Accordo economico per le scuole FISM



Approvata la parte economica tabellare e il salario di anzianità del nuovo CCNL per il personale dei servizi dell’infanzia delle scuole/enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.


L’accordo prevede che la retribuzione minima tabellare spettante riferita al VI livello (docenti) sia incrementata complessivamente di euro 80,00 lorde al mese, con le seguenti decorrenze:











































livello

decorrenza incrementi 01/09/2022

decorrenza incrementi 01/09/2023

totale

1 34,88 34,88 69,76
II 36,25 36,25 72,50
III 36,30 36,30 72,60
IV 37,46 37,46 74,93
V 39,50 39,50 79,01
VI 40,00 40,00 80,00
VII 43,95 43,95 87,89
Vili 44,94 44,94 89,88


Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:











































livello

minimi dal 31.12.2018

minimi tabellari dal 01.09.2022

minimi tabellari dal 01.09.2023

1 1.312,06 1.346,94 1.381,82
II 1.363,46 1.399,71 1.435,96
III 1.365,44 1.401,74 1.438,04
IV 1.409,12 1.446,58 1.484,05
V 1.485,86 1.525,36 1.564,87
VI 1.504,55 1.544,55 1.584,55
VII 1.652,99 1.696,94 1.740,88
Vili 1.690,38 1.735,32 1.780,26


Salario di anzianità
Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.


Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018. Si riporta in tabella l’importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.






maturazione del biennio

importo mensile

dal 01.01.2019 al 31.08.2023 15,00


 


Una tantum
A copertura dei periodi dall’ 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall’ 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all’ 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l’importo lordo di euro 188,50 come da tabella che segue:












periodo

Importo

01.01.2019-31.12.2020 104,00
01.01.2021-31.12.2021 84,50
totale 188,50


Tale importo complessivo è corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.


Welfare contrattuale.
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.


I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:


– con contratto a tempo indeterminato;


– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).


Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre – 31 dicembre di ciascun anno.


I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. II valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) pressa il medesimo Istituto.


Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.


In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Esperò”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

Fisco: IVA ridotta su cessione gas dispositivi medici


Fornite precisazioni circa il trattamento fiscale applicabile alla cessione dei gas dispositivi medici ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Agenzia delle entrate – Risposta 27 settembre 2022, n. 474).

Nel caso di specie, la società formula un quesito di carattere interpretativo in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle cessioni di ” gas dispositivi medici” (Azoto liquido DM; Carbonio diossido DM; Miscele di gas DM; Argon DM) prodotti e distribuiti dalla stessa istante e, in particolare, alla riconducibilità di detti prodotti tra i “gas per uso terapeutico” soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 4 per cento di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA).
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che con la risoluzione n. 55/E del 22 giugno 2010, ha avuto modo di precisare che i “gas medicinali” rientranti nella categoria dei medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 sono da considerarsi ” gas per uso terapeutico” cui si applica l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento.
È il caso di evidenziare che gli elementi istruttori di carattere tecnico, posti alla base di siffatta assimilazione, sono stati forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (i.e. AIFA), interpellata, illo tempore, dalla scrivente in qualità di autorità competente in materia.
Quanto ai “gas dispositivi medici” oggetto dell’istanza in trattazione, la qualificazione degli stessi nell’ambito della categoria dei gas di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, comporta una verifica circa la natura/finalità terapeutica degli stessi da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, esulano dalle competenze della scrivente.
In particolare, l’assimilazione, per natura e finalità d’uso, dei gas dispositivi medici ai “gas medicinali” (i.e. gas per uso terapeutico) implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico non di competenza dell’amministrazione finanziaria che non può essere esperita in sede di risposta ad istanza di interpello. Pertanto, qualora la riconducibilità dei gas dispositivi medici oggetto dell’istanza ai gas terapeutici contemplati al più volte citato n. 32) della Tabella A parte II del decreto IVA risulti suffragata da adeguati elementi tecnici, la società potrà applicare l’aliquota del 4 per cento prevista dalla menzionata norma.


Socio lavoratore di cooperativa: stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione


Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità; ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 22 settembre 2022, n. 27783).


La Corte di Appello territoriale riformava la sentenza di primo grado di parziale accoglimento della domanda proposta dal socio lavoratore di una società cooperativa, avente ad oggetto il pagamento in suo favore del compenso per lavoro straordinario e ferie non godute, delle retribuzioni dal settembre al novembre 2011, tredicesima e quattordicesima mensilità.
I giudici del gravame rideterminavano in riduzione le somme riconosciute in primo grado a titolo di differenze retributive e TFR.


La Corte territoriale, in particolare, riteneva operante la prescrizione dei crediti del lavoratore, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato assistito da stabilità ed estinti, conseguentemente, tutti i crediti anteriori al 9.10.2006, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione datato 10.10.2011.


Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, censurando la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte di merito, secondo cui il rapporto del socio lavoratore sarebbe assistito da stabilità e determinerebbe, dunque, la decorrenza nel corso del rapporto della prescrizione estintiva di durata quinquennale.


Il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore e, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio accolto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l’onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.

Dichiarazione dei contributi al Fondo Arco non dedotti

I contributi versati al Fondo Complementare Arco ed eventualmente non dedotti al momento del versamento nel corso del 2021, potranno essere decurtati dall’imponibile assoggettato a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo.

Con circolare n. 5/2022 è stato chiarito che i contributi versati al Fondo di Pensione Complementare per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ARCO ed eventualmente non dedotti al momento del versamento nel corso del 2021 perché eccedenti il limite annuo dei 5.164,57 euro, potranno essere decurtati dall’imponibile assoggettato a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che l’aderente comunichi ad ARCO, entro il 31/12/2022 (ovvero, se antecedente, al momento in cui sorge il diritto alla prestazione), l’importo dei contributi non dedotti.
Per verificare se vi sono contributi non dedotti da dichiarare ad ARCO, l’aderente deve controllare che:
– nella Certificazione Unica anno 2021 vi siano indicati contributi che non sono stati dedotti in busta paga dal datore di lavoro, per superamento dei limiti previsti;
– al momento della dichiarazione dei redditi del 2021 non abbia dedotto dei contributi versati ad ARCO per superamento dei limiti previsti.

INPS: chiarimenti sull’esonero contributivo 2% per i lavoratori


L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (Messaggio 26 settembre 2022, n. 3499).


 


La Llegge di Bilancio 2022 ha previsto che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui al citato articolo 20 del decreto Aiuti-bis, può operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore può operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
La previsione normativa trova applicazione per i singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.
Laddove si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro; pertanto, nelle citate ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La delimitazione del periodo temporale di applicazione della previsione in trattazione comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione.
Il carattere sperimentale della previsione in esame e l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, comporta, inoltre, che nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non può trovare applicazione.


Per la compilazione del valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.
Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.
Ai fini della compilazione del valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.
Per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022,valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l’esonero spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115”; – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento può essere massimo pari a 224 euro;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’elemento <AnnoMeseRif> sarà esposto una sola volta, relativamente al mese di competenza e in base alle mensilità maturate.
È confermato l’utilizzo del codice già in uso “L025” nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.
Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L096″avente il significato di”Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore”L097″avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità” qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.


METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 7/6/2021, è fissata al 20 ottobre 2022

Il CCNL 7/6/2021 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.


CONFIMI ricorda che l’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.


Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.


Pertanto


– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022


E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Si anticipa che


– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Indennità una tantum consulenti del lavoro: istruzioni Enpacl

A decorrere dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 i consulenti del lavoro possono presentare all’Enpacl la domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dal “decreto aiuti” e dal “decreto aiuti-ter”. Per i consulenti del lavoro pensionati l’erogazione è automatica (Enpacl – Comunicato 25 settembre 2022).

Possono beneficiare dell’indennità una tantum erogata dall’Enpacl, i Consulenti del Lavoro che risultano iscritti all’Ente alla data del 17 maggio 2022, che abbiano effettuato, entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all’ENPACL con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità i Consulenti del Lavoro devono presentare domanda all’Enpacl.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito web istituzionale dell’Ente, all’interno dell’area riservata agli iscritti.
Nel caso in cui l’interessato è iscritto contemporaneamente all’ENPACL e all’INPS, la domanda deve essere presentata all’INPS.
L’indennità è pari a 200 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di  imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro.
L’indennità è pari a 350 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. Dal computo del reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.


L’indennità è incompatibile con il bonus 200 euro per i dipendenti e il bonus 200 euro per i pensionati.
L’Enpacl precisa di essere tenuta all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.


L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite dall’amministrazione finanziaria. Nel caso in cui non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, l’ENPACL avvierà la procedura di recupero.

Consulenti del lavoro pensionati


Ai Consulenti del Lavoro residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici esclusivamente a carico di ENPACL con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Ente corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Non è necessario presentare alcuna domanda, poiché l’elenco dei soggetti destinatari di tale indennità viene fornito all’ENPACL dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS.


Superamento barriere architettoniche: detrazione d’imposta per le spese sostenute


28 SETT 2022 Detrazione d’imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche da parte di un soggetto IRES (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 settembre 2022, n. 475)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la S.P.A. istante chiede chiarimenti sulla detrazione d’imposta riguardante gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
La Società rappresenta di detenere, in virtù di un contratto di locazione, un immobile posto all’interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all’ingrosso.
Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità ai locali commerciali in uso, la Società afferma di voler effettuare un intervento rientrante nel disposto dell’articolo 119-ter del decreto rilancio, che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare, la Società dichiara che l’intervento rientra nelle previsioni della lettera a) del comma 2 del predetto articolo 119-ter.
Ciò posto, l’Istante chiede se la detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto rilancio possa spettare anche ai soggetti IRES; in caso affermativo, chiede inoltre di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 121.
In base a quanto sopra rappresentato, in conclusione nel caso in esame l’Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (la cui verifica, come detto, esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), potrà fruire della detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
In relazione a tali spese l’Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per le summenzionate modalità alternative della cessione o dello sconto.

DL Aiuti-ter: misure di contenimento dell’accisa e dell’Iva sui carburanti


Il DL 23 settembre 2022 n. 144 (cd. DL Aiuti-ter), pubblicato nella GU n. 223 del 23 settembre 2022, all’art. 4 ha introdotto nuove disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:


– le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;


– l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.


In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere, entro il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti con l’accisa rideterminata usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.


Alluvione nelle Marche: dall’ INPS istruzioni per presentare domanda CIGO


Dall’ INPS arrivano chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di CIGO da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche (messaggio del 26 settembre 2022, n. 3498).


I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla CIGO utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.


Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Pertanto i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; l’obbligo dell’informativa sindacale (art. 14, co. 4, D.lgs n. 148/2015) non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.


In particolare, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel territorio delle province di Ancona e Pesaro e che presentano le domande con causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
La relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.


Nel caso in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, a causa del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.


Con riferimento alle domande presentate con quest’ultima causale i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.


Per quanto concerne il requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.


Qualora la comunicazione alle Organizzazioni sindacali non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall’Istituto.


Le imprese del settore edile e lapideo non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione. La stessa deve essere, invece, resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.