Gruppo FS Italiane: Premio di Risultato



Siglato, lo scorso 14 luglio 2022, l’accordo sul Premio di Risultato per i dipendenti del Gruppo FS Italiane.


Considerata la c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti cui si applica il presente accordo, le parti convengono di prendere a riferimento, per l’anno 2022, gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori (Ricavi operativi consolidati; Investimenti tecnici consolidati; Valore economico generato; Indice di efficienza carbonica), così come risulteranno registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2022 rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2021. Per l’anno 2023, gli indicatori sopra citati, saranno oggetto di specifico accordo tra le parti.
L’erogazione del Premio di Risultato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è imprescindibilmente condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay individuato nel 90% del valore budget dell’EBITDA di Gruppo, così come risulterà registrato nel Bilancio Consolidato di Gruppo per Panno di riferimento. L’erogazione del Premio è azzerata in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Per l’anno 2022, l’obiettivo di abilily to pay è pari a € 1.748 mln.
Per l’anno 2023, l’obiettivo di ability to pay sarà oggetto di specifica comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun lavoratore, l’importo del Premio di Risultato sarà incrementato del 10% per ciascun lavoratore in caso di n. 0 (zero) eventi di malattia.
L’importo complessivo lordo del Premio di Risultato, per gli anni 2022 e 2023, è fissato nei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto professionale con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di ciascuna Società:



































Livelli professionali

Importi lordi 2022


Importi lordi 2023


Q1 1.200,00 1.300,00
Q2 1.050,00 1.150,00
A 1.000,00 1.100,00
B 950,00 1.050,00
C 900,00 1.000,00
D 840,00 940,00
E 780,00 870,00
F 700,00 780,00


Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori occupati nell’anno cui si riferisce il Premio nelle Società del Gruppo FS Italiane indicate in premessa.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.
II Premio di Risultato non spetta al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell’anno cui si riferisce il Premio sia interessato dai sistemi di incentivazione individuale.
Il Premio di Risultato non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso le ITL.
Gli importi del Premio di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge.
L’erogazione del Premio di Risultato per gli anni 2022 e 2023 avverrà rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2023 e 2024.
L’importo del Premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi della legge, secondo le modalità definite dall’azienda, alle forme di welfare.

Adeguato il sistema di profilazione INAIL per STP Albo Avvocati


Aggiornato il sistema di profilazione per il rilascio anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega (INAIL, nota del 26 luglio 2022, n. 7362).


Successivamente al rilascio di profilazioni per le Società tra professionisti Albo consulenti del lavoro e Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a seguito di richieste pervenute da alcuni avvocati, l’ INAIL ha provveduto ad adeguare il sistema di profilazione per il rilascio anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega tra cui l’autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro unico del lavoro e la comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL.
Come precisato dall’Ente la comunicazione agli ITL rimane in carico ai soci professionisti della STP; sono, inoltre, previsti una serie di obblighi, a tutela del cliente, volti a far sì che la prestazione professionale sia svolta dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la prestazione stessa e i controlli sui predetti requisiti sono riservati al Consiglio Nazionale Forense.


Per il rilascio delle abilitazioni, sono necessari i seguenti dati, da indicare nella domanda di abilitazione ai servizi telematici dell’Inail:


– generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, al quale compete l’onere di presentare la domanda di abilitazione all’Inail. In caso di “amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
– denominazione sociale della società, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
– Pec della società (depositata presso il registro imprese);
– numero e data di iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine territoriale di appartenenza;
– dichiarazione che i soci della STP sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
– numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail.


L’abilitazione sarà rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda. In caso di variazione del legale rappresentante sarà altresì prevista la funzionalità di “subentro”.


Il soggetto cui è rilasciata l’abilitazione abilita sotto la sua responsabilità:
– i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’Inail nonché i dati relativi alle comunicazioni agli ITL dei singoli soci professionisti da inserire per la loro abilitazione da parte del legale rappresentante al momento della presentazione della domanda;
– gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti;
– se stesso in qualità di socio professionista, se ricorre tale circostanza.


L’Istituto informa, inoltre, che il modulo di abilitazione riguardante le Società tra professionisti iscritte all’Albo degli Avvocati e il modulo per la variazione del legale rappresentante della STP-Albo Avvocati sono pubblicati in www.inail.it Atti e documenti>Moduli e modelli.
Il rilascio delle abilitazioni è affidato all’operatore Internet di Sede che abilita il legale rappresentante tramite il codice fiscale.
Quest’ultimo, a sua volta, abilita i soci professionisti, inserendo nell’applicativo: cognome e nome,codice fiscale, iscrizione all’Albo e la comunicazione agli Itl.
Ciascun socio, inoltre, può inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa.
Il legale rappresentante provvede ad abilitare anche gli ausiliari, cioè i collaboratori e i dipendenti della STP, inserendo nell’applicativo cognome e nome, codice fiscale di ogni soggetto.


La gestione delle deleghe, così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.
Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL: in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alle STP medesima; in caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.

Bonus restauro immobili: pronto il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 27 luglio 2022, n. 43)

È stato istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 65-bis, co. 1, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui sopra è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, nella misura e alle condizioni indicate nella normativa di riferimento, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduto secondo le modalità ivi indicate.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.
La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6979” denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65- bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nel la sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Cultura e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Firmata l’Ipotesi di accordo per il settore della Riscossione Tributi


 Firmata l’Ipotesi di accordo per il settore della Riscossione Tributi

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA e dei CIA aziendali per il triennio 2022-2024

L’accordo, ai fini dell’applicazione, deve essere sottoposto all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno a partire dal mese di settembre.


Questi i punti rilevanti dell’accordo, viene previsto:


–  Conferma tabelle VAP per il triennio di valenza contrattuale (2022/2024).


– Aumento delle indennità di front office del 10% (da 40 a 44 euro, da 50 a 55 euro e da 80 a 88 euro) con decorrenza dal 1° gennaio 2022.


– Corresponsione agli operatori di sportello on line di una indennità mensile di 44 euro.


– Ulteriore dotazione di permessi banca ore, a partire dal 1° gennaio 2023, di 7 ore e 30 minuti a favore di tutti gli operatori di front office.


– Inserimento di Palermo fra i centri per i quali è previsto il compenso spese forfettario a favore degli ufficiali di riscossione e dei messi notificatori.


– incremento dei minimi tabellari che per il capoufficio, a titolo meramente esemplificativo, ammonta a 165,84 euro ripartiti in maniera uguale nei tre anni di valenza contrattuale (55,28 euro dal 1° gennaio 2022, 55,28 euro dal 1° gennaio 2023 e 55,28 euro dal 1° gennaio 2024).


– incremento dell’indennità di cassa dagli attuali 126,62 a 134,72 euro nei capoluoghi di provincia e dagli attuali 94,95 a 101,02 euro per gli altri centri.


– Modifica dell’articolo sulla decorrenze e scadenze del CCNL: Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimarranno integralmente in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo Contratto collettivo.

Agenzia di viaggio e tour operator: quantificazione esonero contributivo spettante

Con la Circolare 27 luglio 2022, n. 89, l’Inps ha fornito istruzioni sulla modalità di determinazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.

In favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta di un’agevolazione selettiva, che è stata autorizzata dalla Commissione UE con la decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79, individuati dall’Inps mediante l’attribuzione dello specifico codice di autorizzazione “2J”.
Con la Circolare n. 89/2022, l’Inps fornisce indicazioni sulla fruizione dell’esonero, e in particolare sul procedimento di quantificazione dell’esonero spettante. Riguardo alle modalità di compilazione delle denunce contributive bisognerà attendere un successivo messaggio Inps.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI


Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Come anticipato i datori di lavoro che rientrano nella platea dei beneficiari sono contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari dell’agevolazione l’Inps ha attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che ha assunto il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
Pertanto, l’esonero trova applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito entro il 30 giugno 2022 detto codice di autorizzazione.

CONDIZIONI DI SPETTANZA


L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro beneficiario.
L’esonero riguarda il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022. Pertanto, l’entità della misura di esonero è limitata al carico contributivo datoriale sgravabile riferito alle suddette mensilità di competenza.
La misura in esame, non sostanziandosi in un incentivo all’assunzione, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

MISURA DEL BENEFICIO


L’agevolazione è costituita da un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro beneficiario in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
Ai fini della corretta fruizione dell’esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
L’Inps precisa che non sono oggetto dell’esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo TFR;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà, al FIS, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, sono escluse dall’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE DELL’ESONERO


Al fine della quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, i datori di lavoro interessati alla fruizione, devono inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it.
Le domande possono essere inviate a partire dal 27 luglio 2022 ed entro il 9 settembre 2022.
Nell’ambito della domanda di quantificazione dell’esonero devono essere fornite le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
– la relativa matricola aziendale;
– le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
– la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.
Inoltre, il soggetto interessato deve dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.


Sulla base delle richieste ricevute l’Inps svolge le seguenti attività mediante i propri sistemi informativi centrali:
– verifica che per la matricola indicata il relativo codice ATECO, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA “2J”;
– verifica, sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni presenti nei propri archivi, la coerenza dell’importo richiesto;
– in caso di coerenza dell’importo richiesto, autorizza provvisoriamente la fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”);
– diversamente, nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, autorizza il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).


L’ammontare provvisorio dell’esonero che può essere fruito viene comunicato in calce al medesimo modulo di istanza on-line.


L’eventuale richiesta di riesame dell’importo effettivamente spettante può essere presentata alla Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.


All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte.
Poiché, infatti, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 – e il relativo importo saranno individuati sulla base della totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al predetto limite di spesa.
Solo a seguito della suddetta rielaborazione gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.

COMPATIBILITÀ CON AIUTI DI STATO


Il beneficio contributivo, configurandosi come aiuto di Stato è soggetto al rispetto, tra le altre, delle seguenti condizioni:
– sia di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– sia concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, sia concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– sia concesso entro il 30 giugno 2022.
Inoltre, l’agevolazione è soggetta all’applicazione del cd. “clausola Deggendorf”.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI


Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni applicate per i singoli lavoratori di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità dell’esonero con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanzino in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la decontribuzione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
L’Inps precisa che, laddove si intenda cumulare la decontribuzione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Bonus R&S: senza “novità” design escluso


Le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria sono escluse dal Bonus R&S di cui all’art. 4, D.L. n. 145/2013 se non presentano elementi di novità e di significatività (Agenzia delle entrate – risoluzione 26 luglio 2022, n. 41/E)

Secondo quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, i principi e i criteri contenuti in tale manuale, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.


In coerenza con tale impostazione, quindi, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle che si rendono necessarie, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili; mentre, non si considerano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte).


In tal senso, come più volte chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente le attività che nell’ambito di un determinato progetto finalizzato all’introduzione di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) si rendano necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico. Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.


Avendo riguardo al settore e alla fattispecie che qui occupa, potrebbero essere considerate in via di principio attività ammissibili al credito d’imposta le attività volte, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, al superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili in materia. Mentre, devono in via di principio ritenersi escluse dalle attività ammissibili al credito d’imposta le attività concernenti il lancio di nuovi prodotti, o le modifiche ai prodotti e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell’arte e nella prassi del settore.


In particolare, è questo il caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto. Tali attività non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, non comportando in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili. Analogamente, non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (sotto il profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, al fine anche di individuarne il mercato di inserimento. In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.


In relazione al caso di specie, le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuove collezioni e campionari, non rientrano nel bonus R&S se non evidenzino in concreto contenuti significativi ai fini dell’individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta e se non risultano caratterizzate da elementi di rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.


Indebito arricchimento della P.A.: l’ndennizzo spetta al professionista anche senza riconoscimento dell’ut


Ai fini dell’azione di indebito arricchimento il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito indispensabile, pertanto il lavoratore depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (Corte di Cassazione, Ordinanza 21 luglio 2022 n. 22902).


Il principio è stato riaffermato dalla Suprema Corte in accoglimento del ricorso proposto da un architetto che aveva prestato per un periodo continuativo la propria attività lavorativa presso l’ Università di Napoli, senza mai ricevere compenso.
L’azione dello stesso era volta ad ottenere, dunque, la condanna dell’Ente al pagamento dell’indennizzo per indebito arricchimento.
La domanda proposta veniva respinta dalla Corte d’appello che, confermando la pronuncia del Tribunale, riteneva necessario il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’Università, riconoscimento insussistente nel caso in questione, non potendo ravvisarsi nel mero fatto della protrazione dell’attività e della sua utilizzazione, trattandosi di condotte non implicanti alcuna valutazione consapevole da parte dell’ente.


La Suprema Corte, di contro, censurando la sentenza della Corte distrettuale, per avere la stessa ritenuto risolutivo il mancato riconoscimento dell’utilitas da parte dell’Università, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’architetto.
Sul punto il Collegio ha, in particolare, ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento; ne consegue che il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso.
Alla luce del suesposto principio la Cassazione ha, altresì, evidenziato che è illogico condizionare la decisione del giudice sul fatto obiettivo dell’arricchimento alla valutazione che ne faccia l’arricchito medesimo.

INPS: cigo per sospensione o riduzione del lavoro a causa di temperature elevate


Le imprese possono chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. In una pubblicazione Inail dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, le linee guida per prevenire le patologie da stress termico (Comunicato Inps 26 luglio 2022).

Per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall’Inps in merito, la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Inoltre, l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’Istituto provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Le sedi territoriali Inps, competenti a definire l’istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria, nonché la Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps, deputata a fornire le linee di indirizzo e le istruzioni operative in materia, sono a disposizione delle aziende per fornire consulenza su tale tipologia di richieste nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

Fisco: IVA cessione di ecotomografi carrellati


Forniti chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile alla cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori (Agenzia delle entrate – Risposta 26 luglio 2022, n. 388).

Nel caso di specie, la società istante produce, tra l’altro, gli ecotomografi carrellati ed i relativi accessori.
Questi ecotomografi consistono in prodotti diagnostici ad ultrasuoni, sotto forma di unità funzionali, in diverse versioni costituiti essenzialmente da un monitor, un pannello di controllo con più pulsanti, un pannello di ridotte dimensioni touch screen per la gestione del workflow, dotati di uno o più connettori per altrettante sonde ecografiche 2D-3D collegabili contemporaneamente.
I sistemi “X” sono costituiti da struttura compatta, di dimensioni ridotte, dotati di carrello con ruote orientabili su 360° e maniglie da presa, tali da consentire la piena mobilità e trasportabilità tra ambulatori. Su tutti i sistemi è disponibile il modulo wireless. I relativi accessori (accessorio pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche) sono utilizzati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e ridurre al minimo il rischio di infezioni.
In relazione alle applicazioni cliniche, i prodotti diagnostici ad ultrasuoni possono essere utilizzati in vari ambiti (General Imaging, Cardiologia, Vascolare, Ostetricia e Ginecologia, Muscoloscheletrico, Reumatologia, Radiologia Interventistica, Intraoperatoria etc.) sia per uso umano che veterinario.
L’Istante chiede se l’agevolazione prevista dall’articolo 124 del D.L. 34/2020 (aliquota del 5%) sia applicabile alla cessione dei dispositivi diagnostici ad ultrasuoni ecotomografi carrellati e relativi accessori.
Qualora i prodotti in questione possano fruire delle agevolazioni previste dall’art. 124 del citato D.L. n. 34 del 2020, la Società chiede, altresì, chiarimenti in merito alla possibilità di emettere le note di variazione, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle cessioni di tali prodotti erroneamente fatturate con aliquota ordinaria, e se la relativa nota di accredito possa essere emessa ai sensi del comma 2 del suddetto articolo.

I beni accessori all’ecotomografo carrellato (i.e. accessorio pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), utilizzati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e ridurre al minimo il rischio di infezioni, possono beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del bene principale ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel presupposto che gli stessi rappresentino un’integrazione e un necessario completamento degli ecotomografi carrellati e sempre che detti accessori siano ceduti al medesimo cessionario al quale la società istante fornisce il bene principale (i.e. ecotomografo carrellato).
Per quanto concerne la possibilità per l’istante di rettificare la maggiore imposta erroneamente applicata attraverso l’emissione di una nota di variazione, potranno essere oggetto di variazione le sole fatture per le quali il termine di un anno per l’emissione della nota di variazione risulta ancora pendente, mentre la variazione non è ammessa per quelle fatture rispetto alle quali il termine è già spirato.
Non è altresì possibile il ricorso al rimborso anomalo di cui all’articolo 30- ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ammesso come strumento alternativo solo laddove l’impossibilità di ricorrere all’articolo 26 non sia dipesa da una “colpevole inerzia”. In proposito, con la recente circolare n. 20/E del 2021 è stato precisato che « il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’esercizio del diritto alla detrazione – rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, del Decreto IVA – non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 998, n. 322, contenente la riduzione non operata dell’imposta, o un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA.
Si ritiene, infatti, che il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non possa legittimare lo stesso, di per sé, ad adottare tali soluzioni, dalle quali, in assenza dei requisiti previsti dalle relative previsioni normative, deriverebbe una violazione dei termini decadenziali stabiliti dalla norma.
Per quanto concerne l’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto IVA, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.


Contratto di espansione 2022: indicazioni operative

Per gli anni 2022 e 2023 è prorogato il regime sperimentale di applicazione del contratto di espansione e dell’indennità riconosciuta ai lavoratori esodanti. Con la Circolare 25 luglio 2022, n. 88, l’Inps fornisce le istruzioni per la corretta applicazione della misura.

LAVORATORI ESODANTI


L’indennità mensile collegata al piano di esodo è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
L’Inps precisa che oltre alle esclusioni già individuate con la circolare n. 48 del 2021 (par. 3.1) non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientra:
– la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante;
– la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%.
Inoltre, l’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento:
– della pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni;
– della pensione anticipata cd. “opzione donna”, per le lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.
L’indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata – come certificato al momento dell’accesso all’esodo – e, nell’ipotesi in cui sia stato certificato il perfezionamento per primo del diritto alla pensione anticipata, la contribuzione correlata è dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite massimo di 60 mesi.
Al fine di presentare tempestivamente la domanda di pensione, il percettore dell’indennità mensile deve verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della stessa.

DATORI DI LAVORO ESODANTI


Riguardo al campo di applicazione, il piano di esodo dei lavoratori e il riconoscimento dei corrispondenti benefici deve ritenersi applicabile a tutti i datori di lavoro, inclusi non imprenditori, in possesso dei prescritti limiti dimensionali.
Pertanto, per gli anni 2022 e 2023, i datori di lavoro con un organico non inferiore a 50 unità lavorative possono avviare – nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità – una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
Il limite dimensionale (non inferiore a 50 unità) è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi, per le quali il calcolo complessivo della forza lavoro deve tenere conto dei lavoratori in forza a soggetti giuridici diversi e autonomi.
In particolare, nelle suddette ipotesi di aggregazione, l’accordo deve essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutti i datori di lavoro esodanti. Anche in tali ipotesi l’esodo dei lavoratori è riferito al singolo datore di lavoro esodante.
L’Inps precisa che, anche in questo caso, all’interno dell’accordo, per ciascun datore di lavoro esodante, dovranno essere indicati, anche il numero massimo dei lavoratori interessati dal piano di esodo annuale e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro (uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo), nonché la stima dei costi previsti a copertura dei benefici, anche in relazione alla riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi.
I criteri di computo della forza lavoro restano invariati, e devono essere applicati anche al fine di determinare il limite dimensionale per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative, che avendo i requisiti chiedono la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori 12 mesi, impegnandosi ad effettuare, entro il termine previsto dal contratto di espansione, almeno un’assunzione per ogni tre lavoratori interessati all’esodo.

PIANO ANNUALE DI ESODO


Al fine di effettuare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa relativi ai benefici in favore del datore di lavoro, nel contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, può essere indicato – per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 – un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere comunque indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
Al riguardo, l’Inps precisa che la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento all’annualità 2022, non può essere successiva al 30 novembre 2022, e in riferimento all’annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di presentazione della fideiussione nel caso in cui decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione.
La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi a oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei benefici spettanti, salvo conguaglio. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%. Anche in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata (ove dovuta) in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.
Terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore interessato al piano annuale, l’INPS effettua una verifica a consuntivo degli importi dovuti e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.


Alla Struttura INPS territorialmente competente deve essere trasmessa la seguante documentazione:
– copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
– la “richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile (modulo “SC96”);
– la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”).
Inoltre, il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge deve presentare, attraverso il “PRAT”, le domanda di certificazione del diritto almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale previsto dal contratto di espansione.
Non è possibile presentare un numero di domande di certificazione del diritto superiore del 20% rispetto al numero dei lavoratori indicati nel contratto di espansione, in riferimento al piano di esodo annuale.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI


Riguardo alla possibilità di attribuire la prestazione (l’indennità mensile e la contribuzione correlata, se dovuta) anche per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, l’Inps precisa che laddove tale fattispecie non sia stata prevista dal regolamento istitutivo del singolo Fondo, non è necessaria la relativa modifica regolamentare e nemmeno l’adozione di un’apposita deliberazione.
Qualora alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa da parte del datore di lavoro, il Fondo di solidarietà sia in corso di costituzione, il riconoscimento al lavoratore della prestazione tramite lo stesso Fondo può avvenire solo a seguito della piena operatività dello stesso, coincidente con la data di nomina del Comitato Amministratore.
Nel caso in cui la prestazione sia riconosciuta al lavoratore per il tramite del Fondo di solidarietà è richiesta al datore di lavoro esodante, che ha sottoscritto il contratto di espansione in sede governativa, la presentazione di una garanzia in relazione agli obblighi assunti dal datore di lavoro: fideiussione o pagamento in unica soluzione.
Riguardo alla fideiussione bancaria, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i datori di lavoro sono esonerati dalla presentazione solo nel caso in cui effettuino il versamento della provvista in unica soluzione.
Con riferimento alla misura della correlata contribuzione, l’Inps precisa che la stessa è determinata in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 12, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativamente alla NASpI.
Con successiva comunicazione l’Inps provvederà a fornire le codifiche utili per la compilazione del flusso Uniemens.