Agevolazioni piccola proprietà contadina salva con la prova di utilizzo diretto del fondo


La Corte di cassazione, con l’ordinanza 29 settembre 2022, n. 28437, ha fornito chiarimenti in merito ad un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro in relazione all’atto di acquisto, dichiarata la decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 2, L. n. 604/1954 per la formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, in considerazione dell’accertata cessazione della coltivazione diretta del fondo, all’esito della stipula di contratto di comodato prima del decorso di un quinquennio dall’atto.

I giudici della Corte hanno già più volte affermato che la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito.


In relazione al caso di specie, né assume rilevanza la circostanza della mancanza di data certa rispetto ai terzi dell’accordo solutorio non registrato, posto che la questione rilevante, ai fini della decisione, è quella della mancata esecuzione del contratto di comodato risolto o, comunque, della mancata interruzione, in virtù di tale contratto di comodato immediatamente risolto, della coltivazione diretta del fondo da parte del contribuente.


Il presupposto fattuale della revoca dell’agevolazione è stato dall’Agenzia delle Entrate individuato nel comodato e nella cessazione della coltivazione diretta: si tratta, però, di un presupposto fattuale (insindacabilmente) smentito dal giudice di merito sulla base degli elementi probatori desunti dalla scheda Agea e dalla mancata esecuzione del contratto di comodato non ratificato dalla cooperativa comodataria.


Ed a fronte di un accertamento fattuale di questo tipo, in base al quale i contratti ed i relativi effetti rilevano quali eventi materiali di continuità coltivativa e non quali fonte di obbligazione nei riguardi dell’Agenzia terza, vengono proposti unicamente motivi di violazione di legge, il che denota appunto come il ricorso, per un verso, non abbia colto l’esatta ragione decisoria della Commissione Tributaria Regionale e, per altro, miri in realtà a suscitare in questa sede una non consentita rivisitazione del quadro probatorio e fattuale della vicenda.

Sport bonus 2022 : apertura anticipata per l’inoltro delle domande


Apertura anticipata al 1° ottobre della seconda finestra 2022 per l’inoltro delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuarsi in favore di impianti sportivi pubblici (Presidenza del consiglio dei ministri – Avviso 30 settembre 2022).

Con la nuova legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 190, legge n. 234/2021) è stata estesa anche per l’anno 2022 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 (art. 1 commi da 621 a 627).
I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2021), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.
Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l’anno in corso, il Dipartimento per lo sport ha deciso di anticipare l’apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.
Le domande pervenute all’Ufficio prima del 1° ottobre non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati.


Maggiorazioni AUU figli disabili: l’Inps corrisponde il conguaglio

Per l’annualità 2022 (1/3/2022 – 28/2/2023) l’importo dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli con disabilità è stato maggiorato. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 l’Inps provvede ad erogare la differenza a conguaglio. (INPS – Comunicato 03 ottobre 2022).

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, il cd. “Decreto semplificazioni” ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.
Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023, infatti:
– l’INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.
– tale importo è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili;
– l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), è incrementato di 120 euro mensili.


Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvede all’adeguamento degli importi attraverso il conguaglio retroattivo a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è adeguato ai nuovi importi.


A decorrere dal 1° marzo 2023, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, è previsto il ripristino degli importi suddivisi per fascia di età in base alla disciplina ordinaria dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

ESEMPI:

A) Figlio disabile fino a 18 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

B) Figlio disabile 18-20 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00 + Euro 80,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

C) Figlio disabile di età pari o superiore a 21 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175,00.

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(*) L’importo della maggiorazione è modulato in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente.


Ammesso l’utilizzo a fini difensivi delle registrazioni di conversazioni con colleghi di lavoro


La condotta del lavoratore che abbia registrato le conversazioni intercorse con colleghi sul luogo di lavoro per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, deve ritenersi legittima, in quanto risponde alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 settembre 2022, n. 28398.


La Corte d’appello di Salerno confermava la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente e condannava la società datoriale alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria.


Secondo quanto rilevato dai giudici di merito gli addebiti contestati alla dipendente erano privi di riscontro e, comunque, relativi a condotte di inefficienza o negligenza, conosciute e tollerate da parte datoriale ed anzi conformi alla prassi aziendale praticata fin da epoca anteriore all’inizio del rapporto di lavoro con la lavoratrice stessa.
Tali addebiti non avevano, inoltre, carattere di gravità e non giustificavano l’irrogazione della sanzione espulsiva, essendo, invece, al più sanzionabili con una misura conservativa, secondo le previsioni del contratto collettivo di riferimento.


La Corte territoriale, escludeva, tuttavia, nel caso in argomento, il carattere ritorsivo del licenziamento. Lo stesso non poteva, difatti, considerarsi provato in base alle deposizioni testimoniali raccolte né attraverso le registrazioni di conversazioni tra la lavoratrice e un collega, considerate dai giudici di appello “abusive e illegittimamente captate”, dunque non idonee a costituire fonte di prova.


In sede di legittimità la lavoratrice, a mezzo ricorso incidentale, ha censurato la sentenza d’appello, avendo questa escluso la ritorsività del licenziamento sulla base di un presupposto errato, ovvero la non utilizzabilità delle registrazioni dei colloqui tra presenti.


Il ricorso della lavoratrice è stato giudicato fondato dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, tenuto conto dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra, contemperando la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.
Tanto premesso, il Collegio ha osservato che deve ritenersi legittima la condotta del lavoratore che, come nella fattispecie in esame, abbia effettuato le predette registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova. Tale condotta, difatti, risponde, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.


Da tanto è discesa la cassazione della sentenza impugnata, la quale, pur richiamando precedenti di legittimità, aveva deciso di discostarsene, assumendo che le conversazioni tra la lavoratrice e il collega fossero di per sé “abusive e illegittimamente captate e registrate”, senza in alcun modo indagare sulla ricorrenza dei requisiti a cui è subordinata la legittimità a fini di prova delle registrazioni di conversazioni tra presenti, accertamento che si rende tanto più necessario in relazione alle difficoltà di assolvimento dell’onere probatorio gravante sul lavoratore che denunci la ritorsività del licenziamento intimatogli.

Firmata l’ipotesi di accordo per il serttore Gas-Acqua

Firmata l’intesa per il rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua scaduto il 31 dicembre scorso.

L’accordo dovrà ora essere votato dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle assemble  e riguarda il triennio 2022-2024


L’aumento complessivo (Tec) sarà di 220 euro nel triennio 2022-2024 e l’aumento medio sui minimi (Tem) sarà di 203 euro e distribuito in 3 tranche: 41 euro dal mese di ottobre 2022; 71 euro da ottobre 2023; 91 euro da settembre 2024.


Per quanto attiene alla produttività sarà di 17 euro (14 mensilità all’anno) per gli anni 2023-2024.


Al termine della vigenza contrattuale la verifica dello scostamento inflativo, fra inflazione programmata e inflazione consuntivata, non modificherà i valori economici definiti. Il contratto produrrà un montante complessivo di 3521 euro.


Infine, per i lavoratori che prestano la loro opera in reperibilità da remoto sarà previsto 1 euro in più sull’indennità dal primo gennaio 2023.


L’intesa potenzia il sistema partecipativo sull’andamento del settore, sui modelli organizzativi e sugli scenari del settore energetico sia a livello nazionale che territoriale. L’accordo prevede l’ampliamento e lo sviluppo della formazione con la partecipazione del sindacato nei progetti formativi finalizzati all’adeguamento professionale sui nuovi modelli organizzativi e sulla crescita professionale. Sull’apprendistato aumenta la quota di ingresso salariale passando dall’attuale 75% all’80%.


Infine, si prevede l’avvio di un percorso che dovrà definire entro l’anno 2023 un nuovo sistema classificatorio focalizzato sull’autonomia, la conoscenza e l’esperienza del lavoratore e il riconoscimento economico di un salario aggiuntivo a livello orizzontale.


Aliquota IVA ridotta per dispositivi medici


Le cessioni dei dispositivi medici, a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, sono soggetti all’aliquota Iva del 10 % (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 ottobre 2022, n. 483)

I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, sono classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Le cessioni di tali prodotti, pertanto, sono soggette all’aliquota IVA ridotta prevista dal Decreto IVA, alla Tabella A, parte III “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, n. 114, quali “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario,compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.


 


 


INPS: congedo di maternità e astensione esclusivamente dopo il parto


L’Inps ha fornito alcune precisazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto (Circolare n. 106/2022).


Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001), le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del 7° mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’8° mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’8° mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale.
Acquisite, pertanto, dette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’8° mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.
Tali certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.
In alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione del congedo di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Dette attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
Resta fermo, per le gestanti, l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato telematico di gravidanza da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.
Dunque, le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.
Nel caso di intervenuta malattia prima dell’evento del parto (o della data presunta dello stesso), l’inizio del congedo di maternità coincide con l’inizio della malattia e i giorni di ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all’Istituto per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità e i periodi ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.


Agevolazione prima casa esclusa con il solo “mandato a vendere”


Il conferimento al coniuge di un mandato a vendere l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non salva quest’ultima in caso di acquisto di un secondo immobile nello stesso Comune del primo (Corte di cassazione – ordinanza 14 settembre 2022 n. 27000).

L’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 condiziona la possibilità di fruire della agevolazione prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare. Prevede specificamente alla lettera b) che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato, l’immobile da acquistare”.


Detto questo, con riferimento al caso di specie, i giudici della Corte hanno già avuto modo di affermare che il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante”.


In precedenza era stato detto che “Nel mandato ad alienare, come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato, è ravvisabile un contratto in cui l’effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria del bene da parte del mandatario – commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l’esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.


Codice tributo per il credito d’imposta imprese turistiche-ricettive versamento IMU


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 settembre 2022, n. 53).

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola.
In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.


Sisma Abruzzo: operatività della sospensione dei versamenti contributivi


La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ex art. 2, DPCM n. 3754/2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi operanti nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo alla data del 6 aprile 2009, non si applica con riguardo agli obblighi contributivi dovuti in relazione ai lavoratori assunti successivamente alla data del sisma. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 28 settembre 2022, n. 28206.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di addebito con cui era stato negato ad un contribuente il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi (art. 2 DPCM 3754/09), previsto in ragione del sisma del 2009.
I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto applicabile la sospensione anche ai contributi dovuti in relazione a lavoratori assunti successivamente alla data del sisma.


Il Collegio, ritenendo non condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, ha rilevato che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento calamitoso del 2009, in considerazione del fatto che lo stesso è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando a queste di pagare i contributi e lasciando quindi ad esse una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l’emergenza; la norma che ha previsto la sospensione in argomento non si occupa, invece, delle imprese, come quella del caso sottoposto ad esame, che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future; queste ultime possono, piuttosto, interpretarsi come sintomo dell’ assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell’attività a causa dell’evento. Ne discende che la richiamata sospensione non possa spettare in relazione ai lavoratori assunti successivamente all’evento sismico.


Sulla sorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’art. 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.