecnologie abilitanti emergenti;
– Materiali avanzati;
– Intelligenza artificiale e robotica;
– Industrie circolari;
– Industria pulita a basse emissioni di carbonio;
– Malattie rare e non trasmissibili;
– Impianti industriali nella transizione energetica;
– Competitività industriale nel settore dei trasporti;
– Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
– Mobilità intelligente;
– Stoccaggio dell’energia;
– Sistemi alimentari;
– Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
– Sistemi circolari;
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
– il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
– il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.


Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione. Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.
La domanda di agevolazione e la documentazione devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 31 gennaio 2023 pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023.
Una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto per l’apertura del secondo sportello agevolativo è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.


Fornitura di gas: Iva al 5% anche per il gruppo di imprese


In un contratto di appalto che prevede in via principale l’esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici delle strutture sanitarie della Regione e, in via secondaria, la relativa fornitura di energia elettrica e gas naturale, il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 5% per il periodo gennaio-settembre 2022 (Agenzia Entrate – risposta 22 novembre 2022 n. 566).

Ai sensi dall’art. 1, co. 506, L 30 dicembre 2021 n. 234, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi, rispettivamente, al primo, al secondo ed al terzo trimestre del 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.


La circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 ha precisato, per quanto di più specifico interesse nel caso di specie, che “L’aliquota IVA del 5 per cento è, quindi applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di “usi civili” e di usi industriali utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale. Ciò nell’ottica di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell’IVA e in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008, paragrafo 21, che ha sottolineato la volontà del legislatore di armonizzare i criteri di tassazione del gas utilizzati ai fini IVA al sistema adottato in materia di accise”.


Tanto premesso, la fattispecie contrattuale del caso di specie, sebbene abbia ad oggetto un servizio di natura complessa (composto da una serie eterogenea di attività connesse e funzionali alla gestione degli impianti delle SSX), è caratterizzata da una modalità di determinazione del corrispettivo spettante all’aggiudicatario distinta per ciascuna delle attività dallo stesso effettuate.


Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo dovuto dalle SSX all’aggiudicatario sia imputabile in via diretta e specifica a detta fornitura, sulla base delle quantità registrate dai contatori del distributore locale, si è dell’avviso che limitatamente a detta fornitura, componente del complessivo servizio reso nell’ambito del contratto Delta-ssx, sia possibile applicare l’aliquota del 5 per cento prevista, da ultimo, dall’art. 2 del decreto legge 30 giugno 2022 n. 80.


Autodichiarazione Temporary framework: modalità per operare lo scomputo da aiuti successivi


Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022(AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 17 novembre 2022)

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. (articolo 4, comma 3, DM 11/12/2021)
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
– Bonus tessile;
– Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
– CFP wedding, intrattenimento, horeca;
– CFP servizi di ristorazione collettiva;
– CFP discoteche e sale da ballo;
– Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
– Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
– Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
– indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
– compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
– indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
– nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
– nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
– nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
– nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

Enti di patronato: aggiornati i tracciati telematici delle domande Naspi e ANF agricoli

L’Inps ha aggiornato i tracciati di trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno al nucleo familiare relative ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, utilizzati dagli Enti di Patronato (Messaggio 22 novembre 2022, n. 4211)

Sulla base dell’Accordo tecnico-operativo tra l’Inps e gli Enti di Patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012, in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, l’Istituto ha provveduto a rilasciare alle Strutture nazionali degli Enti di Patronato i tracciati di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, aggiornando la parte inerente all’informativa sulla materia.


Con particolare riferimento all’indennità di disoccupazione agricola, nell’informativa è stato specificato che, per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, accedono alla NASpI.


Per quanto riguarda l’Assegno al nucleo familiare (ANF), attesa l’introduzione della disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), nell’informativa è stato anche specificato che a decorrere dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni ANF.
È stato altresì precisato che l’ANF è incompatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori (art. 1, D.L. 8 giugno 2021, n. 79).


Il modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è stato aggiornato tenendo conto delle implementazioni descritte ed è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine del sito intranet INPS, a disposizione esclusiva delle Strutture Inps.
Per gli Enti di Patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti, nell’Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file in formato PDF, contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.

INPS: cumulo pensioni dei giornalisti con redditi da lavoro


Con il messaggio del 22 novembre 2022, n. 4213 l’INPS ha fornito chiarimenti sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro prodotti in Italia e all’estero.


 


I chiarimenti in oggetto riguardano, altresì, gli obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:


– trattamenti di invalidità;


– pensione anticipata;


– pensione anticipata c.d. lavoratori precoci.

L’Ente precisa che, per quanto riguarda l’individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Trattamenti di invalidità


A decorrere dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario entro i limiti normativamente previsti (art. 1, co. 42, L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 10, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 72, L. 23 dicembre 2000, n. 388).


Sulle pensioni di invalidità e sull’assegno ordinario di invalidità, liquidato al soggetto che presta attività lavorativa, si applicano due diverse e concomitanti discipline di incumulabilità.


Prioritariamente, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, co. 42, L. n. 335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le seguenti riduzioni:


– 25 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio;


– 50 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.


Detta riduzione precede l’incumulabilità prevista dall’art. 10, D.lgs n. 503/1992 e dall’art. 72, L. n. 388/2000.
Pertanto, sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro di cui all’art.10 cit.. Le norme richiamate, quindi, trovano applicazione nei confronti dell’importo della prestazione decurtato, qualora sia stata liquidata con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.


In particolare, le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro:


– dipendente, nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;


– autonomo, nella misura del 30 per cento, fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.


Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’Istituto.


Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.

Incumulabilità della pensione anticipata


La pensione anticipata non è cumulabile, a fare data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.


I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Incumulabilità della pensione ai lavoratori c.d. precoci


A fare data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’art. 24, co. 10 e 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.
In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione anticipata in argomento, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa, da intendersi quale attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Il lavoratore fruisce del congedo straordinario senza l’ autorizzazione INPS: l’assenza è ingiustificata


È legittimo il licenziamento del lavoratore che fruisce di un periodo di congedo straordinario, senza avere ricevuto il necessario provvedimento di assenso dall’INPS, dovendosi ritenere ingiustificata l’assenza dello stesso dal lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 6 settembre 2022, n. 26196.

La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sulla base di una contestazione che ascriveva a questi di avere usufruito di un periodo di congedo straordinario, senza avere ricevuto dalla sede INPS competente il necessario provvedimento di assenso.


Il giudice del gravame, in particolare, aveva ritenuto l’addebito contestato insussistente sulla scorta del fatto che il datore di lavoro in precedenti occasioni si era dimostrato disponibile a considerare legittima l’assenza sulla base della sola produzione della istanza presentata all’INPS; pertanto, in assenza di dimostrazione della malafede del lavoratore, non poteva rilevare la circostanza del diniego a posteriori dell’autorizzazione da parte dell’Istituto.


La società datrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata, per non aver considerato che l’assenza dal lavoro era da ritenersi ingiustificata, essendo pacifico che l’INPS aveva rigettato la richiesta di congedo straordinario; da tanto discendeva che la fattispecie in esame dovesse essere ricondotta all’ambito delle violazioni integranti giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.


Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, ritenendo sussistente il denunziato vizio di sussunzione in quanto la fattispecie, sulla base dell’art. 33, co. 7 bis, L. n. 104/1992 – che stabilisce la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit., qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti – doveva essere ricondotta, sotto il profilo sanzionatorio, alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata. Non poteva, difatti, rilevare in senso contrario il riferimento alla prassi tollerante adottata dalla società datrice di lavoro in precedenti occasioni; queste ultime, difatti, si differenziavano da quella del caso di specie in quanto, sia pure a posteriori, l’ assenza dal lavoro era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’INPS e la tolleranza della società aveva riguardato il solo ritardo con il quale il lavoratore aveva inviato la prescritta documentazione.

Enti terzo settore: comunicazioni a carico dei Revisori


Fornite precisazioni sulle comunicazioni a carico dei Revisori e delle società di Revisione degli Enti del Terzo Settore (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 18 novembre 2022).

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.
Ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.
Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012.
Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo, la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.
I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.
Infine, la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


Giornalisti nell’emittenza radiotelevisiva locale: firmato il nuovo CCNL



Firmato, il 16 novembre 2022, da Aeranti-Corallo, Aeranti e Associazione Corallo con la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il rinnovo del CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale.


L’accordo, che avrà validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, si applica anche alle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
L’aumento retributivo per tutti i teleradiogiornalisti dipendenti di 50 euro lorde mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 e di ulteriori 50 euro lorde mensili dal 1° marzo 2024;


 


















QUALIFICHE

Minimi di stipendio(da maggio 2018)

Minimi di stipendio(da marzo 2023)

Minimi di stipendio(da marzo 2024)

Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 2.015,55 2.065,55 2.115,55
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.585,13 1.635,13 1.685,13
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico 1.420,58 1.470,58 1.520,58


Il CCNL, inoltre, reca in allegato anche il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisivo locale, che avrà ugualmente validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisiva locale per i teleradiogiornalisti collaboratori (non dipendenti), prevede che qualora le prestazioni concordate (a decorrere dal 1° gennaio 2023) siano almeno 6 al mese, il compenso lordo annuo non possa essere inferiore a Euro 3.600,00 (anziché ad Euro 3.000,00 come in precedenza previsto).

CFP bar, piscine e ristoranti: pronti modello e istruzioni


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 novembre 2022 n. 423342 ha fornito il modello e le istruzioni operative per l’invio telematico, dal 22 novembre al 6 dicembre, delle domande per accedere all’ulteriore aiuto messo in campo per supportare i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie dagli effetti della pandemia da Covid-19.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, co. 2-bis, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
– la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;
– l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
– la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti;
– l’indicazione che i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o superiori a 1 milione di euro;
– l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2021 di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di almeno il 40% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;
– l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.


L’istanza contiene altresì:
– le dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 47, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in relazione all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
– il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.


L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.


L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022 e nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Al termine del periodo di presentazione (22 novembre – 06 dicembre) l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, assegnando il 70% delle predette risorse, in egual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza; in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie è ripartito, in egual misura, tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro; il restante 10% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.