Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: albo dei soggetti incaricati al controllo


In gazzetta il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Decreto 03 marzo 2022, n. 75)

L’albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.


L’albo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
L’iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l’iscrizione nella sezione componenti dell’OCRI.
Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
L’albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
L’albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto, la sezione dell’albo nella quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.
Possono accedere alla parte riservata dell’albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, i referenti dell’OCRI.
L’accesso all’albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Nell’albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità previsti dal Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Colui che richiede l’iscrizione nell’albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati.
Il responsabile, se accerta l’insussistenza o il venir meno dei requisiti, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall’albo.
L’iscritto all’albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall’iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.L’iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall’albo o da una delle sezioni in cui esso si articola.
Per l’iscrizione all’albo è dovuto un contributo di euro centocinquanta.
Per il mantenimento dell’albo è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Il pagamento del contributo è effettuato mediante:
a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA;
b) versamento mediante bonifico bancario o postale;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale;
d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.


METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016, è fissata al 20 luglio 2022

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto


– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022


E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Si anticipa che


– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Collaborazione AIC-AIAC sulla sicurezza in infrastrutture per grandi eventi sportivi


 


Ieri è stato siglato l’accordo di collaborazione sulla sicurezza in infrastrutture per grandi eventi sportivi, tra Associazione Italiana Calciatori -Associazione Italiana Allenatori Calcio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici delle costruzioni.

Con tale accordo le Parti intendono avviare una collaborazione per condividere percorsi ed iniziative volti da un lato alla promozione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici delle costruzioni delle infrastrutture dei grandi eventi sportivi sia a livello globale sia nazionale, e dall’altro lato promuovere la cultura della dignità del lavoro regolare e della salute e sicurezza in generale.
Ai grandi eventi sportivi del calcio, come ad esempio le olimpiadi e i campionati internazionali, prima della discesa in campo dei giocatori e degli allenatori protagonisti, si antepone un pluriennale impegno di migliaia di lavoratori delle costruzioni per la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture quali stadi, strade, alberghi, necessarie per la realizzazione degli stessi eventi.
La realizzazione delle infrastrutture coinvolge molto spesso flussi di lavoratori migranti che proprio per il loro status sono troppo spesso in condizioni di particolare vulnerabilità.
La temporaneità del lavoro, la significativa differenza delle normative sul lavoro e sull’immigrazione nei diversi paesi che possono ospitare i grandi eventi sportivi, possono far ricadere sui lavoratori coinvolti nella realizzazione di questi grandi eventi, molti rischi con gravi conseguenze per la loro integrità fisica e per la loro dignità a causa del mancato rispetto dei loro diritti fondamentali.
Per questo le Parti condividono di collaborare per:
1. Promuovere la visione che ogni grande evento sportivo internazionale deve essere organizzato e realizzato come piattaforma per la promozione ed il rispetto dei diritti fondamentali di chi contribuisce alla loro realizzazione come stabilito dagli standard ILO (International Labour Organization) per le grandi competizioni sportive.
2. Organizzare iniziative di informazione e incontro tra rappresentanti dei calciatori e degli allenatori con i lavoratori delle costruzioni coinvolti.
3. Sostenere, ove possibile, tutte le iniziative promosse da FIFPRO e BWI per la realizzazione dei mega eventi sportivi.
Si ritiene utile focalizzare l’attenzione sulla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla regolarità delle condizioni di lavoro, non solo per i lavoratori impegnati nella costruzione delle infrastrutture sportive, ma per tutti i lavoratori e le lavoratrici in generale, compresi quelli del settore del calcio.

INPS: nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum


La retribuzione nella quale riconoscere l’indennità una tantum 200 euro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022 (messaggio INPS 21 giugno 2022, n. 2505).


L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
– nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
– nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.


Firmato il nuovo CCNL per i Letturisti – Conflavoro



 


Sottoscritto il nuovo CCNL Conflavoro per i  Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica


 


Il CCNL, che decorre dall’1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022, prevede le seguenti nuove retribuzioni






































Inquadramento

Retribuzione Base 1/6/2022

Retribuzione Base 1/6/2023

Retribuzione Base 1/6/2024

Quadri € 3.014,55* € 3.059,80* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.309,15 € 2.343,80 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.101,05 € 2.132,60 € 2.164,60
Quarto Livello € 1.974,20 € 2.003,85 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.847,30 € 1.875,05 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.669,70 € 1.694,75 € 1.720,20
Primo Livello € 1.502,20 € 1.524,75 € 1.547,65


 


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €62,00 EDR pari ad €10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati


Periodo di prova
– Quadri e sesto livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.


Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 1° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.  Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.


 


Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.

Fisco: gli indirizzi operativi per il 2022


Pubblicato il programma sugli indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti (Agenzia delle entrate – Circolare 20 giugno 2022, n. 21/E).

A fronte delle diverse previsioni normative introdotte nel corso degli ultimi due anni per fronteggiare la crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta erogazione di servizi ai contribuenti sia per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale e alle frodi.
Con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto, l’«Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della compliance (c.d. lettere di compliance), con l’indicazione di incrementare il personale dedicato a tale attività e di potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l’interoperabilità delle banche dati, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali.
Tale impostazione è perfettamente coerente con le previsioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riferite alla «Riduzione del tax gap», che prevedono specifiche riforme declinate secondo due direttrici:
– rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivazione alla compliance basati sull’invio delle comunicazioni ai contribuenti;
– potenziare l’attività di controllo, aumentandone l’efficacia, anche mediante una migliore selezione preventiva delle posizioni da sottoporre ad accertamento.
Il citato atto di indirizzo ha, altresì, precisato che gli «strumenti di data analysis saranno utilizzati anche per la verifica dell’efficacia dell’invio di tali comunicazioni e, più in generale, delle azioni finalizzate alla promozione della compliance».
Un altro aspetto che occorre evidenziare riguarda l’intercettazione dei numerosi fenomeni di frode che hanno comportato l’indebita appropriazione di somme destinate a fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che porta a indirizzare l’attività di controllo, in via prioritaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere schemi frodatori, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta ovvero la percezione di contributi a fondo perduto e ristori non spettanti.


A tale riguardo, occorre tener conto delle novità normative apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio), che, proseguendo nel solco tracciato dal decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. “Decreto Anti-frodi”), ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di cessione e fruizione dei crediti, con riferimento ai benefici previsti dall’articolo 121 (cosiddetto “Superbonus”) e dall’articolo 122 (bonus edilizi) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’attività di analisi del rischio, finalizzata a individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate, consentirà di adottare le modalità istruttorie più idonee per la successiva attività di controllo, anche in funzione del profilo di rischio dei contribuenti.
Le strutture operative, nello svolgimento delle attività istruttorie, assicureranno un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, privilegiando, ove possibile e d’intesa con in contribuenti interessati, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici a disposizione, le modalità di confronto a distanza individuate dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E. La citata circolare, oltre a delineare le varie fasi da seguire per la gestione del contraddittorio a distanza nell’ambito del procedimento di adesione, ha precisato che le indicazioni ivi contenute possono essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero il confronto con il contribuente.
Quindi, la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo in modo da coniugare il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa.
Sul fronte dei servizi offerti ai contribuenti, l’Agenzia è orientata a realizzare nuovi servizi finalizzati a semplificare gli adempimenti fiscali e a favorire la tax compliance.
Saranno sviluppati, pertanto, nuovi servizi telematici quali, ad esempio, quelli finalizzati alla registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita e verranno implementate forme moderne di assistenza a distanza. Resta fermo l’impegno ad individuare i processi dell’area servizi da semplificare, reingegnerizzandoli in modo da utilizzare al meglio le risorse umane disponibili.
L’Agenzia si impegna, inoltre, a trattare tempestivamente le istanze presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi a fondo perduto, al fine di immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese. L’Agenzia garantirà, infine, il continuo aggiornamento dei dati catastali e di pubblicità immobiliare.
Tanto premesso, la presente circolare si articola nelle consuete tre sezioni, dedicate alle seguenti aree:
1. prevenzione, contrasto dell’evasione e contenzioso tributario;
2. consulenza;
3. servizi.
Nelle sezioni che seguono vengono, pertanto, forniti indirizzi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
– attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
– attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
– attività di consulenza nonché altre attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti e hanno carattere trasversale. Trattasi, in particolare di quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche nei confronti delle sopra indicate tipologie di contribuenti, di quelle a rilevanza internazionale, delle attività di contrasto alle condotte illecite, di quelle intese alla deflazione e riduzione delle controversie e delle impugnazioni o all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, nonché delle attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
– attività di servizi e assistenza ai contribuenti nei seguenti ambiti:
* erogazione dei servizi e assistenza fiscale resa a contribuenti e intermediari in materia di dichiarazioni fiscali, atti, versamenti fiscali e rimborsi, erogazione di contributi a fondo perduto e gestione dei crediti di imposta;
* assistenza per i servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare resa a cittadini e professionisti;
* erogazione di servizi estimativi di consulenza tecnica e stima su beni immobili nei confronti di clienti istituzionali, nonché l’elaborazione di statistiche e quotazioni immobiliari utili ad orientare il cittadino nella determinazione del valore di compravendita dei beni immobili.


Edili Latina: Accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR 2022



Il giorno 13/5/2022, ANCE Latina e FENEAL-UIL Latina, FILCA-CISL Latina, FILLEA-CGIL Frosinone-Latina, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 e del CCPL 6/4/2017


La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018.
I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:











































































Indicatori

2021

2020

2019

2020

2019

2018

VARIAZIONE 2021/20/19 SU 2020/19/18

Operai attivi 5.466 5.239 5.169 5.239 5.169 4.910  
Media triennale   5.291     4.106   + 3,63%
Ore Cassa edile 5.860.414 5.295.826 5.840.836 5.295.826 5.840.836 4.896.344  
Media triennale   5.665.692     5.344.335   + 6,01%
Massa salari 62.721.963 52.800.000 53.977.276 52.800.000 53.977.276 51.896.631  
Media triennale   56.499.746     52.891.302   + 6,82%
Rapp. Den./Vers. 5,42% 4,92% 4,73% 4,92% 4,73% 12,62%  
Media triennale   5,02%     7,42%   + 2,40%


All’esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CCPL per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, la misura di E.V.R. stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Per quanto sopra, gli importi di E.V.R. che le imprese sono tenute ad erogare ad operai e impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CCPL saranno i seguenti:


TABELLA UNICA: IMPRESA CON UNO O DUE PARAMETRI PARI O POSITIVI


Misura di E.V.R. a livello provinciale (4% dei minimi della paga base attualmente in vigore)


IMPIEGATI – VALORI MENSILI
























Livello

Importi in Euro

7° Livello 75,79
6° Livello 68,21
5° Livello 56,84
4° Livello 53,05
3° Livello 49,26
2° Livello 44,34
1 ° Livello 37,89


OPERAI DI PRODUZIONE – VALORI ORARI






















Livello

Importi in Euro

4° Livello 0,31
3° Livello 0,28
2° Livello 0.26
1° Livello 0,22

Operai discontinui

 

Guardiani senza alloggio 0,20
Guardiani con alloggio 0,18


L’impresa non dovrà erogare l’E.V.R. nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi, adottando la procedura disciplinata dal presente integrativo.

Contributo straordinario contro il caro bollette: pronti i codici tributo


Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario contro il caro bollette (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 giugno 2022, n. 29/E)

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.


Ferie non godute per maternità: la monetizzazione è consentita anche se la lavoratrice di dimette


L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche alla lavoratrice che non abbia potuto fruirne per astensione obbligatoria dal lavoro, restando invece neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330).


La vicenda


La Corte di appello territoriale rigettava la domanda di una dipendente di condanna al pagamento dell’ indennità sostitutiva per ferie non godute delle quali non aveva potuto fruire perché in congedo obbligatorio per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Secondo la Corte territoriale il rigetto della domanda della lavoratrice si fondava sull’applicazione della norma che impedisce la monetizzazione delle ferie non godute nei casi in cui l’estinzione del rapporto abbia avuto luogo per cause riconducibili alla volontà del lavoratore, come nel caso di dimissioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, contestando le conclusioni della Corte d’appello che aveva erroneamente ritenuto, nel caso di specie, la cessazione dal servizio imputabile alla lavoratrice per il solo fatto di essersi dimessa, non tenendo conto delle motivazioni e delle circostanze sottese.


La decisione della Cassazione


La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo l’applicabilità al caso in argomento del principio richiamato dai giudici del gravame, secondo cui la monetizzazione delle ferie sarebbe stata preclusa dalla scelta operata dal lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro con le dimissioni.
Sul punto la Cassazione ha, difatti, precisato che nell’ipotesi in questione va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo in astensione obbligatoria per maternità.
A quest’ultima circostanza deve essere riconosciuta priorità, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che su quello cronologico, rispetto alla scelta della lavoratrice di dimettersi; la dipendente, difatti, non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dalla circostanza che ella abbia poi scelto di dare le dimissioni.
Ciò sulla base di un’ interpretazione dell’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 orientata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, co. 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, e di quanto affermato dalla giurisprudenza della CGUE, da cui discende che la fruizione da parte della lavoratrice del congedo obbligatorio per maternità, ipotesi sostanzialmente sovrapponibile ad una condizione di malattia o comunque ad un’ ipotesi di impossibilità di fruizione delle ferie indipendente dalla volontà della lavoratrice, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra quelle ostative a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle.
Tanto premesso, come statuito dal Collegio, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie va riconosciuto, come nel caso sottoposto ad esame, nei casi in cui l’impossibilità di fruizione è dipesa dal versare la lavoratrice nella situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro, restando, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, ossia la successiva scelta della dipendente di dimettersi.


Assistenza fiscale 2022 e operazioni di conguaglio


Anche per il 2022, l’Inps assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730 e, quindi, provvede a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni (Messaggio 21 giugno 2022, n. 2499).

Ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale dell’Inps.
Tale servizio è, inoltre, disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati: avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi; conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante; eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.
Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2022, il servizio in esame, presente sul sito istituzionale dell’Istituto, consentirà ai contribuenti di trasmettere onlinela richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2022.
L’applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto dipenderà dai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2022.
Qualora la richiesta pervenga dopo l’elaborazione della rata di prestazione di novembre 2022, il conguaglio a debito relativo alla seconda rata di acconto sarà applicato su tale rata. Con il pagamento del mese successivo verrà restituito quanto trattenuto.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.
Inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante in presenza di dichiarazione congiunta, il coniuge/parte dell’unione civile dovrà versare il debito del superstite, mentre potrà far valere il credito nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2022.