Premio di risultato anno 2022 nel Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna



Firmato a fine settembre 2022, l’accordo per l’erogazione del premio di risultato anno 2022 a favore dei dipendenti del Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna.


Il Premio di Risultato 2022 sarà erogato entro il mese di ottobre 2022, a tutti i dipendenti delle Banche associate alla Federazione dell’Emilia-Romagna; ai dipendenti della Federazione regionale, come da prassi, sarà pagato un premio di risultato pari alla media dei premi corrisposti dalle BCC regionali eroganti.
Le Parti, con riferimento all’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2021 per malattia Covid-19 non saranno conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà ad individuare le causali di assenza, stabiliscono di non conteggiare le assenze per malattia.




































BCC

PDR 2022

Cr.Coop. Romagnolo 119.679
Emilbanca 1.473.084
Malatestiana 910.385
Romagna Occ.le 101.280
Felsinea 503.843
Centro Emilia 342.901
Ravennate Imolese 1.217.984
Sarsina 27.652
Romagna Banca 662.696
Riviera Banca 371.529
TOTALE 5.731.033

Dichiarazione del lavoratore per il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro



I lavoratori che intendono percepire l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022, devono rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione delle condizioni di spettanza. L’Inps ha formulato un modello della dichiarazione al fine di agevolare tale adempimento (Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806).


Con il Decreto Aiuti-Ter è stato previsto che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
L’indennità è riconosciuta:
– a condizione che i lavoratori non siano titolari dei trattamenti per i quali la stessa è riconosciuta direttamente dall’Inps (pensionati ed altre categorie);
– in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc).
Pertanto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.



DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)


(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)


Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144


 


Io sottoscritto/a


Cognome ________________ Nome ________________ Nato/a __________________il ___________________prov ______________CF _______________________________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.


Dichiaro


– di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;


– di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;


– di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;


– che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;


– di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.


Allego copia del documento di identità


Data _______________________


Firma ______________________

Buono fiere: termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso


Con il decreto 18 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico sono individuati i termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, previsto dell’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti) e assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.

Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e il 31 dicembre 2022.
L’incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (articolo 25-bis  del c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
I soggetti a cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo comunicato prima dell’apertura dello sportello, un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione delle manifestazioni fieristiche sulla base del modello fac-simile.
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

Superamento del comporto: legittimità del licenziamento


Il lavoratore non può proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che abbia confermato la decisione di appello che, nel valutare le assenze dello stesso, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto (Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409).


Un lavoratore proponeva ricorso per la revocazione della sentenza con la quale la Corte di legittimità, confermando la sentenza d’appello, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto.


Secondo la tesi del ricorrente, in particolare, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, egli aveva reperito documentazione, esistente presso l’Inps e presso l’Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia.


Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso di specie il lavoratore chiedeva la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 391 ter e in relazione all’art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c., mezzo proponibile nei soli casi in cui la Corte abbia deciso nel merito.
Il lavoratore sosteneva che alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla pronuncia impugnata non vi fossero i presupposti per ritenere superato il periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.


Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, la decisione di cui era chiesta la revocazione non conteneva alcuna statuizione di merito inerente il licenziamento.
Con la sentenza in oggetto, difatti, era stata confermata la decisione di appello che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili ad infortuni sul lavoro e dunque non computabili nel periodo di comporto. Nessuna decisione nel merito era stata, invece, adottata dalla Cassazione con riguardo al licenziamento ed alle assenze computate prima dall’Azienda e poi dal Tribunale che aveva confermato la legittimità del recesso.

Accise: approvato un nuovo DL Accise


La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il comunicato del 19 ottobre 2022 n. 99, ha reso noto l’approvazione di un nuovo Decreto Legge sulle accise.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.


Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:


– la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);


– l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;


– la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.


Covid-19: trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese


Il Fisco ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 ottobre 2022, n. 516)

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (art. 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 –  Decreto Ristori – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19).
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.
Nel caso oggetto d’interpello, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.
In particolare, come si evince dall’articolo 2 (“Finalità”), dell’allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d’affari».
Inoltre, all’articolo 3 (“Beneficiari”) oltre ai requisiti da rispettare per l’ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa ».
Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10 bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall’Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.


CCNL Scuole private Fiinsei – Confal: sottoscritto l’accordo di rinnovo



Sottoscritto il CCNLper la  scuola non statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022


 


Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati



































Livello

Importo

Divisore

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li


Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.


Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Reddito di cittadinanza e cumulabilità dei contributi affitto erogati dai Comuni


L’Inps, con messaggio del 19 ottobre 2022, n. 3782, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Al fine di consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.
Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):
– nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze:
– i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:
– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.
Inoltre, la mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.
I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:
– via PEC allegando le liste di beneficiari;
– e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:
relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022;
come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato), devono annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.
Dopo il parere rilasciato dal Ministero del lavoro, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, devono essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01.
Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).
Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, l’Isituto previdenziale provvede a operare le dovute compensazioni.


Inps: richiesta per l’applicazione di maggiore IRPEF e/o rinuncia alle detrazioni d’imposta

I percettori di prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall’Inps possono, dal 15 ottobre 2022, inviare all’Istituto la richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta per l’anno 2023 (INPS – Messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783).

I soggetti che percepiscono dall’Inps le prestazioni pensionistiche e previdenziali, e sono interessati all’applicazione di un’aliquota IRPEF più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o alla disapplicazione, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
A tal fine, a partire dal 15 ottobre 2022, l’Inps ha attivato la procedura per la presentazione delle richieste relative anche al periodo d’imposta 2023.
Si ricorda che tali richieste possono essere inoltrate all’Inps compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR sulla base del reddito erogato.

Barbieri e parrucchieri: firmato il rinnovo contrattuale


 



 


Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica


L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).


L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.























Livello

Retribuzione Tabellare


al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.395,99 € 115,47 € 1.511,46 €
2 1.275,26 € 105,48 € 1.380,74 €
3 1.209,00 € 100,00 € 1.309,00 €
4 1.139,90 € 94,29 € 1.234,19 €























Livello

Retribuzione Tabellare


 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento


dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare


 dal 1° ottobre 2022

1 1.395,99 € 80,83 € 1.476,82 €
2 1.275,26 € 73,84 € 1.349,10 €
3 1.209,00 € 70,00 € 1.279,00 €
4 1.139,90 € 66,00 € 1.205,90 €























Livello

Retribuzione Tabellare


al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento


dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare


 dal 1° febbraio 2023

1 1.476,82 € 34,64 € 1.511,46 €
2 1.349,10 € 31,64 € 1.380,74 €
3 1.279,00 € 30,00 € 1.309,00 €
4 1.205,90 € 28,29 € 1.234,19 €















Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione


(E.A.R.)

1 €30
2 €30
3 €30
4 €30


La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.


Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.


Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;


Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).