Ebinter Lecce: previsti 110 mila euro per aziende e dipendenti del terziario

Pubblicati tre bandi riservati ai lavoratori del settore terziario

L’Ente Bilaterale del Terziario di Lecce ha deciso di pubblicare tre bandi per gli esercenti e lavoratori del settore. Il primo, dal valore di 50 mila euro, “Libri e materiale scolastico”, consente alle famiglie di ottenere un buono di 150,00 euro per l’acquisto di materiale scolastico e libri di testo per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori e Università, nell’anno scolastico ed accademico 2024/2025. Il secondo, di 10 mila euro, “Attività sportive e benessere”, consente di ottenere un contributo dal valore di 150,00 euro per il pagamento dell’ iscrizione o retta mensile presso piscine, palestre etc. 
Inoltre, la novità del 2024 è lo stanziamento di ulteriori 20 mila euro che consentiranno di ottenere un contributo dl 150,00 euro per le spese inerenti la frequenza di centri estivi, campi scuola, asili privati ed altro. 
Infine, l’Ente stanzia ulteriori 30 mila euro per le aziende aderenti sia per la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro che per altri interventi di formazione professionalizzante. 
Le domande devono essere presentate entro il 6 settembre 2024 e le relative informazioni sono pubblicate sul sito www.confcommerciolecce.it. 

Decreto Coesione, le disposizioni per i lavoratori Alitalia e Cityliner

Incrementato di 18,4 milioni annui lo stanziamento previsto per l’anno 2024 per il finanziamento delle prestazioni integrative (INPS, messaggio 11 luglio 2024, n. 2588).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha aumentato di 18,4 milioni di euro lo stanziamento previsto per l’anno 2024 in favore del Fondo di solidarietà per il finanziamento delle prestazioni integrative di cui all’articolo 12, comma 3 del D.L. n. 104/2023, previste a beneficio dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. individuati dal comma 1 del medesimo articolo. 

In particolare, l’articolo 28-ter del Decreto Coesione, modificando il citato comma 3, ha previsto uno stanziamento per il 2024, volto a finanziare l’erogazione delle suddette prestazioni, in misura pari a 24,2 milioni di euro, in luogo dei 5,8 milioni di euro previsti originariamente dal D.L. n. 104/2023.

Le prestazioni

Nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che l’articolo 12, comma 1 del D.L. n. 104/2023 ha introdotto una misura specifica in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., prevedendo che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 146/2021 potesse proseguire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario.

Il successivo comma 3 del citato articolo 12 aveva anche stabilito, per i medesimi lavoratori interessati dalla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 5 del D.M. n. 95269/2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale potesse erogare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori fosse pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma 3 aveva previsto, per il finanziamento di tale prestazione integrativa, un incremento del citato Fondo di solidarietà pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2024, appunto l’importo delle risorse da ultimo aumentate dal Decreto Coesione.

 

 

 

CCNL Zootecnia: nuovi minimi da luglio


 



Prevista la terza tranche di aumenti per il Settore 


L’Ipotesi di Accordo del 14 novembre 2023 sottoscritta tra l’Associazione Italiana Allevatori e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, la Confederdia ha previsto per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici in forza al 14 novembre a partire dal 1° luglio la terza rata di aumenti.
Di seguito i nuovi importi.












































Area/Liv. Minimo 1° Luglio 2024 
1/2 2.244,13 euro
1/3 2.146,43 euro 
1/4 2.048,29 euro 
1/5 1.975,35 euro 
2/1 1.902,47 euro 
2/2 1.851,80 euro 
2/3 1.778,11 euro 
2/4A 1.680,60 euro 
2/4B 1.648,61 euro 
2/5 1.629,91 euro 
2/6 1.556,30 euro 
3/1 1.407,18 euro 
3/2 1.286,91 euro 

Nuove Tabelle codici-atto per trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le nuove Tabelle contenenti i codici-atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2024, n. 292682).

Nel contesto della meccanizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare, con circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio, n. 128/T/1995 sono state fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto interministeriale 10 marzo 1995 e sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare, nella forma della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità.

 

A seguito dell’evoluzione normativa sopravvenuta rispetto all’ultimo aggiornamento delle suddette tabelle, l’Agenzia delle entrate ha dovuto individuare ulteriori codici atto in relazione a nuove fattispecie soggette a pubblicità, tra le quali:

  • quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

  • quelle introdotte dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile,.

Tali tabelle codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

 

Pertanto, l’Agenzia ha pubblicato nuove Tabelle denominate rispettivamente:

– “Tabella degli atti soggetti a trascrizione”;

– “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni”;

– “Tabella dei tipi di annotazione”.

 

Le codifiche di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.

CCNL Marittimi: con il rinnovo previsto un aumento retributivo medio di 202,00 euro

Nell’accordo previste anche importanti novità dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza

È stato sottoscritto, nella giornata di ieri, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale unico dell’industria armatoriale tra Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti e le associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori.
L’accordo, da sottoporre alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore prima della validazione, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento economico di 202,00 euro su parametro medio (nostromo), da corrispondere in tre tranches:
– 80,80 euro dal 1° luglio 2024;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2025;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2026.
Per il periodo di vacanza contrattuale di 6 mesi verrà inoltre riconosciuto un importo una tantum di 380,00 euro, da corrispondere in due tranches:
– 200,00 euro a luglio 2024;
– 180,00 euro a gennaio 2025.
Per i circa 70 mila marittimi a cui si applica il contratto sono previste importanti novità anche dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza. Dal punto di vista della previdenza, è stata definita la costituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa per tutti i marittimi, in grado di assisterli in ogni parte del mondo. 

CCNL Funzioni centrali: dopo l’incontro all’Aran pronti alla mobilitazione

Posizioni ancora distanti tra le OO.SS. e l’Aran, le Sigle chiedono maggiori investimenti

Il secondo incontro tenutosi all’Aran per discutere del rinnovo contrattuale dei dipendenti del comparto delle Funzioni centrali non ha sortito gli effetti sperati. A renderlo noto è la Fp-Cgil mediante un comunicato stampa del 10 luglio scorso. Nel corso dell’incontro, l’Ente ha presentato il quadro delle risorse disponibili per il rinnovo che, ferme al 5,78%, corrispondono, per il 2024, a circa 143,00 euro medi per i ministeriali. Queste assorbiranno quanto erogato fino ad ora come indennità di vacanza contrattuale e gli anticipi di dicembre pari a circa 70,00 euro. 
La Sigla ha rimarcato la necessità della disponibilità di maggiori risorse per far fronte all’aumento dell’indice inflattivo, al fine di adeguare lo stipendio e rivalutare l’importo del buono pasto. Pertanto, se si vogliono perseguire questi obiettivi è necessario, per la OO.SS., disporre ulteriori finanziamenti nella prossima Legge di Bilancio. 
La discussione non è stata incentrata solo sulle risorse, ma sono state affrontate anche altre tematiche tra cui il lavoro agile e da remoto, la contrattazione integrativa aziendale, permettendo ai lavoratori neoassunti che risiedono lontano dalla sede di servizio assegnata, di avere un accesso agevolato allo smart working e al coworking, almeno per due anni, e il capitolo delle relazioni sindacali. Se le risposte che i sindacati attendono dal governo tarderanno ad arrivare, l’unica strada è la mobilitazione. 

Gestione infortuni dei giornalisti: convenzione tra INAIL e INPS

Il documento riguarda i titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 (INAIL, circolare 5 luglio 2024, n. 19).

A seguito del trasferimento all’INPS dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale precedentemente svolta dall’INPGI in
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (articolo 1, comma 103 e seguenti della Legge di bilancio 2022), il subentro ha riguardato anche la titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al “Fondo Assicurazione Infortuni”, tra cui la gestione degli eventi infortunistici verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022

Invece, per gli infortuni occorsi successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, il comma 109 dello stesso articolo 1 della citata legge ha attribuito la gestione dell’assicurazione all’INAIL, disponendo l’applicazione della normativa regolamentare dell’INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

Tenuto conto delle specifiche competenze in materia infortunistica dell’INAIL, l’INPS ha chiesto di poter sottoscrivere un accordo ex articolo 15, comma 1, della Legge n. 241/1990, per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’INPGI alla data del subentro dell’INPS nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti.
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La convenzione INPS-INAIL

In particolare, ferma restando la titolarità dell’INPS riguardo i rapporti attivi e passivi relativi agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022, l’INAIL provvede alle seguenti attività:
– gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale;
– valutazione medico-legale per l’accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte;
– quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.
Per la definizione di tali infortuni è prevista l’applicazione della normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022. 

La gestione degli infortuni fino alla data del 30 giugno 2022

L’assicurazione in questione continua a essere gestita in base alla normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022, e precisamente dal Regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e dalla tabella delle invalidità a esso allegata, nonché, con riferimento agli eventi tutelati e all’ammontare degli indennizzi, dagli articoli 38 e 41 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto il 24 giugno 2014. 

Il Regolamento in questione prevede il riconoscimento e l’erogazione di un indennizzo in caso di infortunio occorso per causa violenta da cui derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta o parziale, valutata sulla base delle norme e della tabella allegata al Regolamento stesso. Sono compresi nell’assicurazione anche l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Per l’eventuale indennizzo spettante in caso di invalidità permanente è necessario che, a guarigione avvenuta, il giornalista abbia trasmesso un certificato medico-legale attestante il presumibile grado di invalidità permanente residuato dall’infortunio, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento INPGI.

A conclusione degli accertamenti, nel caso di postumi permanenti di grado accertato superiore al 5%, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento INPGI, o di morte riconducibile all’evento, la Direzione centrale rapporto assicurativo procede alla quantificazione dell’indennizzo spettante, nonché delle spese di viaggio da rimborsare al giornalista.

Gli esiti dell’istruttoria sono comunicati dalla Direzione centrale INAIL alla Filiale metropolitana di Roma Flaminio dell’INPS. In particolare, con cadenza mensile sono trasmessi un elenco nominativo, con indicato anche l’eventuale ammontare dell’importo dovuto, nonché la documentazione amministrativa, comprensiva dei dati necessari per effettuare il pagamento degli indennizzi, e la documentazione sanitaria acquisita a supporto delle richieste esaminate.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione in argomento, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta trasmissione da parte dell’INAIL la menzionata Filiale dell’INPS adotta e comunica agli interessati e all’INAIL stessa i provvedimenti di definizione dei casi denunciati ed effettua i
pagamenti spettanti ai beneficiari. 

La Direzione centrale rapporto assicurativo provvede alla segnalazione dei casi per i quali – sulla base della documentazione ricevuta o acquisita in sede istruttoria – ritiene la sussistenza dei presupposti per l’eventuale attivazione delle azioni di surroga.
Sempre la Direzione centrale provvede anche all’istruttoria delle revisioni del grado di inabilità permanente riconosciuto in ordine alle richieste pervenute.
Spetta, infine, all’INAIL istruire gli eventuali ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o di rigetto delle istanze e partecipare, con un proprio medico, al collegio medico-legale previsto per la definizione dei ricorsi stessi dal menzionato Regolamento INPGI.

CCNL Igiene Ambientale: sottoscritto il testo unificato del contratto di settore



Concordato il testo organico e definitivo del CCNL 18 maggio 2022


Le Parti sociali Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente con Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, hanno siglato in data 9 luglio 2024, la stesura unificata dei due contratti del settore servizi ambientali (CCNL 10 luglio 2016 e CCNL 6 dicembre 2016), rinnovati con il Verbale di Accordo del 18 maggio 2022.
Era un passaggio atteso da anni, volto alla omogeneità dei molteplici aspetti normativi e del valore economico del lavoro inerente l’intero settore dei servizi ambientali, determinando stesse regole per le imprese del settore privato e per quelle pubbliche, salvaguardando i vari elementi identitari e diversi, previsti e preservati all’interno del testo contrattuale.
Le modifiche ed integrazioni previste, salvo le diverse decorrenze stabilite, entrano in vigore dalla stessa data di unificazione. 
Di seguito, i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2024.
























































LIVELLO 1° Luglio 2024
Q 3.499,77
8 3.114,33
7A 2.806,01
7B 2.668,34
6A 2.538,67
6B 2.421,71
5A 2.302,08
5B 2.204,24
4A 2.108,53
4B 2.044,44
3A 1.979,19
3B 1.886,83
2A 1.879,37
2B 1.690,71
1A 1.521,63
1B 1.344,82
J 1.217,31

Rimborso IVA sugli acquisti a soggetto non residente: chiarimenti AdE

Le Entrate si occupano di chiarire la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da una società di diritto tedesco (Agenzia delle entrate, risposta 11 luglio 2024, n. 147).

L’articolo 38-bis2 del decreto IVA, detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. ”portale elettronicodagli operatori comunitari che hanno corrisposto l’IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

 

Dal 2010 i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti eseguiti direttamente senza ricorrere all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un’apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.

La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all’anno solare, e può essere presentata:

  • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;

  • se annuale, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico”, rientrano:

– la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;

– l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;

– l’effettuazione in Italia di operazioni attive, con alcune eccezioni.

 

È stato già chiarito dall’Agenzia delle entrate che l’identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del ”portale elettronico”, purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:

  1. siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente;

  2. non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Residua, infine, la procedura del cd. ”rimborso anomalo”, secondo cui la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, nell’ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive.

 

Ciò premesso, riguardo al caso di specie, l’istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico” disciplinata dall’articolo 38-bis2 del decreto IVA.

Essendo ormai decorsi i termini prescritti, l’istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione ”retroattiva” della partita IVA di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.

Bonus psicologo, riapertura dei termini di fatturazione per i professionisti

Nuova apertura della procedura per consentire la registrazione dei dati ai terapeuti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024 (INPS, messaggio 9 luglio 2024, n. 2568).

L’INPS ha comunicato che, su indicazione del Ministero della salute, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio dell’anno in corso, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024.

A tal fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024.

Le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel tutorial per i professionisti pubblicato sul portale INPS, al quale si accede tramite la home page digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

In particolare, rilevano le indicazioni contenute nella sezione del tutorial “Registrazione e rimborso fattura”.

Decorso il termine del 31 luglio, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.

Infine, l’INPS ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.